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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Circolare INPS 24 marzo 1995, n. 80

Oggetto: Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992. (Agevolazioni a favore degli handicappati). Attuazione commi 3 e 6. Variazione del piano dei conti

SOMMARIO

Permessi a favore di genitori, parenti e affidatari di handicappati gravi di oltre 3 anni di eta' (tre giorni al mese), nonche' a favore degli handicappati gravi che lavorano (3 giorni al mese o 2 ore giornaliere).

Con Legge 27 ottobre 1993, n. 423, (G.U. n. 253 del 27.10.1993), in sede di conversione del D.L. 27 agosto 1993 n. 324, e' stato precisato, al comma 3 ter dell'art. 2, che i permessi mensili di tre giorni previsti dal comma 3 della Legge 5.2.1992, n. 104, devono essere retribuiti. Il relativo onere, come riconosciuto dal Consiglio di Stato al quale era stato richiesto apposito parere, puo' essere quindi posto a carico dell'INPS ai sensi del comma 4 dell'art. 33 della Legge in oggetto, che fa rinvio all'art. 8 della Legge n. 903/1977.

Trattandosi di disposizione interpretativa possono essere riconosciuti i diritti conseguenti ai riposi eventualmente fruiti a decorrere dal 18.2.1992, giorno di entrata in vigore della citata legge n. 104/1992.

Tenuto conto di quanto precede e dei chiarimenti intervenuti da parte dei Ministeri competenti, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 162 del 13 luglio 1993, si forniscono le seguenti istruzioni in ordine all'art. 33, commi 3 e 6, della citata Legge n. 104.

1) Permesso mensile di tre giorni.

Il comma 3 dispone: "Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravita', nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita' parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno".

Il comma in esame prevede quindi che successivamente al compimento del terzo anno di vita dell'handicappato la lavoratrice madre o in alternativa (1) il lavoratore padre hanno diritto a fruire del beneficio ivi previsto.

La circostanza che la possibilita' di fruire dei medesimi permessi mensili sia riconosciuta anche ai parenti o affini entro il 3 grado indipendentemente dall'eta' del portatore di handicap, porta a concludere che tale facolta' non sia preclusa neppure ai genitori dell'handicappato che abbia superato la minore eta'.

La differente terminologia usata comporta pero' che al genitore sia richiesta la convivenza con l'handicappato quando questi sia di maggiore eta', convivenza invece non necessaria sino al 18 anno dell'handicappato stesso.

I parenti ed affini di cui sopra (entro il terzo grado) (2), per poter usufruire del permesso mensile devono essere invece sempre conviventi con l'interessato, indipendentemente, cioe', dall'eta' di quest'ultimo.

Si rammenta che la possibilita' di godimento dei permessi stabiliti dai commi 1 e 2 all'art. 33 e' subordinata alla materiale impossibilita' per l'altro coniuge di assistere il bambino (v. circolare n. 162/1993 par. 2).

Il criterio vale pure per i permessi mensili di tre giorni di cui si tratta (per i bambini superiori a 3 anni); il medesimo e' estensibile anche al caso in cui il permesso e' richiesto, non dai genitori, ma da un parente o affine, nel senso che se l'assistenza all'handicappato puo' essere assicurata da altro soggetto non lavoratore convivente - parente o affine o coniuge - non e' riconoscibile il diritto ai permessi in argomento.

Anche se la legge prevede testualmente il beneficio solo per "parenti o affini", il diritto ai tre giorni di permesso deve essere riconosciuto anche al coniuge dell'handicappato purche' convivente.

Una interpretazione piu' restrittiva apparrebbe incongruente rispetto alla scelta manifestata dal legislatore di riconoscere meritevole di tutela gli affini (cognati, suoceri, ecc.) quando prestano assistenza e non anche il coniuge, legato da un vincolo piu' stretto al disabile.

