INPDAP - DIREZIONE GENERALE CREDITO E ATTIVITA' - UFFICIO II

 

Circolare 12 marzo 1998, n.13

 

Oggetto: Decentramento prestiti pluriennali garantiti.

Come già in atto per le altre prestazioni, si dispone con decorrenza immediata il decentramento agli Uffici provinciali dell'attività relativa ai "prestiti pluriennali garantiti", erogati dagli Istituti e Società elencati nell'art. 15 del d.P;R 5 gennaio 1950, n. 180 agli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti. Dalla prestazione sono esclusi per ora i dipendenti iscritti alle Casse pensioni, in attesa della emanazione delle norme regolamentari attuative dell'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sarà compito, pertanto, dei Dirigenti delle Sedi provinciali l'adozione del provvedimento di concessione della garanzia di cui all'art. 44 del d.P.R. 23/12/73, n. 1032, regolata dagli artt. 16 e 21 del predetto d.P.R. n. 180/50 a copertura dei rischi di cui al successivo art.32 dello stesso decreto presidenziale, nonché dagli artt. dal 18 al 23 del d.P.R. 2817/50, n. 895.

I rischi in questione sono:

a) la morte del mutuatario prima che sia estinta la cessione

b) la cessazione del mutuatario dal servizio per qualunque causa, senza dintto a pensione, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;

c) la riduzione dello stipendio del mutuatario per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

Per l'istruttoria delle istanze dovranno essere osservate le norme citate nell'allegato alla presente circolare e le procedure descritte nel manuale operativo distribuito in occasione del corso di formazione curato dalla Direzione centrale Credito e Attività Sociali e dalla Direzione Centrale Sistema Informativo.

In sede di concessione della garanzia di cui si tratta è necessario prestare attenzione perché non vengano superati i limiti massimi dei tassi di interesse periodicamente fissati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposito decreto (D.M. 23 dicembre 1997 in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303, allegato alla presente circolarè) in applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 che reca disposizioni in materia di usura.

E' d'obbligo richiamare l'attenzione sulla tutela della riservatezza; nella erogazione dei prestiti in questione non sono inoltre consentite interferenze e qualsiasi forma di attività di intermediazione (art. 71 del d.P.R. n. 895/50).

Si fa carico, infine, alle SS.LL. di fornire alle Pubbliche Amministrazioni tempestiva ed esauriente informazione delle presenti disposizioni con il contestuale invio alle stesse della nuova ed esclusiva modulistica.

IL DIRETTORE GENERALE

 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE SUL DECENTRAMENTO PRESTITI PLURIENNALI GARANTITI

PRESTITI PLURIENNALI GARANTITI

NORMATIVA

I "prestiti pluriennali garantiti" sono regolamentati dagli artt 15, 16, 21, 27, 32, 34, 41, 42 e 43 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del d.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, dagli artt. I e 9 della legge 25 novembre 1957, n. 1139 e dagli artt. 33, 44 e 47 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

ISTITUTI AUTORIZZATI AD EROGARE I PRESTITI

Ai sensi del citato art. 15 sono ammessi a concedere i prestiti con la garanzia dell'INPDAP tutte le Società e gli Istituti che esercitano il credito, escluse le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

In merito sarà cura della Direzione Generale acquisire di volta in volta gli elementi che attestino nei confronti dei soggetti erogatori i richiesti requisiti di legge e darne comunicazione alle Sedi; è necessario infatti che gli Enti erogatori siano a ciò statutariamente adibiti nelle forme giuridiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e siano iscritti, ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'elenco generale degli Operatori finanziari, tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Per la concessione dei prestiti in questione sono necessari gli stessi requisiti soggettivi previsti per i prestiti pluriennali diretti. Peraltro, a differenza di questi ultimi, non occorre che le istanze siano motivate e documentate.

Il richiedente deve essere in attività di servizio e deve dimostrare di avere sana costituzione fisica mediante apposito certificato (MCR2/GAR) rilasciato da medico della ASL o da medico militare in attività di servizio. Il certificato medico ha la validità di 45 giorni dalla data del rilascio alla data di presentazione all'Amministrazione di appartenenza (artt. 15 e 16 del d.P.R. n. 895/50).

Per ottenere il prestito si deve fare domanda su apposito modello (MCR1/GAR) in quattro copie con il quale, oltre ai dati anagrafici ed all'entità della richiesta, devono essere fornite, in particolare, dall'Amministrazione del richiedente le comunicazioni di cui agli artt. 14, 17, 18, 19, 20 e 21 del d.P.R. n.895/50 riguardanti la retribuzione e il servizio dell'interessato, nonché la sottoscrizione degli obblighi previsti per le amministrazioni terze debitrici cedute.

