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Circolare INPS 19 novembre 2001, n. 203 Oggetto: Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Misure per incentivare l’assunzione di soggetti disabili. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
1) Quadro normativo di riferimento. La legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, detta disposizioni finalizzate a tutelare e favorire il diritto al lavoro dei disabili. Nel quadro complessivo di detto intervento legislativo, sono comprese sia norme di natura lavoristica, sia disposizioni in materia di agevolazioni contributive ed economiche a fronte dell’assunzione di soggetti disabili (capo IV, artt. 11-14, recante il titolo "Convenzioni e Incentivi", allegato 1).
Tra le prime meritano attenzione le disposizioni relative alla rimodulazione delle quote di riserva a favore di detti soggetti e alle nuove modalità di assunzioni obbligatorie, nonché l’espressa abrogazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modificazioni. Le seconde prevedono e disciplinano, a favore dei datori di lavoro che assumono disabili, riduzioni contributive in misura variabile in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Coerentemente con l’attuale processo di riforma del collocamento, che prevede l’attribuzione di numerose competenze ad uffici della Provincia individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la legge n. 68/1999 affida ai medesimi uffici -denominati anche "servizi per l’impiego"- la concessione delle previste agevolazioni; le stesse sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, le cui risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni con decreto. A tal fine, per l’anno 2000 è stato emanato il decreto 26 settembre 2000, per l’anno 2001 il decreto 12 luglio 2001 (entrambi in allegato 2).
A dettare norme sul funzionamento di detto Fondo è intervenuto il decreto interministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (allegato 3), il quale ha disciplinato le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse, nonché il procedimento di concessione degli incentivi. Relativamente alle concrete modalità di rimborso delle agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro, l’art. 8 del decreto sopra citato prevede la possibilità che le Regioni stipulino "convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione".
2) Protocollo d’intesa tra INPS e Regioni. Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l’Istituto ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d’intesa (allegato 4), che, sostituendo quello trasmesso con messaggio n. 000044 del 5 luglio 2001, individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni. Dallo schema di protocollo si evidenzia che l’INPS è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell’art. 3 del decreto n. 91/2000, l’approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68/1999 sono di esclusiva competenza dei servizi per l’impiego.
Pertanto, come stabilito al punto 12 del protocollo d’intesa, nessuna responsabilità può essere attribuita all’Istituto nelle ipotesi di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.
Per le modalità di erogazione degli incentivi, l’intesa prevede che l’importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti (vedi il successivo punto 7).
Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l’Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell’intesa. Tuttavia, le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all’atto della stipula dell’intesa stessa, ometteranno di inserire l’apposito punto 3 del protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di lavoro interessati. In tale ipotesi si ricorda, per quanto superfluo, di tener conto, nella stesura dell’intesa, della conseguente diversa numerazione degli articoli e dei relativi riferimenti.
Come inoltre previsto dal punto 7 del protocollo d’intesa, entro il 30 aprile di ogni anno l’Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell’intesa l’elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente:
Il punto 9 dell’intesa stabilisce, infine, l’incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l’INPS.
Da ciò discende che le somme conguagliate a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 della legge n. 68/1999 non potranno dall’Istituto essere portate a scomputo di partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali è operato il conguaglio.
La non computabilità dei benefici nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell’azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente spettanti, non si terrà conto dell’ammontare dei benefici stessi.
Con la presente circolare, si forniscono le modalità operative per la fruizione dei benefici ex lege n. 68/1999 da parte dei datori di lavoro operanti nelle Regioni che sottoscrivano l’apposita intesa con l’Istituto. Al riguardo, si fa presente che copia delle intese sottoscritte dovrà essere trasmessa, a cura delle Sedi regionali, alle competenti Strutture centrali dell’Istituto.
3) Misura e durata dei benefici. Come già anticipato al precedente punto 1, la legge n. 68/1999 prevede la concessione di riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono disabili. In particolare, l’art. 13 della citata legge stabilisce le seguenti tipologie di agevolazione:
Si sottolinea che la riduzione contributiva attiene esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro, mentre la quota relativa al lavoratore è interamente dovuta.