Inoltre, in base al nostro ordinamento giuridico, il marito e la moglie, con il matrimonio, acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale (art. 143 c.c.), che e' sospeso soltanto nei confronti del coniuge che, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi (art. 146 c.c.).

Si sottolinea che i tre permessi sono giornalieri, fruibili anche in continuita', ma non frazionabili a ore: e' ovvio, inoltre, che il permesso puo' essere concesso solo per le giornate effettivamente previste come lavorative.

Poiche' le prestazioni in questione verranno presumibilmente richieste in larga parte in maniera ricorrente, sara' sufficiente che l'interessato presenti, per il godimento dei permessi giornalieri in argomento, una domanda valida per i 12 mesi successivi, con particolari modalita' per i lavoratori agricoli, per i quali si rinvia al par. 5.

Se il lavoratore non e' ancora in possesso della definitiva attestazione USL circa la gravita' dell'handicap (v. in appresso) la domanda potra' essere avanzata solo per un periodo massimo di 6 mesi.

La scelta del lavoratore puo' essere modificata dallo stesso in caso di sopravvenute esigenze di fruizione dei permessi in periodi diversi da quelli a suo tempo indicati.

Per dar titolo al beneficio di cui al comma in esame, oltre ai requisiti sopra indicati - parentela o affinita' entro il 3 grado e convivenza (quest'ultima tranne che per i genitori di minore fino a 18 anni) - valgono quelli ulteriori illustrati con circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e cioe': che l'handicap comporti una situazione di gravita' accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104 (oppure, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la USL che assiste il minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge 27.10.1993, n. 423) e che l'handicappato non sia ricoverato a tempo pieno.

Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validita' decorrente dalla data della domanda (3).

La sopra indicata documentazione non definitiva dello specialista, produce effetto fino all'accertamento definitivo della Commissione, che comunque ai sensi della citata legge n. 423/1993 (art. 2, commi 3 e 3 bis) deve pronunciarsi entro 180 gg. dalla domanda.

Circa la periodicita' della attestazione della gravita' dell'handicap si precisa che e' sufficiente presentare annualmente dichiarazione di responsabilita' che da parte della USL non si e' proceduto a rettifiche o non e' stato revocato o modificato il giudizio sulla gravita' dell'handicap.

Annualmente va rinnovata anche la dichiarazione, peraltro inserita nei moduli di domanda Hand 1/genitori e Hand 2/parenti - allegati 1 e 2 - di responsabilita' che l'handicappato non e' ricoverato, con impegno a dare tempestiva comunicazione in caso di successive modifiche della situazione (ricovero).

Le domande vanno presentate all'Istituto e, in copia, al datore di lavoro, quest'ultime tranne i casi di pagamento diretto (lavoratori agricoli).

Si precisa che il modulo allegato 1, da riprodurre in loco come i rimanenti, e' stato predisposto anche per l'utilizzo dei permessi richiesti dai genitori ai sensi dei primi due commi dell'art. 33; lo stesso sostituisce pertanto quello accluso alla circolare n. 162/1993.

2) Cumulabilita' dei permessi con quelli previsti dalla Legge 1204/71, art. 7.

Il comma 4 dell'art. 33 della legge n. 404 dispone testualmente: "Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge 1204 del 1971, nonche' quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903".

Si premette che la cumulabilita' dei benefici previsti dal comma in esame puo' esplicarsi soltanto per i genitori (e quindi sono esclusi il coniuge, i parenti ed affini) dell'handicappato, in quanto le prestazioni previste dall'art. 7 legge 1204/71 (cumulabili con i benefici della legge 104) sono erogati alla sola madre o, in alternativa, nei casi previsti, al solo padre.

Inapplicabile appare anche la previsione di cumulabilita' con l'astensione facoltativa di 6 mesi (comma 1, art. 7, legge n. 1204/1971) considerato che non e' ovviamente ipotizzabile che l'interessato possa fruire del permesso delle due ore (ai sensi del comma 2 art. 33) per una giornata gia' di totale astensione facoltativa (in applicazione dell'art. 7 della legge n. 1204) dal lavoro.

