DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII
Circolare Ministeriale 12
gennaio 2005, n. 4
Prot. n. 198
Oggetto: Limiti di reddito per
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico
2005 - 2006
Com'è noto, l'art.21-9 comma della legge
11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i
limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986,
n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Tesoro ha comunicato in data 10-1-2005 che il tasso d'inflazione
programmato per il 2005 è pari all'1,6%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini
dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28
della summenzionata legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente
rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico
2005-2006, in ragione dell'1,6%, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
|
limite massimo di
reddito per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta
2003 |
rivalutazione in ragione
del 1,6%, con arrotondamento all'unità di euro superiore
|
limite massimo di
reddito espresso in euro per l'a.s. 2005-2006 riferito all'anno
d'imposta 2004 |
1
|
euro 4.475,00 |
72,00 |
4.547,00 |
2
|
euro 7.425,00 |
119,00 |
7.544,00 |
3
|
euro 9.546,00 |
153,00 |
9.699,00 |
4
|
euro 11.401,00 |
183,00 |
11.584,00 |
5
|
euro 13.255,00 |
213,00 |
13.468,00 |
6
|
euro 15.023,00 |
241,00 |
15.264,00 |
7 e oltre
|
euro 16.789,00 |
269,00 |
17.058,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata
determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del
23-5-1990).
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 94, legge
24 dicembre 2003,n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - secondo cui
"gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori
statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche".
Non essendo intervenute modifiche nella situazione di fatto e di
diritto, nel cui contesto è stata emessa la disposizione citata, la
stesa continua, infatti, ad esplicare i propri effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
|