Circolare INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12
(in Gazzetta ufficiale 5 marzo 1999, n. 53)
Oggetto: Circolare esplicativa delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto dei corsi universitari di studio dei periodi di lavoro allestero
PREMESSA.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro allestero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Le indicate disposizioni si applicano, altresì, a tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione lart. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, come più specificamente si dirà nel successivo punto 3 della presente circolare, con lavvertenza che anche per queste ultime rimangono immutate le modalità di accettazione e pagamento già in vigore nelle singole gestioni previdenziali.
1. CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO.
1.0.1. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 dispone che la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dallart. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dallINPS, ai fondi sostituivi ed esclusivi dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni gestite da questo Istituto.
Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dallart. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e semprechè sia stato conseguito il titolo stesso. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali previsti dalla citata legge n. 341/1990, che sono:
a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;
b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;
c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
Si rammenta che la facoltà di riscattare gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era consentita, per gli iscritti alle Casse pensioni già gestite dagli Istituti di previdenza, solamente se la laurea o il corso universitario fosse stato titolo richiesto per lammissione a determinate posizioni di lavoro o per la progressione in carriera; tale presupposto è venuto meno, con la conseguenza che, a far data dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto.
Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dallinizio dellanno accademico di iscrizione allUniversità e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea. Qualora il richiedente, allatto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il legislatore ha dato altresì facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997.
È opportuno acquisire, a tal fine, autocertificazione dellinteressato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
1.0.2. La nuova disciplina si applica alle domande presentate allIstituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997 e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge allepoca vigenti, in virtù di quanto disposto dallart. 9 del decreto legislativo n. 184. Le domande di riscatto nelle ex Casse pensioni amministrate dallIstituto, da presentare nei termini temporali previsti dallart. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Università (dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale); tale documentazione può essere sostituita con autocertificazione dellinteressato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
1.1. Determinazione degli oneri di riscatto.
1.1.1. Lonere di riscatto viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini della determinazione dellanzianità contributiva complessiva posseduta dallinteressato, agli effetti dellart. 1, commi 12 e 13, della stessa legge di riforma (calcolo della pensione secondo il sistema misto e retributivo) e con riferimento alle disposizioni che prevedono la liquidazione delle pensioni esclusivamente con il sistema contributivo.
1.1.2. Sistema di calcolo retributivo.
Se i periodi oggetto di riscatto sono da collocare temporalmente fino al 31 dicembre 1995, questi incideranno sullanzianità contributiva posseduta dallinteressato alla suddetta data. Pertanto, liscritto risulterà destinatario di un trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo (nel caso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) o misto (nel caso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data) ed il relativo onere di riscatto andrà determinato in base alla riserva matematica di cui allart. 13 della legge n. 1338/1962. Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si determina, al momento della domanda, il beneficio pensionistico teorico relativo agli anni del corso legale di studi oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione determinati sulla base dellanzianità contributiva delliscritto comprensiva e non del periodo da riscattare. La differenza così ottenuta dovrà essere capitalizzata in base ai coefficienti indicati nelle apposite tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981).
A tale proposito, si precisa che il comma 4 dellart. 2 del decreto legislativo in argomento prevede laggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo della riserva matematica.
Si precisa che, fino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso per motivi di uniformità con il regime generale INPS, trovano applicazione le tariffe contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo dellonere di riscatto, anche per gli iscritti a questo Istituto, vanno utilizzate le tabelle distintamente considerate per uomini e donne.
Poichè lonere di riscatto deriva dalla capitalizzazione della quota differenziale di pensione come sopra individuata, le modifiche intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul procedimento di determinazione di tale onere. Più particolarmente, si vuole dire che se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a dire anteriormente allentrata in vigore del decreto legislativo n. 503/1992), occorre far riferimento alla quota A della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo qualunque sia lanzianità contributiva posseduta alla predetta data. In questo caso, per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovrà moltiplicare la retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto.