DURATA ED ONERI

I prestiti possono avere durata quinquennale e decennale o per periodi intermedi in relazione al limite di età pensionabile degli interessati (limite massimo 70 anni).

La misura del tasso di interesse a scalare è variabile, essendo stabilita dagli Istituti di Credito e dalle Società finanziarie. E' comunque necessario, pena la reiezione della domanda, che gli Istituti indichino chiaramente, nei contratti contenuti negli specifici modelli di domanda MCRI/GAR, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché gli estremi della loro iscrizione, al momento della compilazione del contratto. nell'elenco generale degli operatori finanziari sopra ricordato.

Sull'importo lordo del mutuo garantito, oltre agli interessi ed alle spese di amministrazione, gli Istituti di Credito mutuanti operano a favore dell'INPDAP le trattenute:

- dello 0,50% per spese di amministrazione;

- del 3% o 1,50% a seconda che si tratti di mutui decennali o quinquennali, come premio compensativo per rischi di insolvenza.

La misura del premio compensativo sale rispettivamente al 4% ed al 2% per il personale collocabile a riposo oltre il 65° anno di età.

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEL CONTRATTO E CONCESSIONE DELLA GARANZIA (Art. 22 del d.P.R. 895/50)

Compito degli Uffici INPDAP, prima di concedere la garanzia che perfeziona il singolo contratto rendendolo eseguibile, è quello di accertare la regolarità degli atti posti in essere dall'Istituto di credito e dalle Amministrazioni di appartenenza e controllare che siano state osservate le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della procedura prevista dagli artt. 18 e seguenti del d.P.R. n. 895/50.

In particolare, la domanda deve essere presentata al capo dell'Ufficio dal quale l'interessato dipende. L'Ufficio dovrà spedire direttamente all'Istituto indicato come erogatore del prestito i quattro esemplari della domanda su cui devono risultare rilasciate dall'Amministrazione le citate attestazioni di cui alI'art. 19 del d.P.R. n. 895/50, insieme ad una delle due copie della dichiarazione relativa alla retribuzione prevista nell'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dalla retribuzione devono essere esclusi i compensi e le indennità non a carattere continuativo, anche se soggetti a contribuzione. Ciò allo scopo di mantenere costante nel tempo la quota di retribuzione ceduta.

L'Istituto mutuante, a sua volta, ai sensi dell'art. 20 del più volte citato d.P.R. n. 895/50, dovrà esprimere il proprio consenso al contratto sui quattro modelli della domanda e precisare:

a) l'ammontare lordo del prestito;

b) il numero e il relativo importo delle quote mensili di stipendio da cedersi per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura;

c) il saggio annuo di interesse;

d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.

e) il tasso annuo effettivo globale TAEG) che non potrà superare i limiti massimi dei tassi di interesse periodicamente fissati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposito decreto.

Lo stesso Istituto mutuante dovrà dichiarare inoltre che dalla somma mutuata dovranno essere detratti, oltre alle spese a proprio favore3 l'importo di quanto spettante alla gestione Credito e Attività Sociali (per spese di amministrazione e premio contro i rischi di insolvenza), l'ammontare del residuo debito per precedente cessione diretta o garantita ed ogni altro eventuale debito indicato dall'INPDAP. Tutte le somme a favore dell'Istituto devono essere versate sui conti correnti indicati nell'apposito modello della garanzia (MCR/21 GAR).

Il pagamento delle somme dovute per residui debiti di precedenti cessioni o piccoli prestiti deve essere effettuato contemporaneamente all'erogazione del ricavo netto del prestito al mutuatario. Le ritenute a favore deIl'INPDAP - Gestione Credito e Attività Sociali devono essere effettuate nel mese e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data del rilascio della garanzia.

Il consenso al contratto da parte della Società che eroga il prestito dovrà risultare espresso con la firma del rappresentante legale ed il timbro della Società medesima, che dovrà restituire gli atti così completati all'Ufficio dal quale li ha ricevuti.

Il consenso da parte dell'iscritto che richiede il prestito è dato dalla sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.

Effettuati tutti gli accertamenti, specificamente indicati nell'art. 22 del d.P.R. n. 895/50, e completata l'istruttoria con la registrazione dei dati contabili, viene disposta, attraverso l'apposito modello (MCR21/GAR), la concessione della garanzia; l'esecuzione avviene con la corresponsione delle somme contrattualmente previste ed alle decorrenze stabilite. La notifica agli interessati deve essere effettuata nelle forme stabilite daIl'art.23deld.P.R.n;895/50.

Sono nulle le procure o le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato per la riscossione dell'importo del mutuo.

