Circolare Ministeriale 11 gennaio 2000, n. 8
Prot. n.50
Oggetto: Attuazione art.8 D.P.R. n. 275/99 - I curricoli delle scuole autonome - A.S. 2000-2001
Con la C.M. n.311 del 21 dicembre 1999 è stato disposto che il 25 gennaio p.v. scadono i termini di iscrizione alle scuole materne e alle classi iniziali delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'A.S. 2000-2001, anno di entrata in vigore dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.275/99.
Al fine di porre le scuole nelle condizioni di fornire le necessarie informazioni sui percorsi formativi che potranno attivare e di consentire che le iscrizioni da parte degli studenti siano il frutto di una meditata scelta e valutazione delle attese formative personali e familiari, si comunica che - con provvedimento in corso di perfezionamento, da emanarsi ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.275/99, - sono confermati a decorrere dal 1° settembre 2000 i curricoli attualmente vigenti, sia di ordinamento che sperimentali, sino alla definizione dei nuovi ordinamenti.
Lo schema del Decreto, attuativo del citato articolo 8, sulle cui linee di indirizzo è stato sentito il C.N.P.I. prima dell'invio alle Commissioni parlamentari, garantisce continuità ai percorsi formativi attualmente in atto, al fine di avviare l'applicazione graduale degli strumenti dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo. Pertanto, le scuole potranno godere di una certa stabilità, non dovendo più richiedere l'autorizzazione delle sperimentazioni, ai sensi dell'art.278 del D.L.vo n.297/94, che è abrogato a decorrere dalla stessa data, e potranno programmare, sulla base della situazione in atto nel corrente anno scolastico, il proprio Piano dell'offerta formativa, introducendo gli adeguati elementi di flessibilità didattico - organizzativa.
Nei soli settori dell'ordine tecnico ed artistico, allo scopo di ammodernare i curricoli, il decreto prevede la possibilità di estendere i curricoli sperimentali "coordinati a livello nazionale" agli istituti che adottano indirizzi di ordinamento, indirizzi sperimentali autonomi o che intendano istituire indirizzi per i quali vi sono progetti sperimentali coordinati.
Si precisa che con successivo provvedimento saranno fornite indicazioni in merito all'utilizzo della quota di flessibilità del monte ore annuale calcolato sulla base di trentatré settimane, che costituirà la quota obbligatoria riservata a ciascuna istituzione scolastica.
Resta inteso che il provvedimento preannunciato sarà efficace dopo il completamento del suo iter procedurale, previsto dall'art.8 e secondo le modalità, di cui all'art.205 del D.L.vo n.297/94, e la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti.
Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima diffusione alla presente comunicazione, allo scopo di mettere le scuole in grado di assicurare all'utenza adeguata informazione sui percorsi formativi da attivare a decorrere dal 1° settembre 2000.