Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

INPDAP
Direzione Generale
Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Circolare INPDAP 17 maggio 2006, n. 11

Oggetto: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 – Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria

Con la presente Circolare, condivisa, nel suo impianto generale, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24-VI-8256 del giorno 11 maggio 2006, si forniscono le seguenti precisazioni in materia di prosecuzione volontaria.

1. Facoltà di proseguire il versamento dei contributi volontari anche ai fini di incrementare la misura della pensione.

Con Circolare n. 23 del 10 aprile 1998, questo Istituto aveva precisato che “La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l’iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico”.

Con la presente, si chiarisce che la facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma anche per incrementarne la misura.

Di conseguenza, la prosecuzione volontaria può essere esercitata anche quando l’interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti per l’accesso alla pensione.

Ciò per non limitare l’esercizio della prosecuzione volontaria nell’ordinamento pensionistico pubblico, consentendo, quindi, all’assicurato il versamento dei contributi volontari oltre quelli minimi richiesti per il diritto alla pensione e, comunque, oltre la data di accesso programmata in base alle c.d. “finestre”, come, peraltro, già avviene nell’ambito del regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps.

2. Effetti della prosecuzione volontaria

In via preliminare si ribadisce che la prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa non solo qualora l’iscritto abbia necessità di maturare i requisiti contributivi minimi o voglia integrarli ma anche per raggiungere o integrare quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è un provvedimento che, pur non soggetto ad alcun termine decadenziale, deve necessariamente avere come effetto il versamento del relativo contributo atteso che solo questo evento garantisce la validità del rapporto assicurativo e, quindi, la permanenza in capo al soggetto dello status di iscritto/assicurato all’INPDAP.

In via generale si ricorda che i versamenti volontari devono essere effettuati entro il trimestre successivo cui è riferita la contribuzione; il termine sopra indicato è perentorio e le somme versate in ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento (articolo 8, comma 3, Dlgs n. 184/1997).

Pur tuttavia le disposizioni richiamate dal decreto legislativo in esame prevedono anche l’ipotesi di una contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella dovuta; in tal caso si deve operare la contrazione proporzionale del periodo da accreditare sia ai fini della misura che ai fini del diritto alla pensione. I contributi volontari si collocheranno temporalmente a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento.

Ne deriva che qualora vi sia soluzione di continuità nei versamenti dei contributi volontari, questi ultimi sono, comunque, utilizzabili ai fini del conseguimento della pensione.

In tutti i casi in cui si verifichino sospensioni nel versamento contributivo, ancorché frutto di libera scelta dell’interessato, qualora ai fini del diritto al trattamento pensionistico, sia prescritta la maturazione dei requisiti contributivi congiuntamente a quelli anagrafici, questi ultimi devono essere perfezionati in costanza di versamento della contribuzione volontaria (ancorché effettivamente pagata entro il trimestre successivo alla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione); ciò in quanto solo l’effettivo versamento non estingue e, quindi, rende efficace il rapporto assicurativo con questo Istituto.

L’ordinamento dell’Inpdap, infatti, prevede a tutt’oggi il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico alla maturazione dei requisiti prescritti in costanza di rapporto di impiego.

E’ opportuno sottolineare che la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello cui si riferisce l’ultimo contributo accreditato.

3. Incompatibilità della prosecuzione volontaria

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 184/1997 laddove prevede il divieto al versamento volontario della contribuzione qualora per gli stessi periodi l’interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Al riguardo occorre sottolineare che una fattispecie particolare è rappresentata dalla categoria dei medici che, come è noto, sono tenuti all’iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM, in virtù dell’adesione all’apposito Albo professionale.

L’iscrizione a tale Fondo Generale comporta l’obbligo di un versamento contributivo, di natura meramente mutualistica, che darà titolo all’erogazione di una prestazione che non deriva dall’attività lavorativa prestata.

Ne consegue che l’iscrizione al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM non rappresenta una causa ostativa alla concessione dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

La preclusione opera, viceversa, in presenza di attività libero professionale che comporti un versamento contributivo agli altri tre Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM e cioè:

  • Fondo Speciale di Previdenza per i medici generici, i pediatri di libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale;
  • Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti ambulatoriali;
  • Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti convenzionati esterni.

Nei casi di specie, pertanto, le Sedi Inpdap possono autorizzare l’iscritto alla prosecuzione volontaria solo previa acquisizione di autocertificazione dell’interessato dalla quale risulti che non esiste versamento contributivo ai Fondi Speciali per medici generi o specialisti dell’ENPAM.

Nella medesima situazione derogatoria si trova il personale iscritto al Fondo Clero gestito dall’Inps. Tale iscrizione, infatti, riveste natura meramente complementare rispetto a quella obbligatoria ed è legata allo “status” sacerdotale rivestito dal relativo personale. Ne consegue che in costanza di iscrizione al Fondo Clero, la competente Sede Inpdap può autorizzare i richiedenti al versamento volontario della contribuzione.

4. Presentazione di domande volte alla valorizzazione di periodi e/o servizi durante il periodo di prosecuzione volontaria

La posizione assicurativa di un iscritto, già esistente all’atto dell’autorizzazione, rimane, a seguito dei versamenti volontari, “aperta” presso l’Inpdap, con la conseguenza che ai richiedenti può essere concessa la facoltà di valorizzare, riscattare e/o ricongiungere periodi e/o servizi al fine di incrementare l’anzianità contributiva. Ciò in quanto l’articolo 9, comma 1, del DPR n. 1432/1971, equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell’anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile.

Le predette facoltà di computo, riscatto e/o ricongiunzione sono, peraltro, subordinate alle seguenti condizioni:

- sussistenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte di questo Istituto;
- all’atto della domanda di computo/riscatto/ricongiunzione l’iscritto deve essere in costanza di versamento della contribuzione volontaria (ancorché il pagamento sia effettuato entro il trimestre successivo alla data della domanda stessa);

Per la determinazione dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto si dovrà prendere a base la retribuzione di riferimento utilizzata per quantificare il contributo volontario riferito al trimestre in cui si colloca la domanda di riscatto/ricongiunzione.

L’eventuale onere risultante dall’operazione di ricongiunzione e/o riscatto dovrà essere versato all’Istituto in unica soluzione ovvero ratealmente nell’ipotesi in cui il provvedimento di riscatto e/o ricongiunzione venga emanato contestualmente a quello di pensione.

5. Decorrenza della pensione in presenza di contribuzione versata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs. n. 184/1997

Secondo la previsione dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 184/1997, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria possono effettuare versamenti contribuivi anche per i sei mesi precedenti la domanda, vale a dire per i periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale arco temporale.

In ogni caso il presupposto per il versamento è costituto dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda.

Può accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione sulla base della contribuzione volontaria versata per i sei mesi antecedenti la domanda di prosecuzione volontaria; in tali fattispecie la prestazione pensionistica dovrà, comunque, essere liquidata con decorrenza successiva a quella giuridica dell’autorizzazione.

Una liquidazione del trattamento con decorrenza anteriore a quest’ultima data determinerebbe, infatti, una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione stessa, la cui revoca darebbe luogo all’annullamento ed al rimborso dei contributi volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.

Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione


La pagina
- Educazione&Scuola©