DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII Circolare
Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 10 PROT.AOODGOS n. 605
Oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2008 - 2009 Com'è
noto, l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988,n.67 (legge finanziaria
1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti
dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986,n.41 (legge finanziaria
1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso
d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha
comunicato in data 7 gennaio 2008 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2008 è pari al 1,7%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse
scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2008-2009,
come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di
persone |
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2007-2008
riferito all'anno d'imposta 2006 |
rivalutazione in ragione del 1,7 %, con arrotondamento
all’unità di euro superiore |
limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s.
2008-2009 riferito all'anno d'imposta 2007 |
1 |
4.718,00 |
euro 81,00 |
euro 4.799,00 |
2 |
7.827,00 |
euro 134,00 |
euro 7.961,00 |
3 |
10.062,00 |
euro 172,00 |
euro 10.234,00 |
4 |
12.017,00 |
euro 205,00 |
euro 12.222,00 |
5 |
13.971,00 |
euro 238,00 |
euro 14.209,00 |
6 |
15.835,00 |
euro 270,00 |
euro 16.105,00 |
7 e oltre |
17.695,00 |
euro 301,00 |
euro 17.996,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata
dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Si rammenta che con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del
30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo,
secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005,n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che
l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006,n.296.
Viene, pertanto, confermato l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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