La cumulabilita' predetta non puo' neppure significare che, in presenza di una astensione facoltativa goduta da uno dei due genitori, l'altro possa richiedere i benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 in oggetto, essendo le prestazioni, derivanti sia dalla legge 1204/71 che dalla legge 104/1992, dirette al medesimo scopo.

Nonostante il richiamo della legge non e', infine, ipotizzabile alcun cumulo dei tre giorni di permesso mensile previsti dal comma 3 dell'art. 33 con l'astensione facoltativa di sei mesi durante il primo anno di eta' del bambino, in quanto i tre giorni di permesso suddetti non possono essere richiesti che per l'assistenza di handicappati maggiori di tre anni di eta'.

Si precisa sul tema che, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in esame, il genitore puo' comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo di una astensione facoltativa dal lavoro sia per i primi 6 mesi previsti dalla legge n. 1204/1971 che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) previsto dalla legge n. 104/1992.

Cio' premesso, in sostanza, la previsione di cumulabilita' prevista dal comma 4 puo' esplicare effetti solo per la malattia del bambino di eta' fino a tre anni (comma 2, art. 7 legge 1204/71).

In luogo dell'astensione dal lavoro (in via generale non indennizzata ai sensi della legge n. 1204/1971) o durante la stessa per la malattia del bambino inferiore a tre anni, i genitori possono fruire con i medesimi criteri di cui al precedente 4 cpv. del presente paragrafo (inconciliabilita' tra godimento dell'astensione facoltativa, da parte di uno dei genitori, e godimento di permessi per l'assistenza agli handicappati, da parte dell'altro), di due ore di permesso giornaliero (comma 2).

Per tale aspetto la previsione di cumulabilita' sembra avere il solo effetto pratico (4) di consentire al lavoratore che stia fruendo delle due ore di permesso per l'assistenza all'handicappato, l'astensione (non retribuita) per le ulteriori ore di lavoro della giornata quando il figlio handicappato minore di 3 anni sia ammalato; ovviamente dovra' trattarsi di una malattia in fase acuta.

Altre cumulabilita' non possono verificarsi; anche per la fattispecie di malattia del bambino, infatti, vale l'argomentazione sopra esplicitata a proposito dell'astensione facoltativa durante il primo anno di eta' del bambino: l'astensione fino a tre giorni mensili (comma 3, art. 33) compete solo per l'assistenza di handicappati di eta' oltre i 3 anni, mentre l'astensione prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 1204 riguarda i bambini inferiori a tale eta'.

3) Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile.

Il comma 6 della legge n. 104 prevede: "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3".

Il lavoratore handicappato maggiorenne, puo' quindi usufruire, a scelta, dei permessi giornalieri retribuiti di due ore o di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni al mese (5).

Si sottolinea che deve trattarsi di lavoratore handicappato maggiorenne e in situazione di gravita'.

Per l'accertamento di quest'ultima si rinvia alle istruzioni impartite al par. 1.

Si precisa che anche per tali soggetti la legge prevede che la concessione dei permessi sia subordinata alla condizione di non essere ricoverati a tempo pieno, condizione che peraltro e' esclusa di per se' dalla concreta effettuazione dell'attivita' lavorativa.

Considerata la funzione della indennita' e nelle linee di quanto emerge dal parere espresso dal Consiglio di Stato sull'argomento, si precisa anche che la diretta fruizione dei permessi in questione da parte dei lavoratori handicappati ne impedisce il contemporaneo godimento da parte dei genitori, del coniuge o dei parenti o affini indicati dal comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104.

Per la domanda deve essere utilizzato il mod. HAND 3/titolari (all. 3), per le cui modalita' e periodicita' di presentazione si rinvia al par. 1.

4) Misura dell'indennita', categorie professionali beneficiarie e modalita' operative di erogazione.