Per i periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1993, occorre invece far riferimento alla quota B della pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovrà moltiplicare il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo successivo al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto, per la retribuzione media annua contributiva determinata alla data di presentazione della domanda, secondo lampiezza del periodo di riferimento indicata dallart. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 503/1992, modificato dallart. 1, comma 17, della legge n. 335/1995. Si ricorda che dal 1 gennaio 1996, al fine di individuare la predetta retribuzione media annua contributiva, andranno indicati anche gli importi del trattamento accessorio eventualmente percepiti in attività di servizio a partire dalla data medesima (art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, come modificato dallart. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314).
Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione dellonere per periodi oggetto di riscatto da liquidarsi con il sistema retributivo, si menziona, come esempio, il caso del dipendente, in possesso di unanzianità di servizio inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il quale riscatti un periodo collocato anteriormente al 1 gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta, infatti, di ipotesi in cui il calcolo della pensione complessiva è effettuato esclusivamente con il sistema retributivo. Rientra nelle predette fattispecie anche lipotesi in cui il periodo oggetto di riscatto, collocato antecedentemente al 1 gennaio 1996, non comporti il superamento del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995 ed il calcolo della pensione è da effettuarsi con il sistema misto. Analoga ipotesi da considerare è quella del lavoratore assunto dal 1 gennaio 1996 il quale, riscattando un periodo collocato temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995, sarà destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto.
1.1.3. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
I principi dettati dal decreto legislativo n. 503/1992, in ordine allampliamento del periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile, comportano che siano stabilite, anche per gli iscritti a questo Istituto, modalità di accredito della retribuzione teorica in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto, qualora questi ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dellonere di riscatto o della liquidazione del trattamento pensionistico.
Al riguardo, tenuto conto che, per effetto del decreto legislativo n. 503/1992, il trattamento di pensione è la risultante di due quote da rilevare sulla base di due distinti periodi di riferimento, si precisa che:
in corrispondenza dei periodi di riscatto che ricadono entro il 31 dicembre 1992, non è necessario accreditare alcuna retribuzione in quanto la stessa è ininfluente ai fini del calcolo della quota A di pensione calcolata alla data della domanda di riscatto, dovendosi tale quota determinare sulla base della retribuzione effettivamente percepita allatto della presentazione della stessa domanda di riscatto;
in corrispondenza dei periodi di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1993, atteso che tra i periodi di riferimento delle retribuzioni pensionabili ed il periodo oggetto di riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e non vi è alcuna indicazione normativa che disciplini la fattispecie, la retribuzione da accreditare può essere individuata in quella media pensionabile determinata applicando il procedimento previsto per la liquidazione della pensione.
La retribuzione da accreditare è, pertanto, così determinata:
1) si calcola la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando integralmente il procedimento previsto per la liquidazione della pensione;
2) si determina il quoziente tra la retribuzione media pensionabile predetta ed il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni individuato in relazione allanno solare in cui si collocano le retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato, in base ad apposita tabella relativa allanno in cui è stata presentata la domanda di riscatto (in allegato si forniscono le tabelle relative agli anni 1998 e 1999). La retribuzione così ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato.
1.1.4. Sistema di calcolo contributivo.
Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto lanzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica, ma applicando laliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.
La retribuzione di riferimento, cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti (andando a ritroso dalla data di presentazione dellistanza di riscatto) per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto; qualora si rinvengano meno di dodici mensilità, si procederà alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero. Nellindividuare i dodici mesi meno remoti nei quali ricercare la retribuzione contributiva, non sono, pertanto, da considerare:
Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sarà applicata laliquota contributiva vigente alla data della domanda e, per la quantificazione dellonere, il contributo così calcolato su base annua sarà rapportato al periodo oggetto di riscatto.
1.1.5. Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
La retribuzione, presa a base di calcolo dellonere e rapportata al periodo riscattato, è accreditata sulla posizione assicurativa delliscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto, ai sensi dellart. 2, comma 5, del decreto legislativo in esame, dalla data della domanda di riscatto. A questultimo riguardo, si rammenta che in base allart. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentate a mezzo lettera raccomandata, si considera come data di presentazione quella di spedizione.
