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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Direzione Centrale delle Prestazioni

Circolare INPS 26 aprile 2002, n. 85

Oggetto: Criteri per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario in applicazione dell’art.42 del D.Lgs.151/2001 ai  familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità

Congedi per gravi e documentati motivi familiari (art. 42, comma 5,D.Lgs. 26.3.2001, n. 151)

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 - testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità - emanato a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53, ed  entrato   in   vigore  il  27  aprile 2001, ha armonizzato e coordinato la relativa materia, confermando,tra l’altro, all’art.42,comma 5, le provvidenze in favore di familiari di soggetti portatori di handicap, già introdotte dall’art.80,comma 2,della legge n.388/2000.Quest’ultimo aveva infatti previsto al comma 4 bis,aggiunto al comma 4 dell’art.4 della legge n.53/2000,il riconoscimento di un congedo straordinario per i genitori di soggetti con handicap in situazione di gravità.Tale ultimo comma 4 bis è stato abrogato dall’art.86 del citato decreto legislativo n.151/2001.

L’art.42,comma5(all.1),del citato testo unico stabilisce che la lavoratrice madre o,in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa,uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’art.3,comma 3, della legge 5.2.1992,n.104 (all.2), accertata ai sensi dell’art.4,comma 1,della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all’art.33,commi 1,2 e 3,della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art.4 della  legge 8 marzo 2000, n.53 (all.3) entro sessanta giorni dalla richiesta. L’articolo 45, comma 2,riconosce il diritto al congedo anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.

Durante il congedo – che può essere fruito per un periodo massimo, anche frazionato, di due anni nella vita assicurativa - il richiedente ha diritto ad un'indennità in misura corrispondente all’ultima retribuzione percepita ed alla copertura del periodo di assenza dal lavoro mediante contribuzione figurativa( vedi circolari n.64 del 15.3.2001 e n.138 del 10.7.2001).

Va peraltro precisato che il limite di due anni nella vita assicurativa costituisce il limite complessivo fruibile per ogni persona portatrice di handicap fra tutti gli aventi diritto e che i periodi di congedo di che trattasi rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 ( allegato 3).

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo,fissato per il 2001 in lire 70 milioni annui ( € 36.151,98 ),per il congedo di durata annuale; tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le domande di accredito per le quali si rilevi che l’importo complessivo dell’indennità di maternità e della retribuzione figurativa riconoscibile superi 70 milioni annui ( € 36.151,98 ) , dovranno essere tenute  in apposita evidenza in attesa di indicazioni ministeriali. 

Per l’anno 2002 l’importo stesso è pari ad euro 37.128,09 (lire 70.000.000 + 2.7 % = lire 71.890.000  corrispondenti ad euro 37.128,09).

L'indennità viene corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e viene detratta, nella denuncia contributiva, dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto.

Non avendo l’articolo 42 dettato alcuna particolare modalità per l’accredito dei periodi in argomento, la loro copertura figurativa dovrà avvenire secondo i criteri di carattere generale fissati in materia dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

 

1.1. Determinazione del valore figurativo

Il valore retributivo settimanale da accreditare figurativamente deve essere determinato con riferimento all’ammontare della retribuzione percepita in misura intera, in costanza di lavoro, nell'anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere (con riferimento alla retribuzione percepita nel periodo compreso fra l’inizio dell’anno e la data da cui decorre la prestazione, quando l’accredito riguarda l'anno del pensionamento), ovvero nel primo anno utile, precedente o successivo, escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.

Si ricorda che ai fini della determinazione del valore figurativo devono essere considerati anche i periodi lavorativi:

-        riscattati ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs.184/1997;

-        per i quali sia stata costituita una rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 1338/1962;

-        per i quali non sia stata versata contribuzione obbligatoria, purché questa risulti dovuta e non prescritta.

Dovranno essere altresì considerati i periodi accreditati per integrazione salariale, assistenza antitubercolare ed aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 300/1970.

Dalle operazioni di calcolo andranno invece esclusi i periodi

-        coperti da contribuzione volontaria,

-        relativi a riscatti non legati ad attività lavorativa

-        coperti da contribuzione figurativa diversa da quella sopra richiamata (malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, inabilità, ecc.)

Secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.200 del 5.12.1986 andranno inoltre escluse le retribuzioni ultra mensili (13^ mensilità ed altre eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, importi dovuti per ferie e festività non godute) e le somme relative ad anni precedenti (arretrati, conguagli,… ), dovute per legge e per contratto.

Laddove il valore figurativo determinato secondo i criteri di cui all’articolo 8 della legge 155/1981 ecceda il limite settimanale di lire 1.346.000 (70.000.000 : 52)per l’anno 2001, ovvero l’importo massimo determinato per gli anni successivi sulla base delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, a ciascuna settimana del periodo riconosciuto dovrà essere accreditata una contribuzione figurativa di ammontare compreso entro il limite stabilito per ciascun anno, nel rispetto delle previsioni di cui alla norma in esame.

