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Circolare INPS 13 luglio 1993, n. 162 Oggetto: Art. 33 della Legge n. 104 del 5.2.1992. Agevolazioni per genitori di minori handicappati. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti 1 - Premessa L'applicazione della norma citata in oggetto comporta difficoltà notevoli, per cui si è reso necessario, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento tra le Amministrazioni interessate, interpellare i Ministeri vigilanti che non hanno ancora fatto conoscere il loro orientamento in merito a tutti i punti controversi che la norma presenta (in particolare i permessi mensili di cui al terzo comma dell'articolo in esame). Intanto, avuto riguardo all'esigenza di dare attuazione alla legge, si impartiscono le prime e più generali disposizioni per l'applicazione del 1° e 2° comma del citato articolo 33. 2 - Art. 33 - 1° e 2° Comma Anzitutto va chiarito che i soggetti beneficiari (almeno per quanto concerne la competenza dell'Istituto quale erogatore di prestazioni previdenziali) devono trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e cioè essere genitori ed essere lavoratori dipendenti aventi titolo alla indennità di maternità per astensione facoltativa a carico dell'INPS. In sostanza, destinataria dei benefici stabiliti dal 1° e 2° comma dell'art. 33 è anzitutto la lavoratrice dipendente che sia madre, anche adottiva o affidataria, di minore con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Nel caso in cui anche il padre dello stesso minore sia lavoratore dipendente - anche se adottivo o affidatario - il diritto può essere esercitato alternativamente o dalla madre o dal padre (oppure solo da quest'ultimo nel caso egli sia l'unico affidatario del bambino e comprovi tale condizione con idonea documentazione - v. circ. 134382 del 26 gennaio 1982, punto 21 - in "Atti Ufficiali" 1982, pag. 240). Si precisa altresì che i benefici previsti non competono alla madre ancorché lavoratrice dipendente - pur appartenente a categoria che avrebbe il diritto all' indennità di maternità per astensione facoltativa - quando il coniuge non svolge alcuna attività lavorativa e non si trova in situazione di materiale impossibilità di assistere il figlio minore handicappato in quanto - ad esempio - ricoverato in una struttura sanitaria oppure affetto da una gravissima malattia adeguatamente comprovata e documentata. Da quanto sopra precisato discende comunque che gli stessi benefici mai competono al padre lavoratore autonomo. L'astensione facoltativa dal lavoro, prevista dal I c. dell'art. 7 della legge 1204 è prolungata fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Anche per questo prolungamento la madre lavoratrice o il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione anticipata dal datore di lavoro oppure erogata direttamente dall'INPS, nei casi previsti, sulla base delle vigenti disposizioni (v. circ. n.134382 del 26 gennaio 1982, punto 23). In alternativa al suddetto prolungamento, ai sensi del 2° c. dell'art. 33, i soggetti beneficiari hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito sempre fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. A questi permessi - che sono riconducibili ai permessi per allattamento - si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 1026/1976 (Reg. esecuzione Legge 1204/1971) nonché quelle dell'art. 8 della Legge n. 903/1977. Tuttavia, nel caso di rapporto di lavoro con orario inferiore alle sei ore giornaliere, si fa riserva di successive disposizioni. In conformità a quanto stabilito dal citato art. 8 della Legge n. 903, al lavoratore che usufruisce dei permessi giornalieri, è dovuta - a cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS nei casi previsti - un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. Il datore di lavoro porta poi a conguaglio, con i contributi dovuti all'INPS, quanto anticipato al lavoratore (v.punto 23 citata circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982). Agli stessi permessi, secondo quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 33, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge n.1204, in base al quale i permessi sono computati nell'anzianità di servizio (esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia). Per quanto riguarda, invece, i permessi di cui al 3° comma dell'art. 33 (e all' estensione - ivi prevista - dei soggetti beneficiari fino a comprendere i parenti o affini entro il terzo grado), nonché la cumulabilità tra i permessi previsti dal predetto art. 33 e quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 1204 del 1971, si fa riserva di impartire, non appena possibile le necessarie disposizioni. 