DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Circolare Ministeriale 9 febbraio
2004, n. 16
Prot. n.2391
Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore
per l'anno scolastico 2003/2004
Premesso che con il D.M. 17.1.2004, n.3, il Ministro
ha provveduto ad individuare le materie oggetto della seconda prova
scritta negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore e, con il D.M.
17.1.2004, n.4, è stato determinato il numero dei componenti delle
commissioni d'esame, impartendo disposizioni in ordine alla composizione
delle commissioni medesime, relativamente agli istituti legalmente
riconosciuti e pareggiati, con la presente circolare si forniscono
precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili
della delicata materia:
- sede di esame;
- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e
pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
- adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli Uffici
scolastici periferici;
- criteri di nomina dei presidenti.
In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di
riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano le
principali disposizioni, relative agli esami in questione:
- Legge n. 425 del 10.12.1997 (in G.U. n. 289 del 12.12.97),
parzialmente modificata dall'art.21, comma 20 bis, della legge
15.3.1997, n. 59, introdotto dall'art.1, comma 22, della legge
16.6.1998, n. 191;
- D.P.R. n. 323 del 23.7.1998 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 -vedasi pure
l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
- D.M. 18.9.1998, n.358,sulla costituzione delle aree disciplinari;
- D.M. 24.2.2000, n.49, concernente tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
- D.M. 20.11.2000, n.429, riguardante le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta;
- Legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), art. 22, comma
7;
- D.M. 25.1.2001, n.104, (Regolamento recante le modalità e i termini
per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai
commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che rimane in
vigore per le parti non incompatibili con l'art. 22, comma 7, della
legge 28.12.2001, n. 448;
- D.M. 23.4.2003, n.41, relativo alle modalità di svolgimento della
prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- D.M. 9.2.2004, n.13, avente ad oggetto certificazioni e relativi
modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;
- D.M. 17.1.2004, n.3, relativo alla scelta delle materie oggetto della
seconda prova scritta;
- D.M. 17.1.2004, n.4, relativo al numero dei componenti le commissioni
degli esami di Stato;
- D.M. 09.2.2004, n. 14, relativo ai criteri di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti le commissioni;
- D.M. 09.2.2004, n. 15, relativo agli esami di Stato nei corsi
sperimentali.
Allegati:
- Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni (mod. ES-0), con le relative istruzioni per la
compilazione;
- Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle
commissioni degli esami di stato (mod. ES-1), con le relative
istruzioni per la compilazione;
- Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti
amministrativi e tecnici;
- Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla
nomina a presidente;
- Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e dei
Direttori Generali regionali;
- Modello per la designazione dei commissari, da trasmettere ai
Direttori Generali regionali da parte dei Dirigenti scolastici (mod.
ES-C).
I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente
circolare.
1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame le
articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria superiore
statali e paritarie di seguito indicate:
- la sede centrale, con le eventuali succursali;
- ciascuna sezione staccata;
- ciascuna sede coordinata;
- ciascuna sezione associata, corrispondente di norma ad un corso di
studio accorpato a corsi di diverso ordine o tipo negli istituti di
istruzione superiore.
2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Adempimenti preliminari.
a) Istituti scolastici statali e paritari
I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici, per la parte di
rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione
delle commissioni, secondo i criteri appresso indicati.
Il Direttore Generale regionale assegna, ai fini del successivo
abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni
eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva)
degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, agli istituti
statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di
indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al Dirigente
scolastico dell'istituto statale o paritario.
Non è consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente
riconosciute o pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso
gestore.