Per le domande presentate anteriormente allentrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, ai fini del riscatto di periodi collocati temporalmente a partire dal 1 gennaio 1996 da valorizzare con il sistema di calcolo contributivo, il relativo onere sarà determinato, ai sensi dellart. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 184/1997, con riferimento alla data di presentazione della domanda.
Si ricorda che, nei casi di trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, lart. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi di studio riscattati non concorrono al raggiungimento dellanzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo. In sintesi, relativamente ai periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1 gennaio 1996, si opererà come segue:
1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di unanzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dellonere di riscatto avverrà comunque con le modalità indicate dallart. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente inciderà sullanzianità contributiva complessiva utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico;
2) qualora liscritto sia in possesso di unanzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema misto del calcolo della pensione), lonere di riscatto per il corrispondente periodo sarà determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto, in un sistema di calcolo pensionistico prorata, i periodi che si collocano temporaneamente dal 1 gennaio 1996 in poi incidono sullimporto del trattamento di pensione solo incrementando il montante individuale contributivo;
3) qualora si tratti di neo assunto dopo il 1 gennaio 1996 (sistema contributivo del calcolo della pensione), lonere di riscatto verrà determinato con il calcolo contributivo sopra specificato. In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di riscatto per illustrare il procedimento da seguire ai fini del calcolo del relativo onere.
Primo caso.
Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1 novembre 1993 - 31 ottobre 1997, presentata in data 1 dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998.
1) la collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto comporta che, ai fini della pensione, esso è da valutarsi in parte secondo il procedimento della quota B del sistema retributivo (10 novembre 1993 - 31 dicembre 1995) ed in parte secondo il sistema contributivo (1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997). Lonere per il periodo da riscattare che si colloca in quota B dovrà, pertanto, essere determinato in base alla riserva matematica di cui allart. 13 legge n. 1338/1962.
2) a tal fine, per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui allart. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed allart. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e questultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di riscatto ed il 1 novembre 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.
3) Ne consegue che necessita, quindi, determinare le retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza dellintero periodo oggetto di riscatto. Dovrà, pertanto, essere individuata la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, che è costituita, nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensive anche delleventuale trattamento accessorio.
4) Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto, dovrà essere attribuita al predetto periodo la retribuzione media dei mesi di novembre e dicembre 1998 di cui sopra, svalutata, in base ai coefficienti di variazione del costo della vita come specificato in circolare, per gli anni dal 1993 al 1996, atteso che tale retribuzione non è soggetta ad adeguamento per lanno di presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente.
5) Successivamente, si dovrà procedere alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 2).
6) Lonere del riscatto del periodo in quota B è dato dalla capitalizzazione della quota di pensione come determinata al punto 5), sulla base dei coefficienti attuariali del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.
7) Per la determinazione dellonere per il riscatto del periodo da valutarsi ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo, dovrà applicarsi laliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda sulla retribuzione di riferimento, la quale non è altro che quella media spettante nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensiva del rateo di 13 mensilità moltiplicata per dodici. Per la quantificazione dellonere, il contributo, così calcolato su base annua, dovrà essere rapportato al periodo 1 gennaio 1996 - 31 ottobre 1997, oggetto di riscatto.
8) La retribuzione teorica da accreditare in corrispondenza del periodo di riscatto da valutarsi con il sistema contributivo è la stessa retribuzione presa a base di calcolo dellonere, ovviamente rapportata al periodo riscattato.
9) Lonere complessivo di riscatto sarà dato dalla somma degli oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7).
Secondo caso.
Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni quattro, periodo 1 novembre 1990 - 31 ottobre 1994, presentata in data 1 dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995.
1) La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto prima del 1 gennaio 1996, comporta che, ai fini pensionistici, esso è da valutarsi interamente con il sistema retributivo e, precisamente, secondo il procedimento della quota A per il periodo 1 novembre 1990 - 31 dicembre 1992 e secondo il procedimento della quota B per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 ottobre 1994. Lonere per il periodo da riscattare sarà, pertanto, interamente determinato in base alla riserva matematica di cui allart. 13 della legge n. 1338/1962.
