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MINISTERO DEL LAVORO PREVIDENZA SOCIALE - CIRCOLARE 6 marzo 1997, n. 29/97.

Disposizioni per la stipula delle convenzioni per l'attuazione dei tirocini di cui alla legge n. 236/1993, art. 9, commi 14 e 18

La mancata conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 511, riporta in vigore la disciplina prevista dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993, art. 9, commi 14 e 18, in materia di tirocini di orientamento e formazione.

L'efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi del predetto decreto legge per l'attuazione dei tirocini è salvaguardata dal disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 608 del 28 novembre 1996.

Con la presente circolare si definiscono i criteri per la stipula delle nuove convenzioni, in attesa dell'aggiornamento della citata normativa, già in fase di predisposizione.

Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento e di formazione in azienda e di tirocinio pratico, previsto dalla normativa vigente (quali i tirocini degli organismi di formazione professionali regionali o convenzionati, svolti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 845/1978; i tirocini realizzati nell'ambito dei corsi finanziati dal Fondo sociale europeo; i tirocini universitari previsti: a) dai corsi di diploma universitario, b) dai curricula dei corsi di laurea, c) dai corsi post laurea, d) per la preparazione di tesi di laurea), le esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le "scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", di cui alla legge n. 236/1993, art. 9, commi 14 e 18, si realizzano secondo le disposizioni di seguito riportate.

Il tirocinante è tenuto:

- a partecipare nei tempi e con le modalità previste dal programma di tirocinio, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale;

- a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa;

a produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà.

L'impresa, presso la quale si svolge il tirocinio, è tenuta:

- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché, la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;

- a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante e di relazionare sui risultati del tirocinio;

- a provvedere alla copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile per i tirocinanti;

- a rilasciare una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante.

Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le Convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura di provenienza dei tirocinanti e l'associazione territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

E' ammessa la stipula di convenzioni "quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti e le associazioni datoriali interessate.

L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

La struttura di provenienza dei tirocinanti provvede:

- ad acquisire la dichiarazione del datore di lavoro che sono state sentite le rappresentanze sindacali di cui al comma 14;

- a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali;

- a designare un responsabile didattico e organizzativo (tutor) delle attività di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento.

Nel caso la struttura di avviamento del tirocinante sia l'Ufficio del lavoro, il responsabile può essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'impiego territorialmente competente.

La durata massima per le varie tipologie di tirocinio è determinata dal comma 16, come segue:

- lettera A) non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica ai soggetti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;

lettera B) non superiore ai tre mesi;

- lettera B)-bis la legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di convenzione con l'azienda.

In conformità alle suindicate disposizioni sono stati predisposti:

- modello di convenzione, con allegata la dichiarazione di impegni fra le parti, che è parte integrante della convenzione medesima;

- modello di dichiarazione dell'impresa sui risultati del tirocinio;

quadro sintetico degli elementi caratterizzanti le singole tipologie di tirocinio disciplinate dalla legge n. 236/1993, art. 9, comma 16.

Ogni ulteriore chiarimento potrà essere acquisito presso l'Ufficio centrale OFPL - Div. II, tel. 06/46834247, 43588288. Fax 06/43588277.

Il Ministro: TREU

MODELLO DI CONVENZIONE

PREMESSO

che l'art. 9, comma 14 della legge n. 236/1993 prevede che università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche pubbliche, centri di formazione e orientamento, uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprese le Agenzie per l'impiego, possono avviare i soggetti interessati del servizio presso datori di lavoro privati, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione o provincia autonoma.

CONSIDERATO

1. che le finalità di cui sopra si realizzano con esperienze in imprese volte a far conoscere, tra l'altro, aspetti nuovi e/o tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro;

2. che le esperienze si attuano sulla base degli impegni assunti dalle parti contraenti;

3. che i rapporti interessano soggetti di cui all'art. 9, comma 16 della legge n. 236/1993.

SI CONVIENE

1. di avviare ai sensi dell'art. 9 comma 16 lettera b), presso la struttura ........ interessata alla realizzazione di un'esperienza di tirocinio, n. ..... tirocinante/i (*)

2. di assistere il/i tirocinante/i attraverso la presenza di un responsabile aziendale e di un tutor designato da................ nella persona di............................... (per l'Azienda) ................. (per la Struttura di avviamento)

LE PARTI DICHIARANO CHE

a) il tirocinio, ai sensi del comma 15 dell'art. 9, legge 236/1993 non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;

b) che la finalità sia di agevolare la scelta professionale mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, della organizzazione aziendale nonché, la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.

CARATTERISTICHE DEL TUTOR

1. Titolo di studio;

2. Esperienze nel settore formazione e/o orientamento;

.......................