Come indicato al par. 1, la legge n. 423/1993 prevede che anche i permessi di cui al comma 3 in argomento siano "retribuiti" (in misura intera), con cio' significando, a seguito del richiamo dell'art. 8 della legge n. 903/1977, che sono posti a carico dell'INPS e che per gli stessi devono essere considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa, come applicato per i permessi di cui all'art. 8 della legge n. 903 (c.d. per allattamento), a cui la legge stessa, art. 33, comma 4, rinvia.

Sono di conseguenza da osservare le istruzioni della circolare n. 134371 AGO del 2.4.1981, tenendo conto dei chiarimenti forniti con circolare n. 134378 AGO del 31.8.1981.

Le indennita' erogate ai sensi della citata legge n. 104 sono riconoscibili a carico dell'INPS soltanto per i lavoratori assicurati per le prestazioni economiche di maternita' presso l'Istituto; pertanto, in caso contrario, non sara' ammissibile alcun conguaglio, da parte dei datori di lavoro, con i contributi dovuti all'Istituto stesso.

I lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici non hanno, come noto, diritto all'astensione facoltativa dopo il parto in quanto questa e' incompatibile con la natura del relativo rapporto di lavoro.

Considerato che le prestazioni oggetto della presente circolare sono assimilabili all'astensione facoltativa suddetta, costituendone un prolungamento o essendo comunque a questa funzionalmente e logicamente collegate si ritiene che, le prestazioni della legge n. 104, art. 33, non siano riconoscibili a tali categorie di lavoratori, compresi quelli handicappati.

Come gia' precisato col messaggio n. 27054 del 24.3.94 il diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei permessi previsti dai commi 1 e 2 della legge n. 104 non e' da intendersi escluso quando l'altro genitore svolge attivita' lavorativa autonoma.

A chiarimento del contenuto dell'ultimo cpv. del messaggio stesso, si precisa che, essendo l'astensione facoltativa un diritto derivato da quello della lavoratrice (6), e' ovvio che il padre lavoratore dipendente non puo' fruire delle agevolazioni se la madre non e' lavoratrice, ugualmente dipendente, avente diritto alla prestazione, salvo le eccezioni previste (v. circ. n. 48 PMMC del 5.6.1987).

Per le modalita' operative del conguaglio si dispone quanto segue:

- l'importo delle indennita' di cui al comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND. Art. 33, c. 3, L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione L056";

- l'importo dell'indennita' relativa alle due ore di permesso giornaliero spettante agli handicappati che lavorano (art. 33, comma 6) dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND. art. 33, c. 6, L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "L057";

- l'importo dell'indennita' relativa ai permessi mensili di 3 gg. spettanti agli handicappati che lavorano (art. 33, comma 6) dovra' essere esposto in uno dei righi in bianco del quadro "D" del Mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "IND. art. 33, c. 6, L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "L058".

Per la definizione delle indennita' relative ai riposi gia' fruiti anteriormente all'emanazione della presente circolare, deve essere adottata la procedura delle regolarizzazioni.

5) Lavoratori agricoli

Per l'erogazione in forma diretta delle indennita' previste sia dai commi 1 e 2, che dai commi 3 e 6, a favore dei lavoratori agricoli, si rinvia in linea generale alle istruzioni fornite con circ. n. 25 PMMC del 7.8.1986.

Tanto comporta che ciascun assicurato deve presentare all'INPS la richiesta di prestazioni, con cadenza non inferiore al mese, dopo il reale godimento dei riposi.

Alla domanda annuale, effettuata sui consueti moduli Hand 1 o Hand 2 o Hand 3, dovra' infatti essere allegato, per il primo mese, il Mod. HAND/Agr. (allegato 4), contenente la dichiarazione del o dei datori di lavoro, per ogni mese considerato, ai fini dell'individuazione delle giornate di lavoro sulle quali e' stato fruito il beneficio di legge.