2) La quota di pensione alla data di presentazione della domanda, relativa al periodo da riscattare collocato in quota A, sarà calcolata moltiplicando la retribuzione spettante al dipendente allatto di presentazione della domanda stessa, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale dellaliquota di rendimento corrispondente al periodo da riscattare fino al 31 dicembre 1992 e laliquota di rendimento corrispondente allanzianità contributiva pari a zero.
3) Come precisato in circolare, non si presenta necessario accreditare alcuna retribuzione in corrispondenza del periodo di cui al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota A.
4) Per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota B, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui allart. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed allart. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e questultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 1 gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota B.
5) Per quanto concerne la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto ricadente in quota B, si rinvia al procedimento illustrato per il caso precedente ai punti 3) e 4), afferenti la individuazione della retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, e la determinazione delle retribuzioni da accreditare.
6) Dovrà procedersi, quindi, alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota B, secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso.
7) Lonere di riscatto è dato dalla capitalizzazione della somma delle quote di pensione afferenti i periodi da riscattare collocati in quota A ed in quota B (v. punti 2 e 6).
2.RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALLESTERO E DI ASPETTATIVA.
2.1. Lart. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi dellassicurazione generale obbligatoria la facoltà di riscatto di periodi di lavoro effettuati allestero che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dallart. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dallart. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114. Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998 è stato pubblicato il regolamento n. 1606/98, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunità, e modifica, altresì, il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici. In conseguenza di tale estensione, dal 25 ottobre 1998 - data di entrata in vigore del cennato regolamento - è riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilità di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea ai fini dellacquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo così venire meno la necessità di riscatto per la valutazione di tali periodi. Con successiva circolare saranno indicate tutte le ipotesi di valorizzazione dei periodi di lavoro comunque prestati presso Stati esteri.
2.2. Lart. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997, consente ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, di chiedere il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di aspettativa medesima, semprechè gli stessi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa. Si precisa che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato, il cui coniuge, anchesso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio allestero.
Tale facoltà, successivamente, è stata estesa, con la legge n. 333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio allestero per conto di soggetti non statali. Per gli iscritti alle casse pensioni già gestite dagli istituti di previdenza, la facoltà di chiedere il riscatto dellindicata aspettativa non è esercitabile, a meno che non abbiano servizi pregressi prestati alle dipendenze dello Stato. Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonchè i segretari comunali iscritti alla ex CPDEL ed i dipendenti di enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali in attuazione di quanto disposto dallart. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, la possibilità di essere posti in aspettativa per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio allestero viene disciplinata con le stesse norme già dettate dalla stessa legge n. 26/1980.
Anche per questo tipo di riscatto, lonere sarà determinato secondo le nuove modalità indicate dallart. 2 commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo in esame, come sopra dettagliatamente specificate.
Si precisa che lesercizio della facoltà di riscatto può riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 12 luglio 1997, fermo restando che qualora listanza di riscatto sia stata presentata anteriormente, verrà dufficio differita a tale data.
Per tutti gli altri casi per i quali non trova applicazione la legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, si ricorda che i periodi di aspettativa concessi dopo il 31 dicembre 1996 sono riscattabili nella misura massima di tre anni, così come previsto dallart. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
3. ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO.
3.1. Le modalità di riscatto contenute ai commi 3, 4 e 5, dellart. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 sopra illustrate, trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dellonere, si applica lart. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
A questo proposito, oltre ai periodi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo in esame, sono da considerare, con riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564: i periodi di astensione facoltativa per maternità non coperti da assicurazione e collocati temporalmente al di fuori dal rapporto di lavoro, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che lassicurata possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2, comma 5); i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (art. 5); i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione dititoli o competenze professionali richiesti per lassunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato nonchè i periodi corrispondenti a tipologie di inserimento nel mercato del lavoro, non soggetti ad iscrizione previdenziale (art. 6).
Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca, nonchè le tipologie di ingresso al mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo; i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e laltro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7); i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei confronti degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico (art. 8, come integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278).
Il presidente: Seppia
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione con decorrenza nellanno 1998 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992.
