Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Direzione Centrale delle Entrate
Ufficio II

Circolare INPDAP 12 maggio 2004, n. 31

Oggetto: Legge 24.12.2003 n. 350, art. 3, comma 106. Congedo per l'assistenza ai disabili

Il comma 106, dell'art.3, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge Finanziaria 2004), ha modificato l'art.42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

La novità riguarda il congedo straordinario, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), della durata massima di due anni, usufruibile, ai sensi del citato comma 5 dell'art.42, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 23 aprile 2003 n. 115, dai genitori, compresi adottivi e affidatari, nonché da fratelli e sorelle in caso di scomparsa dei genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità, a condizione che questi ultimi non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività lavorativa.

In base alla nuova formulazione della norma, per il conseguimento del congedo da parte degli aventi diritto, non è più richiesto, a partire dal 1° gennaio 2004, il vincolo dei cinque anni di riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, decorrenti dalla data del rilascio della prevista certificazione. Unico requisito richiesto è, quindi, il riconoscimento della situazione di gravità del soggetto con handicap, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, ad opera delle apposite Commissioni mediche istituite presso le ASL.

Con l'occasione si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile e che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53, a ciascun lavoratore dipendente in occasione di gravi e documentati motivi familiari.

Eventuali periodi già fruiti a tale titolo devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo ex art. 42 citato. I periodi di cui all'oggetto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza con versamento contributivo da parte dell'ente datore di lavoro. I medesimi non sono valutabili né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (Circolare n. 11 del 12-3-2001 D.C.P.P.).

Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza entro il limite massimo di euro 38.969,64 per l'anno 2004 (importo rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo), incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale.

Quanto alla fruizione, si ricorda che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

Per gli aspetti non innovati dalla presente nota, si richiamano comunque le istruzioni impartite da questo Istituto con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002 e le informative nn. 22 e 30 rispettivamente del 25 ottobre 2002 e del 21 luglio 2003 della Direzione Centrale Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Marchione)


La pagina
- Educazione&Scuola©