Per i permessi successivi sara' sufficiente produrre ulteriori Mod. HAND/Agr. per ciascuno dei mesi interessati.

Si precisa comunque che le prestazioni di cui al comma 3 (tre gg. di riposo al mese) non risultano materialmente fruibili, considerate le caratteristiche dell'occupazione ("a giornata"), dai lavoratori agricoli a tempo determinato, siano essi genitori, coniuge, parenti o affini dell'handicappato, ovvero essi stessi handicappati in situazione di gravita'.

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono invece, ovviamente, fruire anche dei riposi di tre gg. suddetti.

Le istruzioni operative per la liquidazione diretta dell'indennita' ai lavoratori agricoli saranno fornite a parte.

6) Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliere.

In analogia a quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 1204/1971 in materia di durata dei permessi orari giornalieri c.d. per allattamento, si precisa che le due ore di permesso giornaliero stabilite al comma 2 dell'art. 33 della legge n. 104 possono essere riconosciute soltanto ai lavoratori tenuti a prestare attivita' lavorativa per oltre 6 ore al giorno. In caso di prestazione di lavoro fino alle 6 ore giornaliere e' riconoscibile una sola ora di permesso.

Si applicano in proposito le disposizioni della gia' citata circolare 134371 AGO del 2.4.1981, tenendo presenti i chiarimenti di cui alla circolare n. 48 PMMC del 7.3.1989.

7) Disposizioni varie.

a) Affidatari

Le istruzioni fornite sia con la presente circolare che con la citata circolare n. 162 si applicano, oltreche' ai genitori, pure adottivi, anche agli affidatari delle persone handicappate in situazione di gravita' (comma 7, art. 33 legge n. 104).

L'affidamento deve risultare da:

- copia del provvedimento di affidamento rilasciato dal Tribunale competente, con l'indicazione della sua durata presunta;

- copia del documento rilasciato dall'Autorita' competente attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino handicappato nella famiglia affidataria.

Qualora il richiedente sia un lavoratore affidatario in luogo della moglie lavoratrice ugualmente affidataria, la domanda di usufruire delle agevolazioni in argomento e' subordinata alla rinuncia della moglie, da comprovare con le modalita' prescritte nel modulo Hand 1.

Si sottolinea in proposito che per il beneficio di cui al comma 1 (prolungamento dell'assenza facoltativa post partum), il compimento del terzo anno di eta' preclude l'ulteriore godimento dei benefici stessi, ancorche' il periodo di astensione facoltativa di 6 mesi prevista, entro il terzo anno di eta' del bambino, dall'art. 6 della legge n. 903/1977 dal 1 comma dell'art. 7 della legge n. 1204/1971, non sia stato fruito per intero, in quanto il bambino e' entrato nella famiglia in prossimita' del compimento del predetto terzo anno.

Analogo limite temporale, ovviamente, vale anche per i benefici di cui al comma 2 (due ore giornaliere).

b) Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dei permessi di cui al comma 2 (v. circ. n. 162/1993 citata, par. 5, 2 capoverso) nonche' per quelli di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 33 in oggetto (cosi' come per i riposi ex art. 10 della legge 30.12.1971 n. 1204), si conferma che non e' prevista la possibilita' dell'accreditamento figurativo, pur tenuto conto che la contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro manchi in quanto il trattamento economico spettante durante tali periodi non ha natura di retribuzione imponibile (sempreche', ovviamente, ne venga chiesto il rimborso a carico dell'INPS).

Si precisa altresi' che i periodi relativi ai permessi anzidetti non possono neanche formare oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 14 del Decreto Leg.vo 30.12.1992 n. 503 in quanto non rientranti nella previsione di tale norma, la quale disciplina esclusivamente le ipotesi dell'astensione facoltativa dal lavoro per maternita' dopo il parto (e di altre ipotesi di assenza dal lavoro, che qui non interessano).