4) Destinatari dei benefici. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al già citato decreto n. 91/2000, possono accedere alle agevolazioni previste all’art. 13 della legge n. 68/1999:
Ai fini della fruizione dei benefici, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare una convenzione con il competente servizio per l’impiego, secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68/1999, presentando il programma diretto ad ottenere le agevolazioni spettanti. Il servizio valuta i programmi presentati e, in caso di approvazione, autorizza l’accesso al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna Regione.
5) Rapporti tra INPS e competenti enti territoriali. Come in precedenza chiarito, l’Istituto è interessato alle sole operazioni di conguaglio delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68. Pertanto qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o su altri aspetti, compresi controversie e/o ricorsi, dovrà essere inoltrata ai competenti uffici della Regione e/o Provincia. Questi ultimi, quindi, per consentire la gestione delle riduzioni contributive in oggetto, invieranno alla competente Sede dell’Istituto, in seguito all’approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente:
Le Regioni e/o Province avranno cura altresì di informare i datori di lavoro dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive. Anche ogni eventuale variazione dovrà essere trasmessa alla competente Sede dell’Istituto, in tempo utile per l’adozione da parte di quest’ultima dei conseguenti provvedimenti.
Le Sedi regionali attiveranno le più efficaci sinergie con i competenti enti territoriali (Regione e/o Provincia), al fine di ottimizzare il complessivo flusso di informazioni - compresa quella relativa all’avvenuta precostituzione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni - assicurando, inoltre, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione. Queste ultime garantiranno, a loro volta, la più ampia collaborazione con i competenti uffici regionali e/o provinciali.
6) Codifica aziende – Modalità operative. All’atto della ricezione delle comunicazioni di cui sopra, le Sedi provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro aventi titolo, con effetto dal periodo di decorrenza del beneficio, con il codice di autorizzazione "2Y", che assume il nuovo significato di "azienda destinataria dei benefici di cui alla legge n. 68/1999" e che sarà gestito attraverso l’utilizzo dell’apposito scadenzario di Sede, tenendo conto della durata della fiscalizzazione cui l’azienda è stata autorizzata.
I datori di lavoro che usufruiscono dell’accentramento degli adempimenti contributivi, i quali, in relazione a diverse sedi di lavoro, fossero ammessi al beneficio in una o più Regioni diverse da quella nella quale assolvono gli obblighi contributivi, potranno effettuare le operazioni di conguaglio dei benefici spettanti sulla posizione accentrante, secondo le modalità specificate ai successivi punti 7 e 7.1. I medesimi datori di lavoro avranno cura altresì di comunicare, a ciascuna delle regioni concedenti le agevolazioni, gli importi conguagliati ripartiti a livello provinciale.
7) Modalità di compilazione del mod. DM10/2. Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, le aziende autorizzate si atterranno alle istruzioni che seguono.
I datori di lavoro ammessi al beneficio in più di una Regione e autorizzati all’accentramento contributivo, ai fini delle operazioni di conguaglio, calcoleranno separatamente il beneficio spettante per i lavoratori impiegati nelle diverse Regioni e lo esporranno utilizzando i corrispondenti codici regionali, ferma restando l’indicazione dei contributi complessivamente dovuti come illustrata alla lett. A) del presente punto.
7.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi. I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che, come chiarito al precedente punto 2, hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio sul mod. DM10/2 anche per l’erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell’intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell’intesa.
A tal fine:
I datori di lavoro autorizzati all’accentramento contributivo si atterranno alle modalità già illustrate al precedente punto 7.
In sede di elaborazione delle denunce contributive la procedura di controllo provvederà a registrare, nell'apposito archivio delle segnalazioni, le matricole delle aziende con i codici e con gli importi conguagliati al fine di ogni eventuale riscontro che si rendesse necessario.
8) Istruzioni procedurali e contabili. Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d'intesa anticiperà alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni.
La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede INPS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Tali versamenti dovranno affluire, preferibilmente, sulla contabilità speciale accesa a ciascuna Sede provinciale capoluogo di Regione presso la Tesoreria provinciale dello Stato oppure in un conto corrente bancario già esistente intestato alla Sede medesima che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti, per il tramite della Direzione regionale, con il competente Assessorato della Regione.
Naturalmente, per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati a favore delle coesistenti Sedi INPS di Trento e di Bolzano.
Le somme anticipate dovranno essere imputate in AVERE del conto GPZ 10/50 in contropartita del conto acceso alla suddetta contabilità speciale ovvero del conto acceso al suddetto conto corrente bancario.