Il Dirigente scolastico dell'Istituto statale o paritario procede
attenendosi alle seguenti disposizioni:
- per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più
indirizzi di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra
indicato, tutte le commissioni costituite presso il medesimo Istituto,
inteso come sede centrale (con le eventuali succursali), ovvero come
sede coordinata ovvero come sezione staccata o associata, concorrono a
individuare la sede di esame, sulla quale si procede alla nomina di un
Presidente; - le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame
presso la quale funzionano; - ai sensi dell'art. 9 - comma 3 - del
D.P.R. n. 323/98, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse
classi dell'istituto statale o paritario, assicurando che il loro numero
massimo per ciascuna classe non superi il 50 per cento dei candidati
interni (ad ogni singola classe sono complessivamente assegnati, di
norma, non più di trentacinque candidati). Nel caso in cui, per il
numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il
predetto limite, si può provvedere, in via eccezionale e con adeguate
motivazioni, alla costituzione di commissioni con un numero maggiore di
candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche superando,
laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe. Alla eventuale
costituzione di commissioni di soli candidati esterni provvedono i
Direttori Generali regionali secondo le disposizioni della C.M. n. 261
del 22.11.2000.
b) Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o
paritarie al quale sia stata comunicata l'assegnazione di classi
legalmente riconosciute o pareggiate, dopo aver assegnato alle classi
terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per
merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all.
1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o
legalmente riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
A. Per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta
paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle
articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola
commissione.
B.E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso
ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con
sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione
autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le
classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali
di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca"
indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed
analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e
pedagogico).
C. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
- tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o
sperimentale;
- tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o
sperimentali, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi
o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno
priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i
quali esiste coincidenza delle materie oggetto della seconda prova
scritta.
Definizione delle commissioni
Le proposte dei Dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento
delle commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi dei
commissari designati dai consigli di classe, sono comunicate al
Direttore Generale regionale, mediante gli appositi modelli ES-0
(contenente i dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente i
dati relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati fatti
pervenire dai Dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri
sopraindicati, valuta le proposte formulate dai Dirigenti scolastici,
provvede alle modifiche ritenute necessarie e ne dà comunicazione al
Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle
configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la
comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei
plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.
Relativamente alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento,
della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle
province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i
Conservatori di musica e i licei musicali, nonché degli istituti per
sordomuti, i dati contenuti nelle schede dovranno essere acquisiti al
sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini
dei plichi".
Designazione dei commissari
A. Scuole statali e paritarie
Subito dopo l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi
delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di
classe designa i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.M. 17 gennaio 2004,n.3 ed al D.M. 17 gennaio 2004, n.4, tenendo
presenti i seguenti criteri:
- i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti
di sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall'art.2 del D.M.9 febbraio
2004,n.14 e i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124, nonché gli insegnanti di arte applicata, nel numero
previsto per ciascun indirizzo di studio ed i docenti con rapporto di
lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 7 del D.M. n. 14 del 9
febbraio 20004
- è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline
oggetto della prima e della seconda prova scritta;
- le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da
assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e tenendo
conto dell'esigenza di favorire, per quanto è possibile,
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere;
- la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della
programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, nelle
quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi
di studenti che seguono la medesima lingua straniera ma con programmi
diversi, nonché alle classi nelle quali l'educazione fisica viene
insegnata per squadre, i commissari sono designati in modo che ciascuno
di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni.
Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede
alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo
o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano
separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati,
in modo che risulti rispettata la composizione numerica della
commissione secondo il D.M. 17 gennaio 2004, n. 4.
Fermo restando l'obbligo di assicurare la designazione di commissari nel
numero fissato dal D.M. 17 gennaio 2004,n.4, nel caso, tuttavia, che la
specifica organizzazione delle cattedre della scuola non consenta la
costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto, in
quanto il numero degli insegnanti in servizio nella classe, in ragione
del fatto che sono titolari di più materie di insegnamento, sia
inferiore al numero di commissari stabilito per la composizione delle
commissioni esaminatrici, rimane giustificata, per causa di forza
maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente
inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere,
seguite dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della seconda
prova scritta, deve essere assicurata la presenza dei relativi Docenti.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i
commissari sono individuati dal Dirigente scolastico tra i Docenti,
anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con gli altri Dirigenti scolastici.
I Docenti designati commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di
cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non
accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale
facoltà da parte di Docenti titolari di materie oggetto della prima o
della seconda prova scritta, il Dirigente scolastico dovrà designare
Docenti di uguale insegnamento tra Docenti appartenenti allo stesso
istituto.