3 - Presupposti e modalità per usufruire delle agevolazioni Per usufruire delle agevolazioni previste dal 1°e 2° comma dell'art 33 si richiede che la situazione di gravità del minore handicappato sia accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 104, oppure, in via provvisoria del D.L. 28 aprile 1993, n.128 e che lo stesso minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il genitore richiedente deve dare comunicazione al datore di lavoro e all'INPS della volontà di avvalersi del diritto a fruire dei predetti benefici inoltrando apposita domanda, come da modello allegato da riprodurre a cura di ciascuna Sede. Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dalla circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982 - punto 21 - (ove non fossero stati già presentati per usufruire dei primi sei mesi di astensione facoltativa) e la documentazione rilasciata dalla USL competente e dalla quale risulti che l'accertamento dell' handicap è stato effettuato in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge n.104 oppure, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la USL che assiste il minore, ai sensi del citato D.L. 28 aprile 1993, n.128. Occorre, inoltre, allegare idonea documentazione (ad esempio atto di notorietà, autocertificazione, dichiarazioni di organi della USL che assistono il minore, ecc) dalla quale si possa rilevare che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 4 - Istruzioni per i datori di lavoro I datori di lavoro, ai fini della compilazione del mod. DM 10/2, si atterranno alle seguenti modalità: - indicheranno l'importo dell'indennità prevista nel caso di prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'art. 33, c. 1, della legge 104/92 in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dicitura " Ind. Mat. Fac. L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "L053".- indicheranno l'importo dell'indennità corrisposta per i permessi giornalieri di cui al comma 2 dello stesso art. 33 in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduto dalla dicitura & Quot;Ind. ART.33, C.2 L. 104/92" e dal codice di nuova istituzione "L054". Per l'eventuale restituzione delle somme indebitamente erogate al titolo di cui sopra e poste a conguaglio, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive. 5 - Accredito di contribuzione figurativa A favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste per i periodi di prolungamento dell'astensione facoltativa di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n. 1204/1971, richiamata dal primo comma dell'art. 33 della legge in argomento, devono essere accreditati i contributi figurativi secondo le disposizioni già impartite a suo tempo per l'applicazione dello stesso articolo 7 (v. circ. n.324 C. V./225 dell'11 novembre 1972 e successive, in "Atti Ufficiali" 1972, par. 2469). Invece, per i permessi di due ore giornaliere di cui al secondo comma dell'art. 33 in esame, non è prevista la possibilità dell'accredito figurativo ai fini previdenziali, così come per i permessi per allattamento di cui all'art. 10 della legge n. 1204/71. In relazione a quanto sopra precisato si fa presente che i datori di lavoro, ai fini della compilazione dei modelli 01/M e 03/M, per i periodi di prolungamento dell'astensione facoltativa, devono attenersi alle istruzioni previste nel caso di assenza per maternità. 6 - Istruzioni contabili Le indennità di che trattasi, posto che per la copertura dei relativi oneri la legge n. 104/1992 ha previsto appositi finanziamenti da parte dello Stato, devono essere evidenziate nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". Pertanto, dette indennità, indipendentemente dalla circostanza che le stesse afferiscano al prolungamento dell'astensione facoltativa ovvero ai permessi giornalieri, devono essere imputate ai seguenti conti di nuova istituzione: GAU 30/79 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza dell'anno in corso; GAU 30/19 - se anticipate dai datori di lavoro, di competenza degli anni precedenti; GAU 30/80 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza dell'anno in corso; GAU 30/20 - se erogate direttamente dall'Istituto, di competenza degli anni precedenti; GAU 10/30 - per la rilevazione del debito e dei conseguenti pagamenti nei casi di erogazione diretta da parte dell'Istituto. Le somme a tale titolo che dovessero essere riaccreditate in quanto non riscosse dai benefici devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice bilancio di nuova istituzione "80 - Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - Indennità art. 33 L. 104/1992" ed imputate, a fine esercizio, al conto di nuova istituzione GAU 10/31. Eventuali recuperi delle prestazioni in argomento devono essere rilevati al conto di nuova istituzione GAU 24/35. Nell'allegato n. 2 vengono riportati i conti sopracitati. Si fa riserva di ulteriori istruzioni e chiarimenti in relazione alle direttive che perverranno dai Ministeri vigilanti.
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