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Circolare Ministeriale 6 febbraio 2002, n.10 Prot. n. 2136 Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2002 - 2003 Com'è noto,l'art.21-9 comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 - 4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finaziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 29-1-2002 che il tasso d'inflazione programmato per il 2002 è pari al 1,7%. Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2002-2003, in ragione del 1,7%., come dal seguente prospetto in cui viene riportato sia l'importo in euro che il corrispondente in lire:
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990). |
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