B. Scuole legalmente riconosciute o pareggiate
Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, nel caso di
abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, i commissari
sono designati, per il 50 per cento, tra i Docenti delle materie oggetto
di esame della classe del candidato, già individuate nella commissione
della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione
deve, comunque, essere assicurata la presenza del Docente della materia
oggetto della seconda prova scritta indicata nella tabella allegata al
D.M.17 gennaio n.3.
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso,
qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al
precedente punto, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o
pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i Docenti delle
materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del
Docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al
precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal Dirigente
della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle
materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
e con l'obbligo di garantire la presenza del Docente della materia
oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del
seguente ordine di precedenza:
- Docenti della classe statale o paritaria;
- Docenti dell'istituto;
- Docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
- Docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Per le classi articolate su più indirizzi di studio, ovvero
costituite con gruppi di studenti che seguono materie diverse o con
programmi diversi, ai fini della designazione dei commissari valgono,
limitatamente al 50% dei commissari interni, le disposizioni previste
dalla lettera A) relativa alle scuole statali.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI
I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle
categorie di personale avente titolo alla nomina - Docenti e Dirigenti
delle scuole secondarie superiori - secondo gli ordini di precedenza e
nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. n.14 del 9
febbraio 2004. L'allegato n. 4 alla presente C.M. riporta, nell'ordine,
le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera
corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare
nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale che, a tale
fine, si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo.
Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati
contenuti nelle schede ES-1, il Sistema Informativo metterà a
disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni
sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti. A ogni
provvedimento di nomina saranno allegati, a cura dell'Ufficio scolastico
regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari
designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento
costituisce anche atto formale di nomina dei commissari.
I provvedimenti di nomina saranno notificati, dagli Uffici Scolastici
Regionali, agli interessati.
Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni scolastiche
avranno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione, circa la
composizione delle commissioni, nell'ambito territoriale e nella scuola.
3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda i Dirigenti scolastici di
istituti statali di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 2
del DM.9 febbraio 20004,n.14, ivi compresi i Dirigenti scolastici dei
Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e i Dirigenti di
istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Hanno facoltà di presentare la scheda i Docenti che non siano stati
designati nelle commissioni d'esame e precisamente:
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5
della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituti statali
d'istruzione secondaria superiore, compresi in una graduatoria di
merito nei concorsi per Dirigente scolastico nelle scuole secondarie
superiori;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5
della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali
d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre
anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di
Dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5
della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali
d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre
anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di
collaboratore del Dirigente scolastico nelle scuole di istruzione
secondaria superiore;
- Docenti, ivi compresi i Docenti tecnico pratici con insegnamento
autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5
della legge 3.5.1999 n. 124; gli insegnanti di arte applicata, ove
siano in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M.9 febbraio
2004,n.14; i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui
all'art. 7 del D.M. n.14 del 9 febbraio 2004
- e) Docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 9 febbraio
2004, n.14;
- f) Dirigenti scolastici e Docenti, titolari di istituti di
istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno
scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I
dati di cui all'allegato 2 (Scheda di partecipazione, in qualità di
presidente, alle commissioni degli esami di stato - Mod. ES-1)
dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità,
indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano
inseriti nel sistema informativo i dati relativi al dirigente
scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;
- g) Dirigenti scolastici e i Docenti che si trovano in situazione
di handicap o usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della
L. n. 104 del 5.2.1992.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo,
richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni
in qualità di Presidente dall'art. 2 del D.M. 9 febbraio 2004,n.14, deve
intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non
solo nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi
scolastici.
3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio dei Dirigenti scolastici di istituti
d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che,
si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli
aspiranti appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 4,
nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di
personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina
d'ufficio dei Dirigenti scolastici nell'ambito della provincia di
servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del
primo comma dell'art. 3 del D.M.9 febbraio 2004,n.14 e con le modalità
riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio,
punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli
appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle
preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo
alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse
preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello
ES-1).
Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti
commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti
che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui
sopra, secondo il seguente ordine:
- sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il
comune di servizio, (con l'esclusione dei Dirigenti scolastici
appartenenti allo stato giuridico A, in quanto già esaminati in una
fase precedente);
- sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente
indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
- d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio, in
base alle tabelle di viciniorità tra le province.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che
d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in
considerazione in base all'ordine di precedenza di cui agli artt. 3 e 4
del D.M. 9 febbraio 2004,n.14 (si veda l'allegato 4: "Priorità di nomina
per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è
stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità
anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio,
secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le
scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale
del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato,
dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.