Quanto sopra vale sia per l'assicurazione generale obbligatoria che per i Fondi alternativi gestiti dall'Istituto con la sola eccezione di cui all'art. 2, primo comma - sub lettera a) della legge 1 giugno 1991 n. 166, secondo la quale i periodi di riposo ex art. 10 della citata legge n. 1204/1971 sono accreditabili figurativamente nel Fondo di previdenza per i "Telefonici" ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

8) Istruzioni contabili

Per l'imputazione contabile degli oneri conseguenti alle prestazioni previste nei precedenti punti della presente circolare nonche' dei relativi riaccrediti e degli eventuali recuperi, si fa rinvio alle modalita' stabilite al paragrafo 6 della circolare n. 162 del 13 luglio 1993, con la precisazione che ai conti ivi indicati e' stata opportunamente adeguata la denominazione come risulta dall'allegato n. 5.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


NOTE

(1) Su tale aspetto si rinvia alle indicazioni fornite con circolare n. 162 del 13.7.1993.

(2) E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; cosi' ad es.: la parentela nonno/nipote e' di 2 grado, quella madre/figlio di 1 grado, e cosi' via
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi cosi' ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli e' di 2 grado, quello zio/nipote e' di 3 grado, quello tra cugini e' di 4 grado (questi ultimi sono percio' esclusi dai benefici della legge).
L'affinita' e' il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge (art. 78 c.c.).
Il grado di affinita' e' il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: cosi' ad esempio il grado di affinita' suocero/nuora (o suocera/genero) e' di 1 grado; quello tra cognati di e' 2 grado, e cosi' via.
Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: cosi' ad esempio la moglie del cognato di una persona non e' affine con quest'ultima.

(3) Eventuali dimostrazioni della esistenza dell'handicap in data precedente non possono essere prese in considerazione, in quanto solo con la domanda di riconoscimento della gravita' prevista dalla legge l'interessato ha manifestato la volonta' di godere dei diritti dalla stessa previsti.

(4) E' peraltro verosimile che in tal caso il lavoratore, anziche' fruire delle 2 ore giornaliere di riposo opti, sia pure temporaneamente, per i benefici riconosciuti dal comma 1, e cioe' del prolungamento dell'astensione facoltativa per tutta la giornata.

(5) Qualora siano richiesti permessi giornalieri, nell'ambito di un mese in cui siano poi chiesti permessi orari, o viceversa, i permessi giornalieri vanno ridimensionati ad ore, in modo da non superare nel mese, il prodotto del numero dei giorni lavorativi x 2.

(6) Come confermato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 150/1994.


N.B. Gli allegati 1,2,3, e 4 saranno riportati nel solo testo a stampa.

All. 5

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 24/35

Denominazione completa : Entrate varie - Recuperi e reintroiti delle indennita'  derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992

Denominazione abbreviata: E.V.-RECUP.INDENN.ART.33 C.1-2-3

L.104/1992

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 30/19

Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX

DM 5.2.69-A.P.

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 30/79

Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: INDENN.ART. 33 L.104/92 AI DIP.AZ.EX

DM 5.2.69-A.C.

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 30/20

Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992 corrisposte direttamente ai lavoratori o rimborsate ad aziende sospese o cessate, di competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92

CORRISP.DIRETT. AI LAV.-A.P.

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 30/80

Denominazione completa : Indennita' derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992 corrisposte direttamente ai lavoratori o rimborsate ad aziende sospese o cessate, di competenza dell'anno in corso

Denominazione abbreviata: INDENN.ART.33 L.104/92

CORRISP.DIRETT. AI LAV.-A.C.

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 10/30

Denominazione completa : Debiti per indennita' derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992, rimaste da pagare

Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92

RIMASTE DA PAGARE

Tipo variazione : V

Codice conto : GAU 10/31

Denominazione completa : Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per indennita' derivanti dalle agevolazioni di cui all'art. 33, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 104/1992

Denominazione abbreviata: DEB.PER INDENN.ART.33 L.104/92 NON RISC.DAI BENEF.


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