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLE ASSICURAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 4 DECRETO LEGGE N. 301/1996

Posizione assicurativa INAIL n. ........; Polizza responsabilità civile n. ........

Si allega:

- dichiarazione di impegni delle parti interessate;

- autorizzazione del genitore esercente la patria potestà (nei casi di persone minorenni).

Il rappresentante delegato dell'Azienda Il rappresentante della Struttura di avviamento

(*) nel caso di tirocinanti avviati ai sensi dell'art. 9, comma 16, lettera b), va aggiunta la dizione: che hanno partecipato al progetto di orientamento attivato da ........... coerente con le finalità e i contenuti del tirocinio.

ALLEGATO - DICHIARAZIONE DI IMPEGNI FRA LE PARTI

L'IMPRESA SI IMPEGNA:

- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro al fine di far acquisire le conoscenze e le applicazioni più opportune;

- a rilasciare un attestato di frequenza che certifichi le conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante;

- a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio;

- a provvedere alla copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile per i tirocinanti;

ad affiancare un proprio operatore al tirocinante, nel caso che l'esperienza si svolga su specifiche fasi di lavorazione.

IL TIROCINANTE SI IMPEGNA

- a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa;

- a partecipare nei tempi e con le modalità previste dal programma di tirocinio, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale;

- a produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà.

LA STRUTTURA DI PROVENIENZA DEI TIROCINANTI SI IMPEGNA

- a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali;

- a designare un tutor quale responsabile didattico e organizzativo delle attività di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento. Nel caso che la struttura di avviamento del tirocinante sia l'Ufficio del Lavoro, il responsabile può essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'Impiego competente.

Per la struttura di provenienza del tirocinante: ............. Per l'impresa: ..............; Il/i tirocinante/i .......................

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA SUI RISULTATI DEL TIROCINIO

Attività svolte; Condizioni di accesso iniziali; Conoscenze maturate.

oppure

Competenze acquisite (contenuti di base, tecnico-professionali, trasversali) Durata del tirocinio in mesi ........ ore ........

QUADRO SINTETICO DELLE TIPOLOGIE DI TIROCINIO TIROCINI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 16, LETTERA A

1) Beneficiari: studenti delle scuole primarie e secondarie; Allievi di corsi di F.P.; Studenti universitari.

2) Durata non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica agli studenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap.

3) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni

3.1 Responsabile dell'azienda all'uopo delegato;

3.2 Rappresentanti di organismi di formazione e di orientamento;

3.3 Rappresentanti di istituti scolastici;

3.4 Rappresentanti di Provveditorati agli studi;

3.5 Rappresentanti di Università.

4) Modalità di svolgimento

L'esperienza deve:

- essere collegata all'indirizzo formativo seguito;

- essere rivolta a far conoscere l'organizzazione, le procedure del lavoro e le tecnologie impiegate.

TIROCINI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 16, LETTERA B

1) Beneficiari

Soggetti che hanno concluso l'iter formativo compresi i corsi di laurea;

Soggetti che hanno interrotto l'iter formativo;

Soggetti in attesa di occupazione (lavoratori inoccupati, disoccupati, in mobilità.

Tali soggetti devono essere inseriti in progetti di orientamento e/o formazione.

2) Durata: Non superiore ai tre mesi.

3) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni

3.1 Responsabile dell'azienda all'uopo delegato;

3.2 Rappresentanti di organismi di formazione e di orientamento;

3.3 Rappresentanti di uffici periferici del Ministero del lavoro (UPLMO - SCICA - AGENZIA PER L'IMPIEGO);

3.4 Rappresentante di istituti di istruzione secondaria superiore;

3.5 Rappresentante di Provveditorati agli studi;

3.6 Rappresentante di Università.

4) Modalità di svolgimento

L'esperienza deve:

- essere collegata al progetto di orientamento e/o di formazione predisposto;

- svolgersi in uno specifico ruolo o ambito lavorativo; essere rivolta a far conoscere un determinato processo produttivo.

TIROCINI DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 16, LETTERA B-bis

1) Beneficiari Soggetti con diploma di istruzione secondaria superiore frequentanti corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione.

2) Durata: la legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di convenzione con l'azienda.

3) Soggetti abilitati alla stipula delle convenzioni

3.1 Responsabile dell'azienda all'uopo delegato;

3.2 Rappresentante di istituti scolastici;

3.3 Rappresentante di organismi di formazione e di orientamento.

4) Modalità di svolgimento

L'esperienza deve:

- essere collegata al corso di specializzazione o perfezionamento seguito;

essere mirata a maturare un'esperienza pratica coerente con gli obiettivi del corso.