|
|
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISORSA UMANA Circolare INPS 2 aprile 1992, n. 100 Oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Disposizioni applicative La legge 5 febbraio 1992 n. 104, pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992, ed entrata in vigore il giorno successivo, ha dettato importanti norme "sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che attribuiscono, tra l'altro, alcuni diritti ai lavoratori dipendenti che si trovino in particolari situazioni e che, ovviamente, hanno come destinatari anche i dipendenti dell'Istituto. In particolare, sono destinatari delle norme in questione i dipendenti che siano: - genitori, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità, purché non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati; - conviventi con parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. - portatori di handicap in situazione di gravità. L'art. 3 della legge in oggetto definisce il concetto di persona handicappata ai fini dell'applicazione delle norme in essa contenute e precisa il concetto di "situazione di gravità" (3 comma); il successivo art. 4 stabilisce che la situazione di gravità è accertata dalla unità sanitaria locale competente che ne rilascia la dovuta certificazione. Si impartiscono, di seguito, le necessarie disposizioni operative al fine di consentire ai dipendenti che si trovino nelle condizioni innanzi descritte di potere esercitare i loro diritti in un quadro normativo definito. Norme in favore di genitori di bambini portatori di handicap. 1) Ai sensi dell'art. 33, primo e secondo comma, della legge in questione, la lavoratrice madre anche adottiva o affidataria di bambino portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi del menzionato art. 4 della legge stessa- ha diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ovvero, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di età del bambino stesso. Per fruire del diritto anzidetto, la dipendente interessata deve produrre: * apposita domanda indicando il periodo della assenza, ovvero i periodi durante i quali intende fruire dei permessi orari; * una dichiarazione della competente unità sanitaria locale dalla quale risulti che il bambino si trovi in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992; * una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il bambino non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto di cui innanzi compete anche al dipendente padre alle stesse condizioni e con le stesse modalità che l'art. 7 della legge n. 903/1977 pone a carico del medesimo per fruire delle assenze facoltative previste dal citato art. 7, 1 e 2 comma, della legge n. 1204/1971, in alternativa alla madre. Nel caso di prolungamento della astensione facoltativa ai sensi del 1 comma dell'art. 33 L. n. 104/1992, si applicano le norme di cui agli artt. 7, ultimo comma e 15, secondo comma, della legge n. 1204/1971, così come illustrate, da ultimo, con la circolare 16 marzo 1990, n. 67. I permessi orari giornalieri si cumulano con le assenze previste all'art. 7, 1 e 2 comma, della più volte citata legge n. 1204/1971 e -rapportati a giorni interi- non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità; le frazioni di giorno non si considerano. 2) Ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 104/1992, per i periodi successivi al terzo anno di età del bambino portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi del menzionato art. 4 della legge stessa- la madre lavoratrice, anche adottiva o affidataria, ha diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa. Per fruire del diritto anzidetto, la dipendente interessata deve produrre: * apposita domanda indicando i giorni durante i quali intende fruire dei permessi anzidetti; * una dichiarazione della competente unità sanitaria locale dalla quale risulti che il bambino si trovi in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992; * una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto di cui innanzi compete anche al dipendente padre alle stesse condizioni e con le stesse modalità, in quanto applicabili, che l'art. 7 della legge n. 903/1977 pone a carico del medesimo per fruire delle assenze facoltative previste dal citato art. 7, 1 e 2 comma, della legge n. 1204/1971, in alternativa alla madre. I permessi di cui innanzi non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Norme in favore di dipendenti che assistono parenti o affini conviventi portatori di handicap 3) I permessi di cui al precedente punto 2) competono anche ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992 al dipendente che assiste una persona portatrice di handicap in situazione di gravità, con lui convivente, la quale sia parente o affine entro il terzo grado, dietro presentazione oltre che della documentazione prevista al richiamato punto 2), riferita, ovviamente, alla persona assistita, anche del certificato di stato di famiglia e del certificato di residenza, ovvero di dichiarazione sostitutiva dei certificati stessi, secondo le disposizioni richiamate con il messaggio n. 20935 del 19/9/1989. I permessi in questione non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Norme in favore dei dipendenti portatori di handicap 4) Ai sensi dell'art. 33, 6 comma della legge in questione, il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi del menzionato art. 4 della legge n. 104/1992- ha diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito, ovvero, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa. Per fruire del diritto anzidetto, il dipendente interessato deve produrre: * apposita domanda indicando il periodo della assenza, ovvero i periodi durante i quali intende fruire dei permessi orari; * una dichiarazione della competente unità sanitaria locale dalla quale risulti che il dipendente medesimo si trovi in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992. I permessi in questione non sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Per quanto riguarda, in particolare, i permessi orari, gli stessi, ai fini anzidetti, debbono essere rapportati a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno. Mobilità Si richiama l'attenzione sulle disposizioni del 5 e 6 comma dell'art. 33 L. n. 104/1992, che pongono limiti alla possibilità di procedere d'ufficio ai trasferimenti di Sede dei dipendenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), vincolando i trasferimenti stessi al consenso del dipendente interessato. Di tale limitazione dovrà, in particolare, tenersi conto in sede di attuazione delle procedure di mobilità demandate a livello regionale e, per i Centri operativi, alle Sedi autonome di produzione competenti.
|
La pagina
- Educazione&Scuola©