Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Bozza
Circolare
Oggetto:
Insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado
Com’è noto alle SS.LL., la legge n.53 in data 28 marzo 2003 e il decreto
legislativo n. 59 in data 19 febbraio 2004 prevedono che nella scuola
secondaria di I grado sia impartito, dall’anno scolastico 2004/2005 a
livello ordinamentale, l’insegnamento di due lingue comunitarie. In
particolare :
o
L’art. 2, comma 1, lettera f) della legge n.53/03
stabilisce, tra l’altro, che la scuola secondaria di I grado “introduce
lo studio di una seconda lingua dell’unione europea”;
o
L’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n.59/04
dispone che, “fino all’emanazione del relativo regolamento governativo,
si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e
organizzativo individuato nell’allegato C, facendo riferimento al
profilo educativo culturale e professionale individuato nell’allegato
D”. Il citato allegato C contenente le “ Indicazioni nazionali per i
piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado,”
nell’apposita tabella relativa all’orario annuale obbligatorio delle
lezioni, fa menzione oltre che dell’insegnamento della lingua inglese,
anche di quello di una seconda lingua comunitaria.
Nel prossimo anno
scolastico, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del surrichiamato decreto
legislativo n.59/04, l’insegnamento delle due lingue comunitarie
riguarderà solo le classi prime e non anche le classi seconde e le
terze, nelle quali continuerà, invece, ad applicarsi l’ordinamento
previgente. In sostanza, nell’a.s. 2004/2005, con riguardo
all’insegnamento delle lingue comunitarie, si avrà la contestuale
vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento.
Premesso quanto
sopra, facendo seguito alla circolare n. 29 del 5 marzo 2004, con la
quale venivano diramate indicazioni attuative del decreto legislativo n.
59/2004, ed alla circolare n. 37 del 24 marzo 2004, con la quale veniva
trasmesso il testo del decreto interministeriale relativo alla
determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2004/2005
e a scioglimento delle riserve contenute nelle predette circolari, si
impartiscono, con la presente, istruzioni relative alla definizione e
all’articolazione delle consistenze orarie e dei posti riferiti ai due
citati insegnamenti, nonché ai criteri di assegnazione dei docenti ai
posti stessi.
Com’è noto, con
riferimento alla prima lingua, l’organico di diritto è stato determinato
ai sensi della richiamata circolare n. 37/04, tenendo conto della
lingua straniera già studiata in ciascun corso, e nel rispetto delle
consistenze orarie settimanali fissate per l’a.s. 2003/2004 per ciascuna
classe con riferimento al tempo normale, al tempo prolungato e alle
iniziative di sperimentazione della seconda lingua straniera. Tanto in
osservanza dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n.59/2004, che
ha confermato l’assetto organico della scuola secondaria di I grado,
così come definito con D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per quel che
concerne l’insegnamento della seconda lingua, come anticipato nella
citata circolare n.37/04, la determinazione delle relative consistenze
orarie va effettuata nell’ambito delle operazioni relative alla fase di
adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
Considerato che, in conformità di quanto previsto dalle Indicazioni
nazionali, l’insegnamento della lingua inglese diviene obbligatorio in
tutte la prime classi, la seconda lingua comunitaria potrà essere
individuata tra le lingue di più ampia diffusione; e ciò tenuto conto
delle prevalenti richieste delle famiglie, delle risorse professionali
disponibili in ciascuna istituzione scolastica, nonché delle esigenze
che dovessero emergere nelle diverse realtà territoriali.
Per quel che
concerne la ripartizione, per l’a.s. 2004/2005, del monte ore
obbligatorio tra i due citati insegnamenti, giova premettere che i
quadri-orario di cui alle “ Indicazioni nazionali” (allegato C al
decreto legislativo 59/2003), fissano in un minimo di 114 e in un
massimo di 126, il monte ore complessivo di lezioni da riservare
all’insegnamento dell’inglese e di un’altra lingua comunitaria.
Ciò
posto, nella considerazione che le stesse “Indicazioni nazionali”
consentono possibili compensazioni orarie tra le discipline, nel
rispetto del monte ore annuo obbligatorio complessivo (891 ore), e che
le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono procedere ad una
distribuzione temporale degli orari delle discipline e delle attività
didattiche, sulla base dei bisogni formativi rilevati ed accertati, si
ritiene ricorrano le condizioni e le motivazioni per poter articolare,
per l’a.s. 2004/05 e limitatamente alle sole classi prime, l’orario
settimanale dei due insegnamenti in complessive quattro ore, da
suddividere in ragione di due ore di lezione per la prima lingua e di
due ore di lezione per la seconda lingua.
Con specifico
riferimento alla lingua inglese le predette due ore potranno essere
incrementate da un’ulteriore ora rientrante nella quota oraria prevista
per le attività facoltative opzionali.
Tale ora
aggiuntiva, da assumere nel piano dell’offerta formativa, costituirà
parte integrante di un unico percorso didattico e concorrerà alla
costituzione dell’orario di cattedra del citato insegnamento.
