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Circolare INPDAP 17 maggio 2006, n. 11
Oggetto: Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 – Chiarimenti in materia di
prosecuzione volontaria Con la presente Circolare, condivisa,
nel suo impianto generale, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con nota n. 24-VI-8256 del giorno 11 maggio 2006, si forniscono
le seguenti precisazioni in materia di prosecuzione volontaria.
1. Facoltà di proseguire il versamento dei contributi volontari anche ai
fini di incrementare la misura della pensione.
Con Circolare n. 23 del 10 aprile 1998, questo Istituto aveva precisato
che “La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è
ammessa solo qualora l’iscritto non abbia maturato i requisiti
contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il
pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al
raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento
pensionistico”.
Con la presente, si chiarisce che la facoltà di proseguire
volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per
raggiungere il diritto alla pensione ma anche per incrementarne la
misura.
Di conseguenza, la prosecuzione volontaria può essere esercitata anche
quando l’interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici che
quelli contributivi minimi previsti per l’accesso alla pensione.
Ciò per non limitare l’esercizio della prosecuzione volontaria
nell’ordinamento pensionistico pubblico, consentendo, quindi,
all’assicurato il versamento dei contributi volontari oltre quelli
minimi richiesti per il diritto alla pensione e, comunque, oltre la data
di accesso programmata in base alle c.d. “finestre”, come, peraltro, già
avviene nell’ambito del regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria
dell’Inps.
2. Effetti della prosecuzione volontaria
In via preliminare si ribadisce che la prosecuzione volontaria, nei casi
di cessazione dal servizio, è ammessa non solo qualora l’iscritto abbia
necessità di maturare i requisiti contributivi minimi o voglia
integrarli ma anche per raggiungere o integrare quelli anagrafici
richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è un provvedimento che,
pur non soggetto ad alcun termine decadenziale, deve necessariamente
avere come effetto il versamento del relativo contributo atteso che solo
questo evento garantisce la validità del rapporto assicurativo e,
quindi, la permanenza in capo al soggetto dello status di
iscritto/assicurato all’INPDAP.
In via generale si ricorda che i versamenti volontari devono essere
effettuati entro il trimestre successivo cui è riferita la
contribuzione; il termine sopra indicato è perentorio e le somme versate
in ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la
loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento (articolo 8, comma 3,
Dlgs n. 184/1997).
Pur tuttavia le disposizioni richiamate dal decreto legislativo in esame
prevedono anche l’ipotesi di una contribuzione volontaria versata in
misura inferiore a quella dovuta; in tal caso si deve operare la
contrazione proporzionale del periodo da accreditare sia ai fini della
misura che ai fini del diritto alla pensione. I contributi volontari si
collocheranno temporalmente a decorrere dal primo sabato compreso nel
periodo di versamento.
Ne deriva che qualora vi sia soluzione di continuità nei versamenti dei
contributi volontari, questi ultimi sono, comunque, utilizzabili ai fini
del conseguimento della pensione.
In tutti i casi in cui si verifichino sospensioni nel versamento
contributivo, ancorché frutto di libera scelta dell’interessato, qualora
ai fini del diritto al trattamento pensionistico, sia prescritta la
maturazione dei requisiti contributivi congiuntamente a quelli
anagrafici, questi ultimi devono essere perfezionati in costanza di
versamento della contribuzione volontaria (ancorché effettivamente
pagata entro il trimestre successivo alla maturazione dei requisiti per
il diritto a pensione); ciò in quanto solo l’effettivo versamento non
estingue e, quindi, rende efficace il rapporto assicurativo con questo
Istituto.
L’ordinamento dell’Inpdap, infatti, prevede a tutt’oggi il
riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico alla maturazione
dei requisiti prescritti in costanza di rapporto di impiego.
E’ opportuno sottolineare che la pensione di vecchiaia decorre dal
giorno successivo a quello cui si riferisce l’ultimo contributo
accreditato.
3. Incompatibilità della prosecuzione volontaria
Nulla è innovato in merito a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2,
del Dlgs n. 184/1997 laddove prevede il divieto al versamento volontario
della contribuzione qualora per gli stessi periodi l’interessato risulti
iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti
pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti,
nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione
diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
Al riguardo occorre sottolineare che una fattispecie particolare è
rappresentata dalla categoria dei medici che, come è noto, sono tenuti
all’iscrizione obbligatoria al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM,
in virtù dell’adesione all’apposito Albo professionale.
