Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

MESSAGGIO n. p. 2001/0005/000569 del 27 giugno 2001

Oggetto: Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare

Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Messaggio n. 485 del 1° giugno 2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.

Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).

Le modalità di fruizione dei periodi ed i criteri relativi al trattamento economico restano, quindi, quelli stabiliti in applicazione della legge 53/2000 e riportati nella circolare n. 109 del 6 giugno 2000.

Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare separate domande sul nuovo Mod. AST. FAC. (v. circolare n. 103 del 11 maggio 2001), predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.

Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).

Il Direttore Centrale: Ziccheddu


La pagina
- Educazione&Scuola©