1 – Normativa in atto
L’art, 13, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n.118 dispone che ai mutilati ed agli invalidi
civili di età compresa tra il 18°anno e l’età pensionabile,
nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità
lavorativa, in misura superiore ai due terzi, incollocati al
lavoro e per il tempo durante il quale tale condizione sussiste,
è concesso un assegno mensile a carico dello Stato.
2 – Ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale emessa dal Tribunale di Lucca
Nel corso di un giudizio, promosso
contro l’INPS, con ordinanza emessa il 1° giugno 2001, il
Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma,
31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione,
dell’art. 13, primo comma, della legge 30/3/1971, n.118, sopra
richiamato, nella parte in cui non prevede il diritto all’assegno
per gli studenti maggiorenni, invalidi parziali, frequentanti
regolare corso di studi e non iscritti alle liste di
collocamento obbligatorio.
Il Giudice in questione ha richiamato un’interpretazione
della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (Cass., Sez. un.,10
gennaio 1992, n.203), per la quale il requisito della "incollocazione"
ha valenza costitutiva del diritto alla prestazione
assistenziale e per la sua sussistenza non è sufficiente il
mero stato di disoccupazione ma è, invece, necessario che l’invalido
si sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione nelle
liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e non
abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili
Il Giudice ha dubitato della legittimità
costituzionale della disposizione, come sopra interpretata, con
riferimento all’ipotesi di soggetto maggiorenne invalido
parziale che, essendo in età scolare ed avendo in svolgimento
il corso di studio di scuola secondaria, sarebbe obbligato, per
non perdere il beneficio economico, a ricercare (ed accettare),
nel periodo scolastico, un’occupazione lavorativa con tutte le
conseguenze pregiudizievoli sul proprio rendimento di studio e
sulle condizioni psico-fisiche già debilitate in origine. La
rigida riconducibilità dell’assegno di invalidità al
requisito formale della iscrizione nelle liste di collocamento
obbligatorio sarebbe in contrasto con i principi fondamentali di
uguaglianza sostanziale, di tutela della persona e di
solidarietà sociale, sanciti dalla Costituzione.
3 – Decisione della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 329 del 9 luglio 2002 la
Corte Costituzionale, pur riconoscendo che il soggetto disabile
che frequenta la scuola ha diritto alla relativa indennità fino
al compimento del 18° anno di età, mentre oltre questo limite
può percepire un assegno mensile, a condizione che sia "
incollocato al lavoro" ( oltre agli ulteriori requisiti di
percentuale di invalidità e di rispetto del limite di reddito),
ha ritenuto nel merito infondata la questione, così come
motivata dal Tribunale di Lucca, avuto riguardo al complesso
sistema normativo inerente l’invalidità civile.
La Corte ha, infatti, considerato
ipotizzabile, rispetto alla accezione "incollocati al
lavoro", contenuta nella disposizione censurata, un’interpretazione
diversa da quella prospettata nell’ordinanza di rimessione,
tenuto conto della particolare condizione del soggetto che
intende proseguire il corso di studi.
In proposito, la Corte ha rilevato che la
sola iscrizione – o la richiesta di iscrizione – nelle liste
di collocamento per il disabile maggiorenne che frequenti la
scuola, se intesa come condizione imprescindibile per l’erogazione
dell’assegno mensile, costituirebbe un adempimento meramente
formale, contrario allo spirito della legislazione più recente
rivolta alla valorizzazione della capacità lavorativa residua
dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato, nel più ampio quadro della promozione dell’inserimento
e della integrazione normativa di questi soggetti ( legge 12
marzo 1999, n.68 ).
Per quanto sopra, l’interpretazione della
disposizione censurata che permette di considerare l’ipotesi
della frequenza scolastica come condizione per la fruizione dell’assegno
mensile per l’invalido maggiorenne in quanto rivolta a
favorire il diritto alla istruzione, si rivela funzionale ad un
più proficuo, successivo inserimento del disabile nella
società e nel mondo del lavoro.
Conclusivamente, la Corte ha ritenuto che nei
confronti dei soggetti disabili presi in considerazione dalla
disposizione censurata, il requisito dell’incollocazione –
interpretato alla luce dei principi fondamentali di uguaglianza
sostanziale, di tutela della persona e di solidarietà sociale
sanciti dalla Carta costituzionale e invocati dal Giudice a quo
per sostenere l’incostituzionalità della norma impugnata –
va letto come comprensivo della ipotesi della frequenza
scolastica, che, pertanto, costituisce condizione per l’erogazione
dell’assegno mensile, dovendo l’invalido provare la
ricorrenza dello stato di incollocazione attraverso il
certificato di frequenza scolastica.
4 – Conclusioni e disposizioni
applicative
Si invitano le Sedi e le Agenzie, in sede di
definizione di domande di assegno dei soggetti disabili parziali
maggiorenni che siano in possesso degli altri requisiti previsti
dalla legge , a ricomprendere nell’"incollocazione al
lavoro", richiesta per l’erogazione dell’assegno
mensile, l’ipotesi della frequenza scolastica comprovata con
regolare certificazione.
Eventuale contenzioso, anche giudiziario,
attivato da invalidi che si trovino nelle condizioni sopra
descritte, ai quali sia stata respinta la domanda per l’erogazione
dell’assegno di cui trattasi dovrà essere definito, tenendo
conto dei principi affermati dalla Corte con la sentenza n.329.
Per IL DIRETTORE GENERALE
PRAUSCELLO
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