1920 . . . . . . . . . . . 1.582,3835
1921 . . . . . . . . . . . 1.337,5089
1922 . . . . . . . . . . . 1.345,5798
1923 . . . . . . . . . . . 1.353,4200
1924 . . . . . . . . . . . 1.307,3961
1925 . . . . . . . . . . . 1.163,8282
1926 . . . . . . . . . . . 1.078,9118
1927 . . . . . . . . . . . 1.180,0883
1928 . . . . . . . . . . . 1.273,3525
1929 . . . . . . . . . . . 1.253,3132
1930 . . . . . . . . . . . 1.294,3434
1931 . . . . . . . . . . . 1.432,7261
1932 . . . . . . . . . . . 1.471,2951
1933 . . . . . . . . . . . 1.563,7411
1934 . . . . . . . . . . . 1.648,8427
1935 . . . . . . . . . . . 1.625,7618
1936 . . . . . . . . . . . 1.511,5881
1937 . . . . . . . . . . . 1.380,9108
1938 . . . . . . . . . . . 1.282,4332
1939 . . . . . . . . . . . 1.228,1862
1940 . . . . . . . . . . . 1.052,4329
1941 . . . . . . . . . . . 909,5672
1942 . . . . . . . . . . . 786,9476
1943 . . . . . . . . . . . 469,2540
1944 . . . . . . . . . . . 105,5941
1945 . . . . . . . . . . . 53,6136
1946 . . . . . . . . . . . 45,4280
1947 . . . . . . . . . . . 29,0314
1948 . . . . . . . . . . . 26,4746
1949 . . . . . . . . . . . 26,0922
1950 . . . . . . . . . . . 26,4474
1951 . . . . . . . . . . . 24,1059
1952 . . . . . . . . . . . 23,5650
1953 . . . . . . . . . . . 23,2455
1954 . . . . . . . . . . . 22,7296
1955 . . . . . . . . . . . 22,2513
1956 . . . . . . . . . . . 21,1590
1957 . . . . . . . . . . . 20,5481
1958 . . . . . . . . . . . 19,7931
1959 . . . . . . . . . . . 19,8719
1960 . . . . . . . . . . . 19,3835
1961 . . . . . . . . . . . 18,8902
1962 . . . . . . . . . . . 17,8631
1963 . . . . . . . . . . . 16,4351
1964 . . . . . . . . . . . 15,3403
1965 . . . . . . . . . . . 14,6478
1966 . . . . . . . . . . . 14,2727
1967 . . . . . . . . . . . 13,9706
1968 . . . . . . . . . . . 13,7459
1969 . . . . . . . . . . . 13,3008
1970 . . . . . . . . . . . 12,6647
1971 . . . . . . . . . . . 12,0486
1972 . . . . . . . . . . . 11,3082
1973 . . . . . . . . . . . 10,0953
1974 . . . . . . . . . . . 8,6118
1975 . . . . . . . . . . . 7,3786
1976 . . . . . . . . . . . 6,3235
1977 . . . . . . . . . . . 5,3715
1978 . . . . . . . . . . . 4,7702
1979 . . . . . . . . . . . 4,1390
1980 . . . . . . . . . . . 3,5025
1981 . . . . . . . . . . . 2,9589
1982 . . . . . . . . . . . 2,5517
1983 . . . . . . . . . . . 2,2388
1984 . . . . . . . . . . . 2,0157
1985 . . . . . . . . . . . 1,8590
1986 . . . . . . . . . . . 1,7555
1987 . . . . . . . . . . . 1,6648
1988 . . . . . . . . . . . 1,5805
1989 . . . . . . . . . . . 1,4842
1990 . . . . . . . . . . . 1,3849
1991 . . . . . . . . . . . 1,2856
1992 . . . . . . . . . . . 1,2279
1993 . . . . . . . . . . . 1,1777
1994 . . . . . . . . . . . 1,1295
1995 . . . . . . . . . . . 1,0613
1996 . . . . . . . . . . . 1,0150
1997 . . . . . . . . . . . 1,0000
1998 . . . . . . . . . . . 1,0000
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per lanno 1998 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992.
