Gab/IV
Circ. n. 7
Prot. n. 10219/BL
Roma, 8 gennaio 1997
Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per le scuole in lingua tedesca BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Alle Direzioni Provinciali del Tesoro - LORO SEDI
e, per conoscenza,
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ROMA
Oggetto: Personale direttivo, docente, educativo
ed ATA della scuola. Attività di formazione ed aggiornamento
ai fini della progressione economica.
Com'è noto, l'art. 27 del CCNL-scuola firmato
il 4 agosto 1995 prevede, tra l'altro che il passaggio da una
posizione stipendiale all'altra possa essere acquisito al termine
dei periodi di permanenza in ciascuna posizione stipendiale, a
condizione, che il dipendente interessato abbia soddisfatto l'obbligo
di formazione per il numero di ore individuato dall'articolo stesso
e che il passaggio alla posizione stipendiale superiore può
essere ritardato:
- di due anni, nei casi di sospensione dal servizio
per una durata superiore ad un mese, per i capi d'istituto ed
il personale docente ed educativo e di sospensione oltre i cinque
giorni, per il personale ATA;
- di un anno, nei casi di sospensione dal servizio
per una durata fino ad un mese, per i capi d'istituto ed il personale
docente ed educativo e di sospensione fino a cinque giorni, per
il personale ATA;
- nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di ore di formazione previsto per la posizione stipendiale di
appartenenza, il passaggio alla ulteriore posizione stipendiale
decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in
cui sono stati raggiunti detti minimi, al termine del periodo
indicato nella tabella B allegata al CCNL.
Va inoltre tenuto presente che non possono essere
considerati valutabili ai fini della progressione economica i
periodi trascorsi in posizione di stato che abbia comportato la
sospensione della retribuzione, quali ad esempio quelli di assenza
per malattia di cui al comma 2 dell'art. 23 del CCNL e quelli
di aspettativa per motivi di famiglia. .
Questo Ministero ha già fornito al riguardo
alcune indicazioni operative con la C.M. n.376 (prot. n. 15218/LM)
del 23 dicembre 1995, con la quale è stato diramato il
protocollo d'intesa sulle iniziative di formazione e aggiornamento
relative all'anno 1996 e con la C.M. n.595 (Prot. n.5446/BL) del
20 settembre 1996 (pagine 4, 5 e 6), concernente l'inquadramento,
il trattamento e la progressione economica del personale della
scuola con riferimento alle disposizioni introdotte dal CCNL suindicato.
E' parimenti noto che le Direzioni Provinciali del
Tesoro provvedono al pagamento degli stipendi di tutto il personale
della scuola cui si applica la progressione economica prevista
dal CCNL e cioè: personale con rapporto d'impiego a tempo
indeterminato e personale insegnante di religione cui ai sensi
della normativa vigente è attribuita la progressione economica.
In ordine alle modalità da seguire per la
comunicazione alle citate DPT della sussistenza o meno delle suindicate
condizioni che consentono ovvero ritardano la maturazione della
successiva classe stipendiale, si sta predisponendo una ulteriore
circolare applicativa, da concordare con il Ministero del Tesoro,
che per la complessità delle situazioni da regolamentare
non è stata ancora approntata. Gli uffici scolastici provinciali
e le istituzioni scolastiche non saranno pertanto in grado di
richiedere alle anzidette DPT, ciascuno per la parte di competenza,
l'attribuzione dell'ulteriore classe di stipendio maturata a decorrere
dal 1° gennaio 1997 dal personale interessato.
Ciò premesso, al fine di non arrecare danno
economico agli interessati, in attesa dell'emanazione dell'anzidetta
circolare e dell'approntamento da parte del Servizio Trasmissione
dati di questo Ministero di una procedura che consenta di inoltrare
le predette richieste tramite supporto magnetico, le DPT attribuiranno
intanto al personale interessato i maggiori assegni correlati
alla nuova posizione stipendiale maturata alla data del 1°
gennaio 1997, con indicazione sulla busta paga della riserva di
successivo recupero, a norma dell'art.172 della legge 11 luglio
1980 n. 312, qualora i requisiti previsti per la maturazione della
nuova classe stipendiale non dovessero risultare soddisfatti.
A tal fine, esclusivamente per il personale che
maturi il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella
d'appartenenza a decorrere dal dal 1° gennaio 1997, i provveditori
agli studi delle province di titolarità, per il personale
direttivo, compreso quello incaricato, i capi d'istituto delle
scuole di titolarità, per il personale docente educativo
ed ATA, compreso quello delle accademie e dei conservatori e l'Ispettorato
per l'Istruzione Artistica di questo Ministero, per il personale
direttivo dei conservatori e delle accademie, faranno pervenire
alle anzidette direzioni provinciali del Tesoro, entro il mese
di gennaio 1997, apposita comunicazione, conforme a quella allegata
alla presente circolare, indicante i motivi che eventualmente
ostino alla maturazione della nuova posizione stipendiale.
Si ricorda, con l'occasione, che, con CM n. 301
(prot. n. 1741/BL) del 27 giugno 1996, è stato tra l'altro
chiarito - pag. 6 - che, il servizio prestato dal personale impiegato
in compiti diversi da quelli d'istituto, per i quali le leggi
vigenti e le norme contrattuali prevedano la valutazione come
servizio effettivo, è considerato utile di per sè
ai fini della progressione professionale e che pertanto gli interessati
non sono tenuti a partecipare all'attività di formazione.
I provveditori agli studi sono pregati di riprodurre
la presente circolare e di trasmetterla, per gli adempimenti di
competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative
site sui rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori
e delle accademie.
Il MINISTRO
f.to Berlinguer
Prot. Data,
Alla Ragioneria Provinciale
dello Stato di
....................................................
Alla Direzione Provinciale
del Tesoro di
....................................................
OGGETTO: Personale del comparto scuola
- Insussistenza dei requisiti necessari per il passaggio alla
posizione stipendiale successiva a quella di appartenenza.
Al fine di quanto previsto dagli artt.
27 e 66 del C.C.N.L. scuola sottoscritto il 4.8.1995, si comunica
che il seguente personale non ha maturato alla data del ......................
il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella di
appartenenza, per i motivi indicati a fianco di ciascun nominativo:
generalità
n. spesa fissa motivo ostativo al passaggio
________________________ ___________
______________________
________________________ ___________
______________________
________________________ ___________
______________________
________________________ ___________
______________________
(*) rilevabile dal cedolino dello stipendio
degli interessati
Data ___
Il Provveditore
agli Studi / Il Preside / Il Direttore Didattico
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - ROMA
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. - ROMA
Al Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici -
ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per le Relazioni Culturali - Uff. V - Rep. Scuole - ROMA
Alla Corte dei Conti<- Ufficio Coordinamento ROMA
Alle Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio per la Scuola Materna - SEDE
Alla Ragioneria Centrale SEDE
Al Sovrintendente Scolastico per la Valle D'Aosta AOSTA
Agli Intendenti Scolastici
Alle Delegazioni Regionali della Corte dei Conti LORO SEDI
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato LORO SEDI
All'Assessore alla P.I. della Regione siciliana PALERMO