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Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare INPS 28 novembre 1995, n. 291 Oggetto: Art. 33 legge n.104 del 05.02.92. Chiarimenti In relazione alle disposizioni contenute nei commi 2.3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104 del 05.02.92, per l'applicazione dei quali sono state impartite istruzioni con circolari n. 162 del 13 luglio 1993 e n. 80 del 24 marzo 1995, sono pervenuti quesiti in ordine ad alcuni aspetti della materia. Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti. 1) Ore giornaliere di riposo concedibili. Il criterio di determinazione del numero di riposi orari concedibili nella giornata, corrisponde a quello già praticato per i riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 c.d. Per l'allattamento pertanto per un orario giornaliero di lavoro da sei ore in poi sono riconoscibili due ore di permesso , mentre il riposo è di un ora per un orario di lavoro inferiore alle sei ore. E' ovvio che nessun riposo è concedibile per giornate non lavorate, compresa la sesta giornata di caso di settimana corta. 2) Lavoratori agricoli L'erogazione in forma diretta dell'indennità di cui ai commi 1,2,3,e 6, è prevista a favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'azienda versi per altri lavoratori dipendenti i contributi INPS a mezzo dei modd. DM 10.2. Quanto precede in analogia alle previsioni dell'art. 1 della legge n. 33/1980. 3) Periodi anteriori all' emanazione della circolare n. 80/1995 A) Frazionabilità in ore. I permessi giornalieri di cui all'art. 33, 3° comma, della legge che, precedentemente alla diramazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 80 citata, dovessero essere stati fruiti con frazionamento ad ore, potranno essere ammessi al conguaglio, nella considerazione della incertezza normativa fino ad allora esistente. E' ovvio che non potrà comunque essere superato il limite mensile costituito dal prodotto del numero di ore della giornata lavorativa per tre. B) Condizione dell' assicurabilità per le prestazioni economiche di maternità. I permessi orari giornalieri di cui al 2° comma del predetto art. 33, già portati a conguaglio dai datori di lavoro non assicurati per le prestazioni economiche di maternità, non possono essere considerati regolarmente anticipati a carico dell'istituto. Nel recupero di eventuali partite debitorie a carico delle ditte, data l'incertezza normativa esistente sulla materia in argomento anteriormente all'emanazione della predetta circolare esplicativa n. 30 del 24.03.95, le somme accessorie da richiedere, potranno consistere in luogo delle normali sanzioni civili negli interessi di differimento o di dilazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. B, della legge 29.02.88, n. 48 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30.12.87, n. 56 e nei limiti previsti dalla norma medesima, adempimento entro il termine appositamente fissato dall'istituto.
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