L’iscrizione a tale Fondo Generale comporta l’obbligo di un versamento
contributivo, di natura meramente mutualistica, che darà titolo
all’erogazione di una prestazione che non deriva dall’attività
lavorativa prestata.
Ne consegue che l’iscrizione al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM
non rappresenta una causa ostativa alla concessione dell’autorizzazione
alla prosecuzione volontaria.
La preclusione opera, viceversa, in presenza di attività libero
professionale che comporti un versamento contributivo agli altri tre
Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM e cioè:
- Fondo Speciale di Previdenza per i medici generici, i pediatri
di libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità
assistenziale;
- Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti
ambulatoriali;
- Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti
convenzionati esterni.
Nei casi di specie, pertanto, le Sedi Inpdap possono autorizzare
l’iscritto alla prosecuzione volontaria solo previa acquisizione di
autocertificazione dell’interessato dalla quale risulti che non
esiste versamento contributivo ai Fondi Speciali per medici generi o
specialisti dell’ENPAM.
Nella medesima situazione derogatoria si trova il personale iscritto
al Fondo Clero gestito dall’Inps. Tale iscrizione, infatti, riveste
natura meramente complementare rispetto a quella obbligatoria ed è
legata allo “status” sacerdotale rivestito dal relativo personale.
Ne consegue che in costanza di iscrizione al Fondo Clero, la
competente Sede Inpdap può autorizzare i richiedenti al versamento
volontario della contribuzione.
4. Presentazione di domande volte alla valorizzazione di periodi e/o
servizi durante il periodo di prosecuzione volontaria
La posizione assicurativa di un iscritto, già esistente all’atto
dell’autorizzazione, rimane, a seguito dei versamenti volontari,
“aperta” presso l’Inpdap, con la conseguenza che ai richiedenti può
essere concessa la facoltà di valorizzare, riscattare e/o
ricongiungere periodi e/o servizi al fine di incrementare
l’anzianità contributiva. Ciò in quanto l’articolo 9, comma 1, del
DPR n. 1432/1971, equipara i contributi volontari ai contributi
obbligatori ai fini del diritto alle prestazioni, dell’anzianità
contributiva e della determinazione della retribuzione annua
pensionabile.
Le predette facoltà di computo, riscatto e/o ricongiunzione sono,
peraltro, subordinate alle seguenti condizioni:
- sussistenza dell’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria da parte di questo Istituto;
- all’atto della domanda di computo/riscatto/ricongiunzione
l’iscritto deve essere in costanza di versamento della
contribuzione volontaria (ancorché il pagamento sia effettuato
entro il trimestre successivo alla data della domanda stessa);
Per la determinazione dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto
si dovrà prendere a base la retribuzione di riferimento utilizzata
per quantificare il contributo volontario riferito al trimestre in
cui si colloca la domanda di riscatto/ricongiunzione.
L’eventuale onere risultante dall’operazione di ricongiunzione e/o
riscatto dovrà essere versato all’Istituto in unica soluzione ovvero
ratealmente nell’ipotesi in cui il provvedimento di riscatto e/o
ricongiunzione venga emanato contestualmente a quello di pensione.
5. Decorrenza della pensione in presenza di contribuzione versata ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs. n. 184/1997
Secondo la previsione dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n.
184/1997, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria
possono effettuare versamenti contribuivi anche per i sei mesi
precedenti la domanda, vale a dire per i periodi privi di copertura
assicurativa collocati in tale arco temporale.
In ogni caso il presupposto per il versamento è costituto
dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la cui decorrenza
giuridica resta fissata al primo sabato successivo alla data di
presentazione della domanda.
Può accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione
sulla base della contribuzione volontaria versata per i sei mesi
antecedenti la domanda di prosecuzione volontaria; in tali
fattispecie la prestazione pensionistica dovrà, comunque, essere
liquidata con decorrenza successiva a quella giuridica
dell’autorizzazione.
Una liquidazione del trattamento con decorrenza anteriore a
quest’ultima data determinerebbe, infatti, una condizione ostativa
al rilascio dell’autorizzazione stessa, la cui revoca darebbe luogo
all’annullamento ed al rimborso dei contributi volontari pregressi,
con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto
sorgere il diritto alla prestazione stessa.
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
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