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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Circolare Cassa depositi e prestiti - febbraio 1987 - n. 1115

Oggetto: Istruzioni integrative per la concessione dei mutui

(omissis)

Capitolo 5 - Altre disposizioni

Vincoli archeologici e paesaggistici

5.1. La legge Galasso n.431 dell'8 agosto 1935, che si aggiunge alla precedente normativa in vigore (legge n.1089 del 1 giugno 1939, legge n.1497 del 29 giugno 1939, D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977), a tutela del patrimonio archeologico ed ambientale ha introdotto nuovi elementi in merito alla tematica sui vincoli archeologici paesaggistici.

Da ciò la dichiarazione del Segretario controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente, richiesta dalla Cassa ai fini dell'adesione, conseguente all'obbligo di sottoporre preventivamente i progetti, riguardanti zone soggette a vincoli, all'esame degli organi competenti per la materia, dovrà essere differenziata secondo la fattispecie ricorrente e cioè, il Segretario attesterà:

- (In mancanza di vincoli) - la mancanza di vincoli archeologici e paesaggistici;

- (Vincoli archeologici) - che si sia ottenuto il nulla-osta da parte della competente Sovrintendenza dell'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali;

- (Vincoli paesaggistici) - che si sia ottenuta l'autorizzazione della Regione o dell'Organo delegato;

- (8°comma, art.1, legge 431/1985) - che gli interventi non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.

Si invitano gli Enti ad adeguarsi alla nuova normativa anche se questo Istituto continuerà a richiedere attestazioni con la formula generica non potendosi adottare una formulazione uniforme data la varietà di ipotesi che possono presentarsi in ogni Comune.

Interventi per il superamento delle barriere architettoniche

5.2. Il 20°comma dell'art.32 (della legge 41/1986 finanziaria) stabilisce che i progetti di costruzione non possono essere approvati se non sono conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 in materia di superamento delle barriere architettoniche.

In merito alla disposizione della legge finanziaria 1986 che stabilisce che la Cassa deve destinare un 1% delle proprie riserve a tali interventi si chiarisce che, poiché la Cassa è l'Istituto chiamato istituzionalmente a rispondere alle richieste degli Enti locali, a maggior ragione se trattasi di interventi previsti per legge, non si ritiene utile accantonare alcuna quota ma tutte le richieste in tal senso verranno accolte.

D'altronde porre tale tetto d'intervento oltre che limitativo è pure tecnicamente difficile da identificare in presenza di progetti di ristrutturazione globale che prevedano anche l'adeguamento alle su citate norme.

Revisione prezzi

5.3. Per completezza d'informazione sulle nuove disposizioni in materia di investimenti si richiama anche l'art.33 della legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41 secondo il quale non è più ammessa la revisione prezzi nel primo anno per i lavori relativi ad opere pubbliche.

La facoltà di procedere alla revisione prezzi è riconosciuta all'Amministrazione solo a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione con esclusione dei lavori eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta.

(omissis)


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