Ministero della Pubblica Istruzione
Circolare Ministeriale 30 gennaio
2007, n. 13
Prot.n. 740
Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento
delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2007 - 2008
Com'è noto, l'art.21-9° comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge
finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito
previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge
finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in
ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha
comunicato in data 4 gennaio 2007 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2007 è pari al 2,0 %. I limiti massimi di reddito, ai fini
dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per
l'anno scolastico 2007-2008, come dal seguente prospetto in euro:
I nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
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Massimo di reddito per l'anno scolastico 2006-2007 riferito
all'anno d'imposta 2005
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Rivalutazione in ragione del 2,0%, con arrotondamento
all’unità di euro superiore |
Massimo di reddito espresso in euro per l' a.s. 2007-2008
riferito all'anno d'imposta 2006
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1
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euro 4.625,00
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euro 93,00
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euro 4.718,00
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2
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euro 7.673,00
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euro 154,00
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euro 7.827,00
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3
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euro 9.864,00
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euro 198,00
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euro 10.062,00
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4
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euro 11.781,00
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euro 236,00
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euro 12.017,00
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5
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euro 13.697,00
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euro 274,00
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euro 13.971,00
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6
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euro 15.524,00
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euro 311,00
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euro 15.835,00
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7 e oltre
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euro 17.348,00
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euro 347,00
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euro 17.695,00
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Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata
dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Si rammenta che, nel decorso anno, con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 è stato
comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo
anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria
superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali.
L'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto, tra l'altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226.
Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, al
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
Con l'occasione, in relazione al versamento della tassa erariale e del
contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non
sembra inopportuno far presente in questa sede che, come già precisato
con la OM n.22 del 20-2-2006, art.22, il versamento del contributo da
parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente
deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora
essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni
ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle
paritarie, deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi
effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. Il
pagamento della tassa erariale, nonchè dell'eventuale contributo, deve
essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della
domanda presso l'istituto prescelto.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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