Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto
Circolare Ministeriale 21 gennaio
2009, n. 6
PROT.AOODGOS n. 527
Oggetto: Limiti di reddito per
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico
2009 - 2010
Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge
11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i
limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986,
n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno
1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha
comunicato in data 14 gennaio 2009 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2009 è pari all’1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse
scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2009-2010,
come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente
numero di persone |
limite massimo di reddito per l'anno
scolastico 2008-2009 riferito all'anno d'imposta 2007 |
rivalutazione in ragione dell’1,5%, con
arrotondamento all’unità di euro superiore |
limite massimo di reddito espresso in euro
per l'a.s. 2009-2010 riferito all'anno d'imposta 2008 |
1 |
4.799,00 |
72,00 |
4.871 |
2 |
7.961,00 |
120,00 |
8.081 |
3 |
10.234,00 |
154,00 |
10.388 |
4 |
12.222,00 |
184,00 |
12.406 |
5 |
14.209,00 |
214,00 |
14.423 |
6 |
16.105,00 |
242,00 |
16.347 |
7 e oltre |
17.996,00 |
270,00 |
18.266 |
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal
D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è
pari a € 6,04 (tassa di iscrizione) e a € 15,13 (tassa di frequenza).
Con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato
comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo
anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche
erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che
l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64
della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anchenei percorsi
di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante
iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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