L'Amministrazione. che cura il pagamento della retribuzione al cedente, a sua volta, a ricezione degli attestati della garanzia concessa dall'INPDAP, è costituita terza debitrice ceduta (art. 36 d.P.R. n.895/50); essa è obbligata, pertanto, a trattenere sulle competenze del dipendente le quote medesime da versare all'Istituto cessionario.

RISCHI CHE ASSUME L'INPDAP CON IL RILASCIO DELLA GARANZIA (Art. 32 d.P.R. 180/50)

La sopravvenuta insolvenza a causa di uno degli eventi previsti nel citato art. 32 del TU. n. 180/50 determina l'intervento dell'INPDAP che riscatta il residuo debito alle stesse condizioni del contraente il prestito e restituisce la somma all'Istituto mutuante rivalendosi poi nei confronti del cedente per il recupero delle somme pagate per suo conto.

In particolare, ai sensi degli artt. 32, 35 e 36 del d.P.R. 18011950 e degli artt. 48, 49 50del d,P.R. 895/1950, al verificarsi dei sotto riportati eventi coperti dalla garanzia a suo tempo concessa, l'INPDAP riscatta il prestito ed interviene con l'adozione degli adempimenti di seguito descritti:

1) morte del cedente prima che sia estinta la cessione.

Il Fondo deve liquidare in favore dell'Istituto di credito l'importo relativo al residuo debito della cessione1 calcolato al netto degli interessi per le quote non maturate alla data del decesso - documentato con il certificato di morte - e con l'aggiunta degli eventuali interessi in caso di ritardato pagamento di quanto dovuto.

Gli interessi di mora eventualmente dovuti devono essere calcolati allo stesso tasso originario della cessione e sono dovuti:

- a partire dal giorno seguente a quello del decesso e fino alla data della determinazione del riscatto, se la notifica del decesso è pervenuta entro 90 giorni dalla data dell'evento

- a partire dalla data di ricezione della comunicazione del decesso, qualora la comunicazione stessa pervenga all'Ufficio INPDAP dopo oltre 90 giorni dall'evento. Quanto corrisposto all'Istituto di credito dovrà essere quindi imputato al Fondo rischi di insolvenza con determinazione del dirigente, ai sensi delI'art. 46 del d.P.R. 180/1950 e dell'art. 50 del d.P.R. 895/1950.

2) cessazione dal servizio senza diritto a pensione.

In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, l'INPDAP riscatta il contratto di cessione e apre il conto per il recupero del prestito riscattato nel modo previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 895/50.

Predeterminare la somma da riscattare si procede con le stesse modalità di calcolo descritte nel caso di decesso: il residuo debito deve essere riscattato al netto alla data della cessazione dal servizio. Ove la notifica dell'evento venga fatta entro 90 giorni, gli interessi di mora da aggiungere al residuo netto partiranno dal giorno seguente alla cessazione; se tale notifica viene effettuata oltre il 90° giomo, il conteggio degli interessi dovrà partire dalla data di ricezione della notifica stessa fino alla data in cui si effettua il pagamento.

Nel caso in esame, il debito dovrà essere recuperato. Pertanto, l'importo liquidato all'Istituto di credito dovrà essere trattenuto sulla indennità di buonuscita spettante al mutuatario. In merito, si ricorda che gli Uffici devono prestare la massima attenzione, prima di liquidare l'indennità di buonuscita, nella ricerca dei crediti dell'INPDAP da trattenere per i prestiti in corso, riscatti, contenzioso, ecc..

In caso di recupero parziale del credito, l'Ufficio dovrà inviare tempestivamente una lettera di messa in mora per la parte residua all'ex dipendente debitore ed all'Amministrazione di appartenenza che ha disposto la cessazione dal servizio. A quest'ultima deve essere richiesto di tenere conto del residuo debito dell'ex dipendente nella liquidazione allo stesso di ogni eventuale arretrato di retribuzione e di ogni altra indennità. Scaduti i termini indicati nella lettera in questione, l'Ufficio dovrà attivare la procedura del recupero in contenzioso.

Resta inteso che. in caso di cessazione dal servizio prima dell'estinzione del debito con diritto a pensione. su Questa si estende l'efficacia della cessione ai sensi delI'art. 43 del d.P.R. n. 895/50.

3) riduzione dello stipendio per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

L'INPDAP può intervenire con il riscatto e quindi con il conseguente recupero mediante il prolungamento della ritenuta oltre il termine stabilito, con i relativi interessi al tasso originario della cessione, fermi restando i poteri attribuiti all'istituto stesso dall'art. 45 del d.P.R. n. 180/50.

Le cessioni di quote di stipendio contemplate nel d.P.R. n. 180/50 non possono avere altra garanzia che quella dell'INPDAP e che ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti (art. 47 del d.P.R. n. 1032/1973).