3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in
qualità di Presidente a Docenti che siano stati designati, in qualità di
commissari, in commissioni di esame, nonchè al personale che si trovi in
una della seguenti posizioni:
- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o
distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente
stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- - sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art.
17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della
scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005);
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo
svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Dirigente
scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di
partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).
3. 5 DIVIETI DI NOMINA
Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni
d'esame operanti nella propria scuola, comprese le sezioni staccate, le
sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre
scuole del medesimo distretto; in scuole nelle quali abbiano prestato
servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle
scuole di completamento dell'orario.
Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria,
legalmente riconosciuta o pareggiata, per i Docenti che insegnano,
regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti
paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni
d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in
commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario,
consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso. Parimenti, non
si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:
- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte
nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi,
comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti
scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
4) NORME COMUNI
4.1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra
tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del
personale della scuola, salve le deroghe consentite dalle norme vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel
caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in
settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il
profilo disciplinare.
I Dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi
di studio di istruzione secondaria superiore e i Docenti nominati nelle
commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare, sono
esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle
scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia
sovrapposizione temporale di attività.
Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera
circolare prot. n. 4690 del 1.4.99, con la quale i Dirigenti scolastici
di istituti d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a
prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di
settembre prima dell'inizio delle lezioni.
4.2 PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO A COMMISSARIO
I Docenti titolari, già designati commissari, che siano stati assenti
per almeno novanta giorni e siano rientrati in servizio dopo il 30
Aprile, non possono espletare l'incarico; in tal caso la nomina sarà
conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia
deliberato di designare altro docente di materia diversa.
4.3 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve
essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone
subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a
giustificazione dell'impedimento.
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve
essere comunicato immediatamente al proprio Dirigente scolastico, il
quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a
giustificazione dell'impedimento.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere
prodotta dai Dirigenti scolastici e dai Docenti, rispettivamente, al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio
Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento
stesso.
4.4 PERSONALE DA ESONERARE
I Dirigenti scolastici e i Docenti nominati anche commissari
governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e
qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali regionali, non sia
praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato
5.
4.5 PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente
non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione
della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la
presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Direttori
Generali regionali e i Dirigenti scolastici dovranno, comunque,
acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e
docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle
operazioni stesse.
4.6 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni,
si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9 del D.M. n.
14 del 9 febbraio 2004 e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di
Stato, in corso di emanazione.
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad
un'attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di
compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso.
I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento
controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al
sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI
MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio
alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n.15 del 9 febbraio 2004.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali sperimentali
attivati presso i Conservatori di Musica, il Presidente è scelto tra le
seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono
impegnati in analoga sperimentazione:
- Direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
- Docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in
servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
- Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso
Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
- Docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in
servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.
7) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI
SPERIMENTALI
I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di BOLOGNA,
MILANO, TORINO e VENEZIA ed il Sovrintendente Scolastico per la
provincia di TRENTO, dovranno fissare la data entro la quale i Direttori
dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati dovranno
aver raccolto e trasmesso le domande dei Docenti di strumento
interessati alla nomina a commissari, complete di tutti gli elementi
utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.
Detti Direttori Generali e Sovrintendente Scolastico provvederanno alla
nomina degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei
licei musicali, tenendo conto delle indicazioni che i Direttori dei
Conservatori interessati avranno fatto pervenire, unitamente alle
domande dei docenti.
I Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati
gli esami di Stato sono i seguenti:
- "Arrigo Boito" di PARMA;
- "Giuseppe Verdi" di MILANO;
- "Giuseppe Verdi" di TORINO;
- "A.Pedrollo" di VICENZA;
- "F.Bonporti" di TRENTO.
8) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione
delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal
Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di
cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508,
secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute
sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.
Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei
programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle
corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e,
quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente
con i programmi stessi.
IL MINISTRO
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