 

1.2. Operazioni di accredito

L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene a richiesta degli interessati.

Le informazioni derivanti dalla denuncia individuale, ovvero dalla certificazione unica, consentiranno di disporre degli elementi necessari ad effettuare correttamente l’accredito e la relativa copertura contributiva, in presenza di richiesta degli interessati.

Per identificare i periodi di congedo accreditati figurativamente ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.n.151/2001 verrà quanto prima istituito un apposito codice tipo contribuzione; le Sedi sono pertanto invitate ad astenersi dall’accredito in argomento fino a quando tale codice non verrà comunicato.

 

1.3. Utilizzazione della contribuzione figurativa ai fini pensionistici

I contributi figurativi accreditati per periodi di congedo straordinario sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni,compresa la pensione di anzianità.

Per coloro che hanno iniziato il rapporto assicurativo solo a partire dal 1° gennaio 1993 (circolare 24.6.93 n.144 ), i periodi in argomento, unitamente a quelli riconosciuti per altri eventi accreditabili figurativamente, sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità entro il limite massimo di 5 anni.Tale limitazione riguarda, come noto, tutti i tipi di contribuzione figurativa ed è applicabile anche alle pensioni di anzianità a carico dei fondi sostitutivi dell’AGO (articolo 15,commi 1 e 2, D.Lgs.503/1992).

Anche per i lavoratori in questione nessuna limitazione è invece prevista per l’utilizzo della contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione di anzianità ed ai fini del diritto e della misura di qualsiasi altro tipo di pensione.

Per quanto riguarda l’utilizzazione ai fini della misura della pensione va tenuta presente la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto del 7 dicembre 1984 (circolare n.56 del 6 marzo 1985), a proposito di periodi figurativi utili per la determinazione della retribuzione pensionabile, nei casi in cui il relativo valore di copertura sia determinato con riferimento alle retribuzioni relative ad anni diversi da quello o da quelli in cui si è verificato l’evento accreditato; secondo la citata delibera, nelle ipotesi sopra prospettate, il valore figurativo accreditato deve essere rivalutato con il coefficiente relativo all'anno di effettiva percezione della retribuzione presa a base per l’accredito stesso.

 

1.4. Compilazione del modello di certificazione unica

Secondo la previsione dell’articolo 42,comma 5, del D.Lgs.151/2001, i periodi di congedo per  eventi e cause particolari non possono eccedere la durata complessiva di due anni nell’intera vita assicurativa, non danno diritto a retribuzione ma solo alla conservazione del posto di lavoro, non sono computati nell’anzianità di servizio né sono utili ai fini previdenziali, salva la facoltà degli interessati di effettuarne la copertura assicurativa mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.

Nel limite di durata sopra indicato sono compresi anche i periodi di congedo fruiti a norma dell’articolo 42,comma 5 del predetto decreto legislativo, per i quali è invece prevista la corresponsione di una specifica indennità economica ed una copertura assicurativa in forma figurativa.

Per poter identificare inequivocabilmente tali ultimi periodi, ai fini del loro riconoscimento entro i limiti temporali fissati dalla vigente normativa, è stata inserita una specifica casella denominata       " Congedi art.42 D.Lgs.151/01 "  nella sezione 3 della Parte C  " Dati previdenziali ed assistenziali Inps " dei modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato. I  datori di lavoro dovranno compilare la predetta casella indicando il numero delle settimane dell’anno non lavorate, interamente (casella sett.1) o parzialmente (casella sett.2), per congedo fruito ai sensi dell’art. 4 bis della legge in argomento.

I datori di lavoro, dovranno altresì determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati ai sensi dell’art. 42,comma 5 del D.Lgs.151/2001, tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo, a prescindere dalla circostanza che siano stati o meno richiesti, per tali ultimi periodi, il riscatto o la prosecuzione volontaria.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


 

Decreto legislativo 26 marzo 2001,n.151

Allegato 1

Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

  1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino con handicap  in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

  2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con  handicap  in  situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui all'articolo  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi  sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

  3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con  handicap  in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cui all'articolo  33,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi  dell'articolo  20  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53, detti permessi,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa nell'ambito del mese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o,in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

  4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

  5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto  con  handicap in situazione di gravità di cui  all'articolo 3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo  4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e  che  abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,commi  1,  2  e  3, della medesima legge per l'assistenza del figlio,

hanno  diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire  un'indennità  corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e  la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.

Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennità e' corrisposta dal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalità  previste  per  la corresponsione  dei  trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importo dell'indennità  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovuti all'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non  può  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il periodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire dei benefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimo articolo.

  6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.


Allegato  2

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Art 3
 Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali (2/a).

Art.33.
Agevolazioni

1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (47), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati] (47/a).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (47/b).

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (47/c).


Allegato 3

Legge 8 marzo 2000, n.53

Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.


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