Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l’autonomia scolastica
- Ufficio VI - Circolare
Ministeriale 23 gennaio 2009, n. 10 MIURA00DGOS prot. n.
636 /R.U.U Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e
del comportamento La legge di conversione 30 ottobre 2008, n.
169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che
trovano immediata attuazione nel presente anno scolastico. Prevede,
altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti in
materia di valutazione.
Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha
sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella
seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole
con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura del testo
definitivo.
In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione, che troverà
attuazione dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il
regolamento riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione
relativa al primo ciclo di istruzione. Nelle more dell’iter di
approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole
elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento alla
valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed integrazione
di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell’ 11 dicembre 2008.
Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per una valutazione
di qualità sono:
1. la finalità formativa;
2. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e
l’equità;
3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di
studio;
4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro
esiti;
5. il rigore metodologico nelle procedure;
6. la valenza informativa.
In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da
riferimento per:
* la valutazione in itinere;
* la valutazione periodica e finale;
* l’esame di Stato conclusivo di ciclo;
* gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte
dell’Invalsi.
In particolare, l’azione dell’Invalsi è tesa a rendere comparabili le
valutazioni scolastiche con i livelli di apprendimento attesi a livello
nazionale in organico raccordo con i piani di studio.
Come è noto, la citata legge di conversione n. 169/2008 ha introdotto
modifiche alla valutazione del comportamento e a quella degli
apprendimenti, prevedendo che le relative espressioni valutative siano
riportate con voti numerici espressi in decimi.
Per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di I e di II
grado è prevista la valutazione del comportamento con voto in decimi
(art. 2); per gli alunni della scuola primaria é confermata, sulla base
della normativa vigente, la valutazione del comportamento con giudizio
(sintetico o analitico secondo l’autonoma scelta delle scuole).
L’articolo 3 introduce nelle scuole del primo ciclo l’espressione della
valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in
sostituzione dei giudizi precedentemente previsti. Tale modifica,
riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più chiara e
trasparente la valutazione; è anche un’opportunità per valorizzare la
valutazione in funzione del miglioramento dei livelli di apprendimento.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di
valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione
dell’autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta
delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione
del documento di valutazione. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di
rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del
sistema di istruzione nazionale:
1. la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste
dai piani di studio;
2. la valutazione del comportamento dell’alunno;
3. l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in
decimi per ciascuna disciplina.
Valutazione degli apprendimenti
In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la
votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene
accompagnata da una illustrazione relativa al livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, i
docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi
siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici. Possono
altresì fare riferimento ad eventuali indicatori di apprendimento.
Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato del I ciclo, la decisione è assunta a maggioranza dal consiglio di
classe. Per la scuola primaria tale determinazione è assunta dai docenti
della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi
eccezionali e motivati.
Per l’insegnamento della religione cattolica continuano ad applicarsi le
specifiche norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento dell’educazione
fisica si conferma, nella prospettiva di una specifica modifica
regolamentare, che tale disciplina, come da prassi diffusa, concorre
alla determinazione della media dei voti.
Valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola
secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n.
5, definisce i criteri per l’espressione del voto in decimi.
Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio
di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in
quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe
successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi,
indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di
studio.
Il voto in decimi
Per quanto attiene all’espressione del voto in decimi, esso rappresenta
una sostanziale novità solo per i docenti di scuola primaria e
secondaria di I grado. Il suo uso nella pratica quotidiana di attività
didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in
ragione degli elementi che attengono ai processi formativi degli alunni
secondo il loro percorso personalizzato.
Per quanto riguarda, infine, la certificazione finale delle competenze e
i criteri per lo svolgimento degli esami di Stato del I ciclo, così come
per le informazioni necessarie ai fini della conclusione dell’anno
scolastico, si rinvia a successiva comunicazione, a seguito anche della
approvazione definitiva del citato regolamento sulla valutazione.
Il Direttore Generale
(Mario G. Dutto)
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