1920 . . . . . . . . . . . 2.762,6525
1921 . . . . . . . . . . . 2.321,9379
1922 . . . . . . . . . . . 2.322,6767
1923 . . . . . . . . . . . 2.322,8603
1924 . . . . . . . . . . . 2.230,9741
1925 . . . . . . . . . . . 1.974,5065
1926 . . . . . . . . . . . 1.819,7984
1927 . . . . . . . . . . . 1.978,8126
1928 . . . . . . . . . . . 2.122,6412
1929 . . . . . . . . . . . 2.076,8740
1930 . . . . . . . . . . . 2.132,0984
1931 . . . . . . . . . . . 2.345,9162
1932 . . . . . . . . . . . 2.394,5559
1933 . . . . . . . . . . . 2.529,5890
1934 . . . . . . . . . . . 2.650,9898
1935 . . . . . . . . . . . 2.597,8446
1936 . . . . . . . . . . . 2.400,4939
1937 . . . . . . . . . . . 2.179,3494
1938 . . . . . . . . . . . 2.011,2827
1939 . . . . . . . . . . . 1.914,0908
1940 . . . . . . . . . . . 1.629,8038
1941 . . . . . . . . . . . 1.399,5893
1942 . . . . . . . . . . . 1.203,1472
1943 . . . . . . . . . . . 712,8036
1944 . . . . . . . . . . . 159,3575
1945 . . . . . . . . . . . 80,3822
1946 . . . . . . . . . . . 67,6614
1947 . . . . . . . . . . . 41,4741
1948 . . . . . . . . . . . 38,9097
1949 . . . . . . . . . . . 38,0903
1950 . . . . . . . . . . . 38,3479
1951 . . . . . . . . . . . 34,7150
1952 . . . . . . . . . . . 33,0722
1953 . . . . . . . . . . . 32,2168
1954 . . . . . . . . . . . 31,1556
1955 . . . . . . . . . . . 30,0929
1956 . . . . . . . . . . . 28,4645
1957 . . . . . . . . . . . 27,7273
1958 . . . . . . . . . . . 26,2706
1959 . . . . . . . . . . . 26,1912
1960 . . . . . . . . . . . 25,3287
1961 . . . . . . . . . . . 24,4297
1962 . . . . . . . . . . . 23,0734
1963 . . . . . . . . . . . 21,3013
1964 . . . . . . . . . . . 19,9589
1965 . . . . . . . . . . . 18,9841
1966 . . . . . . . . . . . 18,4706
1967 . . . . . . . . . . . 17,9702
1968 . . . . . . . . . . . 17,6076
1969 . . . . . . . . . . . 16,9939
1970 . . . . . . . . . . . 16,0463
1971 . . . . . . . . . . . 15,1610
1972 . . . . . . . . . . . 14,2405
1973 . . . . . . . . . . . 12,7993
1974 . . . . . . . . . . . 10,6293
1975 . . . . . . . . . . . 8,9980
1976 . . . . . . . . . . . 7,6589
1977 . . . . . . . . . . . 6,4315
1978 . . . . . . . . . . . 5,6720
1979 . . . . . . . . . . . 4,8595
1980 . . . . . . . . . . . 3,9773
1981 . . . . . . . . . . . 3,3221
1982 . . . . . . . . . . . 2,8308
1983 . . . . . . . . . . . 2,4404
1984 . . . . . . . . . . . 2,1876
1985 . . . . . . . . . . . 1,9965
1986 . . . . . . . . . . . 1,8649
1987 . . . . . . . . . . . 1,7665
1988 . . . . . . . . . . . 1,6678
1989 . . . . . . . . . . . 1,5501
1990 . . . . . . . . . . . 1,4475
1991 . . . . . . . . . . . 1,3476
1992 . . . . . . . . . . . 1,2663
1993 . . . . . . . . . . . 1,2037
1994 . . . . . . . . . . . 1,1470
1995 . . . . . . . . . . . 1,0781
1996 . . . . . . . . . . . 1,0275
1997 . . . . . . . . . . . 1,0000
1998 . . . . . . . . . . . 1,0000
Coefficienti di rivalutazione per le liquidazioni con decorrenza nellanno 1999 validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993: quota A.