È opportuno che il conto GPZ 10/50 venga assistito da apposito partitario nel quale le somme stesse siano evidenziate per anno di riferimento. Ciò potrebbe essere di ausilio per eventuali riscontri in sede di rendicontazione annuale degli oneri di che trattasi, prevista al punto 7 del Protocollo d'intesa.
In ordine alla rilevazione contabile di detti oneri, la procedura di ripartizione dei modd. DM10/2 imputerà le somme evidenziate in corrispondenza dei codici di cui ai punti 7), lett. B), e 7.1) della presente circolare ai seguenti conti:
Al riguardo si precisa che, per motivi di natura contingente inerenti la procedura DM, le somme evidenziate nei modd. DM 10/2 con i sopra citati codici affluiranno cumulativamente in "DARE" del conto di transito GPZ 51/50. Con lo stesso biglietto contabile, la procedura medesima ripartirà quindi tale importo complessivo mediante imputazione in "DARE" dei conti GPZ 35/.., accesi alle Regioni o alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed in "AVERE" del suddetto conto GPZ 51/50.
Pertanto il conto di transito GPZ 51/50 dovrà presentare sempre un saldo pari a zero.
Contestualmente la stessa procedura provvederà a rilevare, per gli importi pari a quelli risultanti ai corrispettivi conti GPZ 35/.. , il credito verso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con l'imputazione in DARE dei seguenti conti:
ed in AVERE dei conti che seguono:
Conseguentemente i saldi dei conti GPZ 35/.. dovranno costantemente concordare con i saldi dei corrispettivi conti GPZ 25/.. . Per la movimentabilità di tali conti, nonché del conto GPZ 51/50, nell'eventualità di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").
Inoltre, essendo la Sede provinciale INPS capoluogo di Regione competente per la tenuta dei rapporti finanziari con la Regione stessa, le altre Sedi provvederanno immediatamente a trasferire a detta Sede provinciale, a mezzo mod. SC10/R, il credito accertato nei confronti della Regione medesima.
Pertanto le Sedi interessate dall'accentramento contributivo effettueranno tanti trasferimenti per quante sono le Regioni nei confronti delle quali è stato accertato il credito, mentre per il credito accertato nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano la relativa somma dovrà essere trasferita, rispettivamente, alle Sedi di Trento e di Bolzano.
A tale scopo dovrà essere effettuata la scrittura in P.D.:
e dovrà essere indicata, nel relativo spazio del predetto mod. SC10/R, la seguente causale. "Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione/Provincia autonoma ………….. per oneri ex lege n.68/1999 (c/ GPZ 00/..)".
Unitamente al suddetto trasferimento, le Sedi dovranno comunicare alla stessa Sede che accentra i rapporti finanziari l'ammontare del costo per il servizio reso la cui misura è stata fissata fino al 31.12.2001, come risulta al punto 10 dell'Intesa, in L. 1.456,52 per ciascuna movimentazione dei codici sopra specificati.
La determinazione di detto ammontare dovrà essere effettuata sulla base del numero delle suddette movimentazioni risultanti dalla lista che verrà prodotta dalla procedura DM qualora i codici di che trattasi siano presenti nelle denunce contributive di mod. DM10/2 ripartite. Tale lista, insieme con la copia dell'accennata comunicazione trasmessa alla Sede che accentra i rapporti finanziari, dovrà essere conservata in apposita raccolta per eventuali riscontri che dovessero rendersi necessari ai fini della definizione dei rapporti finanziari con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La Sede che tiene i rapporti finanziari, ricevuti i modd. SC10/R e le comunicazioni degli importi relativi al costo del servizio, provvederà:
Tale scrittura dovrà comprendere, ovviamente, anche gli importi da addebitare alla Regione o Provincia autonoma per oneri rilevati direttamente dalla Sede stessa in quanto afferenti a benefici concessi ad aziende rientranti nella propria competenza territoriale.
Detta Sede avrà cura, inoltre, di verificare mediante la consistenza del saldo del conto GPZ 10/50, la congruità della provvista ricevuta provvedendo, in caso contrario, a segnalare la circostanza, per il tramite della Direzione regionale, sia alla Regione che a questa Direzione Generale.
Nell'allegato 5 vengono riportati i sopra citati conti, tutti di nuova istituzione. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 (documento compresso in
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