Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII

Circolare Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 10

PROT.AOODGOS n. 605

Oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2008 - 2009

Com'è noto, l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988,n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986,n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 7 gennaio 2008 che il tasso d'inflazione programmato per il 2008 è pari al 1,7%.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2008-2009, come dal seguente prospetto in euro:

 
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2007-2008 riferito all'anno d'imposta 2006 rivalutazione in ragione del 1,7 %, con arrotondamento all’unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2008-2009 riferito all'anno d'imposta 2007
1 4.718,00 euro 81,00 euro 4.799,00
2 7.827,00 euro 134,00 euro 7.961,00
3 10.062,00 euro 172,00 euro 10.234,00
4 12.017,00 euro 205,00 euro 12.222,00
5 13.971,00 euro 238,00 euro 14.209,00
6 15.835,00 euro 270,00 euro 16.105,00
7 e oltre 17.695,00 euro 301,00 euro 17.996,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

Si rammenta che con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.

L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n.226.

L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n.296.

Viene, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


La pagina
- Educazione&Scuola©