1920 . . . . . . . . . . . 1.610,8664
1921 . . . . . . . . . . . 1.361,5841
1922 . . . . . . . . . . . 1.369,8002
1923 . . . . . . . . . . . 1.377,7816
1924 . . . . . . . . . . . 1.330,9292
1925 . . . . . . . . . . . 1.184,7771
1926 . . . . . . . . . . . 1.098,3322
1927 . . . . . . . . . . . 1.201,3299
1928 . . . . . . . . . . . 1.296,2728
1929 . . . . . . . . . . . 1.275,8728
1930 . . . . . . . . . . . 1.317,6416
1931 . . . . . . . . . . . 1.458,5152
1932 . . . . . . . . . . . 1.497,7784
1933 . . . . . . . . . . . 1.591,8884
1934 . . . . . . . . . . . 1.678,5219
1935 . . . . . . . . . . . 1.655,0255
1936 . . . . . . . . . . . 1.538,7967
1937 . . . . . . . . . . . 1.405,7672
1938 . . . . . . . . . . . 1.305,5170
1939 . . . . . . . . . . . 1.250,2936
1940 . . . . . . . . . . . 1.071,3767
1941 . . . . . . . . . . . 925,9394
1942 . . . . . . . . . . . 801,1127
1943 . . . . . . . . . . . 477,7006
1944 . . . . . . . . . . . 107,4948
1945 . . . . . . . . . . . 54,5786
1946 . . . . . . . . . . . 46,2457
1947 . . . . . . . . . . . 28,5360
1948 . . . . . . . . . . . 26,9511
1949 . . . . . . . . . . . 26,5619
1950 . . . . . . . . . . . 26,9235
1951 . . . . . . . . . . . 24,5398
1952 . . . . . . . . . . . 23,9892
1953 . . . . . . . . . . . 23,6639
1954 . . . . . . . . . . . 23,1387
1955 . . . . . . . . . . . 22,6518
1956 . . . . . . . . . . . 21,5399
1957 . . . . . . . . . . . 20,9180
1958 . . . . . . . . . . . 20,1494
1959 . . . . . . . . . . . 20,2296
1960 . . . . . . . . . . . 19,7324
1961 . . . . . . . . . . . 19,2302
1962 . . . . . . . . . . . 18,1846
1963 . . . . . . . . . . . 16,7309
1964 . . . . . . . . . . . 15,6164
1965 . . . . . . . . . . . 14,9115
1966 . . . . . . . . . . . 14,5296
1967 . . . . . . . . . . . 14,2221
1968 . . . . . . . . . . . 13,9933
1969 . . . . . . . . . . . 13,5402
1970 . . . . . . . . . . . 12,8927
1971 . . . . . . . . . . . 12,2655
1972 . . . . . . . . . . . 11,5117
1973 . . . . . . . . . . . 10,2770
1974 . . . . . . . . . . . 8,7668
1975 . . . . . . . . . . . 7,5114
1976 . . . . . . . . . . . 6,4373
1977 . . . . . . . . . . . 5,4682
1978 . . . . . . . . . . . 4,8561
1979 . . . . . . . . . . . 4,2135
1980 . . . . . . . . . . . 3,5655
1981 . . . . . . . . . . . 3,0122
1982 . . . . . . . . . . . 2,5976
1983 . . . . . . . . . . . 2,2791
1984 . . . . . . . . . . . 2,0520
1985 . . . . . . . . . . . 1,8925
1986 . . . . . . . . . . . 1,7871
1987 . . . . . . . . . . . 1,6948
1988 . . . . . . . . . . . 1,6089
1989 . . . . . . . . . . . 1,5109
1990 . . . . . . . . . . . 1,4098
1991 . . . . . . . . . . . 1,3087
1992 . . . . . . . . . . . 1,2500
1993 . . . . . . . . . . . 1.1989
1994 . . . . . . . . . . . 1.1498
1995 . . . . . . . . . . . 1.0804
1996 . . . . . . . . . . . 1,0333
1997 . . . . . . . . . . . 1,0180
1998 . . . . . . . . . . . 1,0000
1999 . . . . . . . . . . . 1,0000
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per lanno 1999 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992: quota B. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 303