Le istituzioni scolastiche, nel definire il piano dell’offerta formativa
relativamente agli insegnamenti in parola, avranno cura di salvaguardare
l’unità organica del gruppo classe anche nella formulazione degli
orari delle lezioni, tenendo conto dell’unitarietà del percorso
formativo, nel quale confluiscono inscindibilmente, e come facenti parte
di un unico disegno formativo, gli insegnamenti obbligatori e quelli
facoltativi.
Quanto ai corsi già interessati dalla sperimentazione del
bilinguismo, si chiarisce che, fatte salve situazioni di carattere
eccezionale, gli stessi proseguiranno con lo studio delle due lingue già
attivate.
Si reputa
opportuno precisare, in relazione alla circostanza che le istituzioni
scolastiche potranno disporre degli organici determinati in base ai
criteri di cui alla previgente normativa, (comprensivi anche delle ore
connesse alla sperimentazione della seconda lingua e alle risorse
disponibili nell’ambito delle classi a tempo prolungato) che
dall’applicazione della riforma non deriveranno situazioni di
soprannumerarietà da disciplinare attraverso gli istituti contrattuali
previsti per l’utilizzazione del personale docente.
Fermo restando
quanto sopra, e nel rispetto delle succitate garanzie, secondo quanto
stabilito dall’art. 14, comma 4 del decreto legislativo n.59/2004, “le
istituzioni scolastiche, nell’esercizio delle propria autonomia
didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione
oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di
studio allegati al presente decreto”.
A tale ultimo
riguardo si evidenzia che per effetto della composizione delle cattedre
delineata dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 per le classi a tempo normale (
una cattedra ogni due corsi ) e dal D.M. 22 luglio 1983 per le classi a
tempo prolungato (una cattedra ogni tre classi) vengono a determinarsi
disponibilità di ore derivanti sia dalle cattedre costituite col “tempo
normale” sia da quelle costituite col “tempo prolungato”.
Nell’ottica
sopra accennata si indicano alcune modalità operative a cui i dirigenti
scolastici dovranno attenersi ai fini della copertura delle
disponibilità orarie esistenti nelle rispettive istituzioni scolastiche.
In relazione
alle risorse professionali disponibili, i dirigenti scolastici, come
prima fase di impiego, assegneranno i docenti di lingua
straniera per l’intero orario cattedra nell’insegnamento di cui sono
titolari attraverso l’attribuzione di ore comunque disponibili. In fase
successiva, i docenti in questione potranno essere assegnati ad entrambi
gli insegnamenti secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 6
dal contratto integrativo nazionale relativo alle utilizzazioni e alle
assegnazioni provvisorie sottoscritto il giugno 2004.
Ultimate le
operazioni in precedenza descritte, le eventuali disponibilità orarie
residue andranno a confluire nel quadro complessivo delle disponibilità
previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e
saranno impiegate per la sistemazione di tutto il personale interessato
alle operazioni previste dal contratto succitato.
Successivamente,
le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive
di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di servizio per un
massimo di sei ore settimanali da prestare in classi parallele, così
come contrattualmente previsto. In tal caso le ore eccedenti andranno
prioritariamente attribuite al titolare dello stesso insegnamento
linguistico, successivamente al titolare di altro insegnamento in
possesso della specifica abilitazione ed, infine, al titolare di altro
insegnamento in possesso di titolo di studio valido per l’accesso
all’insegnamento da attribuire.
Qualora non
ricorrano le condizioni prima descritte, per l’eventuale quota oraria
non coperta i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle
attività facoltative opzionali, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del più
volte citato decreto legislativo n.59/04.
Le disponibilità
residuate dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato
verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli
incarichi a tempo determinato ricorrendo, in primo luogo, alla stipula
di contratti conferiti in base alla graduatoria permanente provinciale
e, successivamente, utilizzando le graduatorie di istituto di I, II e
III fascia.
Nel caso di
esaurimento di queste ultime si richiamano le disposizioni di cui
all’art. 5 del D.M. del 25 maggio 2000 n. 201.
I Direttori
Generali Regionali avranno cura di sensibilizzare sugli argomenti
trattati nella presente nota i Dirigenti Scolastici, organizzando
apposite conferenze di servizio a livello territoriale nell’ambito delle
quali si suggerisce di trattare anche gli aspetti e i profili salienti
relativi all’avvio della riforma, con particolare riguardo alle
problematiche inerenti all’introduzione generalizzata dell’insegnamento
delle due lingue comunitarie. Nell’ambito tali conferenze gli apporti
della dirigenza tecnica potranno rivelarsi di significativo rilievo
soprattutto per la parte concernente l’adozione di soluzioni operative
legate agli aspetti didattici e metodologici. E’ appena il caso di
ricordare che nel corso di dette conferenze potrà rivelarsi di
fondamentale importanza la presenza e il contributo di dirigenti e di
funzionari amministrativi particolarmente esperti nella gestione del
personale della scuola e dei relativi organici .
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di
insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da
tenere distino da quello definito con il decreto interministeriale sugli
organici per l’anno scolastico 2004/2005. Nella fase dell’adeguamento
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto verrà rilevata, dalle
Direzioni Generali Regionali per il tramite dei C.S.A., le quantità dei
posti e delle ore effettivamente istituiti per il tramite del Sistema
Informativo, con modalità che verranno in seguito comunicate.
Il Capo del Dipartimento
Pasquale Capo |