1920 . . . . . . . . . . . 2.828,2007
1921 . . . . . . . . . . . 2.377,1054
1922 . . . . . . . . . . . 2.377,9385
1923 . . . . . . . . . . . 2.378,2042
1924 . . . . . . . . . . . 2.284,2041
1925 . . . . . . . . . . . 2.021,6849
1926 . . . . . . . . . . . 1.863,3433
1927 . . . . . . . . . . . 2.026,2317
1928 . . . . . . . . . . . 2.173,5821
1929 . . . . . . . . . . . 2.126,7910
1930 . . . . . . . . . . . 2.183,4199
1931 . . . . . . . . . . . 2.402,4707
1932 . . . . . . . . . . . 2.452,3720
1933 . . . . . . . . . . . 2.590,7605
1934 . . . . . . . . . . . 2.715,1983
1935 . . . . . . . . . . . 2.660,8660
1936 . . . . . . . . . . . 2.458,8213
1937 . . . . . . . . . . . 2.232,3896
1938 . . . . . . . . . . . 2.060,3131
1939 . . . . . . . . . . . 1.960,8293
1940 . . . . . . . . . . . 1.669,6675
1941 . . . . . . . . . . . 1.433,8804
1942 . . . . . . . . . . . 1.232,6760
1943 . . . . . . . . . . . 730,3282
1944 . . . . . . . . . . . 163,2822
1945 . . . . . . . . . . . 82,3654
1946 . . . . . . . . . . . 69,3339
1947 . . . . . . . . . . . 42,5011
1948 . . . . . . . . . . . 39,8750
1949 . . . . . . . . . . . 39,0370
1950 . . . . . . . . . . . 39,3027
1951 . . . . . . . . . . . 35,5811
1952 . . . . . . . . . . . 33,8989
1953 . . . . . . . . . . . 33,0238
1954 . . . . . . . . . . . 31,9373
1955 . . . . . . . . . . . 30,8495
1956 . . . . . . . . . . . 29,1817
1957 . . . . . . . . . . . 28,4273
1958 . . . . . . . . . . . 26,9352
1959 . . . . . . . . . . . 26,8551
1960 . . . . . . . . . . . 25,9722
1961 . . . . . . . . . . . 25,0517
1962 . . . . . . . . . . . 23,6621
1963 . . . . . . . . . . . 21,8460
1964 . . . . . . . . . . . 20,4705
1965 . . . . . . . . . . . 19,4717
1966 . . . . . . . . . . . 18,9461
1967 . . . . . . . . . . . 18,4339
1968 . . . . . . . . . . . 18,0630
1969 . . . . . . . . . . . 17,4346
1970 . . . . . . . . . . . 16,4623
1971 . . . . . . . . . . . 15,5560
1972 . . . . . . . . . . . 14,6125
1973 . . . . . . . . . . . 13,1344
1974 . . . . . . . . . . . 10,9083
1975 . . . . . . . . . . . 9,2348
1976 . . . . . . . . . . . 7,8611
1977 . . . . . . . . . . . 6,6018
1978 . . . . . . . . . . . 5,8224
1979 . . . . . . . . . . . 4,9888
1980 . . . . . . . . . . . 4,0834
1981 . . . . . . . . . . . 3,4110
1982 . . . . . . . . . . . 2,9067
1983 . . . . . . . . . . . 2,5061
1984 . . . . . . . . . . . 2,2466
1985 . . . . . . . . . . . 2,0505
1986 . . . . . . . . . . . 1,9155
1987 . . . . . . . . . . . 1,8146
1988 . . . . . . . . . . . 1,7134
1989 . . . . . . . . . . . 1,5926
1990 . . . . . . . . . . . 1,4873
1991 . . . . . . . . . . . 1,3847
1992 . . . . . . . . . . . 1,3014
1993 . . . . . . . . . . . 1,2371
1994 . . . . . . . . . . . 1,1789
1995 . . . . . . . . . . . 1,1083
1996 . . . . . . . . . . . 1,0563
1997 . . . . . . . . . . . 1,0282
1998 . . . . . . . . . . . 1,0000
1999 . . . . . . . . . . . 1,0000