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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII

Circolare Ministeriale 20 febbraio 2006, n. 17

Prot. n. 1648

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2005/2006

Premesso che con il D.M. 26 gennaio 2006, n. 6 sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, con il D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, è stato determinato il numero dei componenti delle commissioni d'esame e sono state impartite le disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni medesime, relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati, con la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
- sede di esame;
- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
- adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli Uffici scolastici periferici; - criteri di nomina dei presidenti.

In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano le principali disposizioni, relative agli esami in questione:

- Legge n. 425 del 10.12.1997 (in G.U. n. 289 del 12.12.97), parzialmente modificata dalla legge n. 448 del 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), art. 22, comma 7;
- D.P.R. n. 323 del 23.7.1998 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 -vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
- D.M.18.9.1998, n.358,sulla costituzione delle aree disciplinari;
- D.M. 24.2.2000,n.49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- Legge n.104 del 5.2.1992 "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;
- D.M. 20.11.2000, n.429, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta;
- D.M. 25.1.2001, n.104 (Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che rimane in vigore per le parti non incompatibili con l'art. 22, comma 7, della legge 28.12.2001, n. 448;
- D.M. 23 aprile 2003,n.41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- D.M. 26 gennaio 2006,n.8, avente ad oggetto certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;
- D.M. 26 gennaio 2006, n.6, relativo alla scelta delle materie oggetto della seconda prova scritta;
- D.M. 26 gennaio 2006, n.7, relativo al numero dei componenti le commissioni degli esami di Stato;
- D.M. 26 gennaio 2006, n.9, relativo ai criteri di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni;
- D.M. 20 febbraio 2006,n.16, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005/2006";
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005,n.226,recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003,n.53, ed, in particolare, l'art.13, comma 5, e l'art.14, commi 4,5.

Allegati:

1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di stato (mod. ES-1), con le relative istruzioni per la compilazione;
3. Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici (allegato 3);
4. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente (allegato 4);
5. Riepilogo degli adempimenti dei Dirigenti scolastici e dei Direttori Generali regionali (allegato 5);
6. Modello per la designazione dei commissari, da trasmettere ai Direttori Generali regionali da parte dei Dirigenti scolastici (mod. ES-C).

I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.

1) SEDE DI ESAME

Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame le articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito indicate: - la sede centrale, con le eventuali succursali;
- ciascuna sezione staccata;
- ciascuna sede coordinata;
- ciascuna sezione associata, corrispondente di norma ad un corso di studio aggregato a corsi di diverso ordine o tipo negli istituti di istruzione superiore.

2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

Adempimenti preliminari.

a) Istituti scolastici statali e paritari
I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, secondo i criteri di seguito indicati.

Il Direttore Generale regionale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazione per merito) degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al Dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario.

Non è consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto statale o paritario procede attenendosi alle seguenti disposizioni:
- per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione. Come sopra indicato, tutte le commissioni costituite presso il medesimo Istituto, inteso come sede centrale (con le eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione staccata o associata, concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede alla nomina di un Presidente;
- le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso la quale funzionano;
- ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005,n.226, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale o paritario, assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati); commissioni di soli candidati esterni possono essere costituite unicamente presso istituzioni scolastiche statali; - le domande eccedenti la predetta percentuale vanno trasmesse al Direttore Generale regionale, che decide in via esclusiva.
Il Dirigente Scolastico, verificato in primo luogo che, con l'accoglimento di domande di candidati esterni, non venga superato il limite massimo del cinquanta per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale, valuta l'esistenza di idonea ricettività dell'istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o della formazione delle commissioni;
- il dirigente scolastico deve trasmettere al Direttore Generale regionale, ai fini della successiva assegnazione - tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto - le domande dei candidati esterni non accoglibili, in quanto non conformi alle disposizioni di cui sopra;
- le commissioni di esame devono essere configurate subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- i Direttori Generali regionali verificano che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non è dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di sicurezza.
- Il Direttore Generale regionale competente, cui sono state trasmesse le domande dei candidati esterni, ai fini della loro successiva assegnazione, procede come segue:
a) d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dello stesso indirizzo d'esame del comune o della provincia, alle quali intende assegnare i candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non superare il predetto limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati interni;
b) nel caso in cui per il numero di candidati esterni non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, può costituire commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, secondo quanto prescrive il già richiamato art.14, comma 5, del D.L.vo n.226/2005;
c) ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni delle lettere a),b), attribuisce le domande in eccedenza - secondo le indicazioni testè espresse - ad istituto o istituti dello stesso indirizzo d'esame di province vicine.

b) Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie al quale sia stata comunicata l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o pareggiate, dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all. 1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti criteri:

A. Per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi sperimentali, attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare abbiano corsi sperimentali, che consentano di conseguire il medesimo titolo finale di studio (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e pedagogico).
C. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:

1. tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentale, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto della seconda prova scritta.

Definizione delle commissioni

Le proposte dei Dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento delle commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi dei commissari designati dai consigli di classe, sono comunicate al Direttore Generale regionale, mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati fatti pervenire dai Dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.

I Direttori Generali regionali, in conformità dei criteri sopraindicati, valutano le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, provvedono alle modifiche ritenute necessarie e ne danno comunicazione al Sistema Informativo, utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta.

Relativamente alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati contenuti nelle schede dovranno essere acquisiti al sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei plichi".

Designazione dei commissari

A. Scuole statali e paritarie
Subito dopo l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26 gennaio 2006, n. 6 ed al D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, tenendo presenti i seguenti criteri:

1. i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art.2 del D.M. 26 gennaio 2006,n. 9 e i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124, nonché gli insegnanti di arte applicata, nel numero previsto per ciascun indirizzo di studio, ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 7 del D.M. 26 gennaio 2006,n. 9;
2. è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta;
3. le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle stesse, tenendo anche conto dell'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere;
4. la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.


Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, comprendenti gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi, nonché alle classi nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni.

Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la composizione numerica della commissione secondo il D.M. 26 gennaio 2006, n. 7.

Fermo restando l'obbligo di assicurare la designazione di commissari nel numero fissato dal D.M. 26 gennaio 2006, n.7, nel caso, tuttavia, che la specifica organizzazione delle cattedre della scuola non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari previsto (in quanto il numero degli insegnanti in servizio nella classe, per il fatto di essere titolari di più materie di insegnamento, sia inferiore al numero di commissari stabilito per la composizione delle commissioni esaminatrici), rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.

Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, seguite dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della seconda prova scritta, deve essere assicurata la presenza dei relativi docenti.

Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari sono individuati dal Dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri Dirigenti scolastici.

I docenti designati commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il Dirigente scolastico dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.

B. Scuole legalmente riconosciute o pareggiate

Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, i commissari sono designati, per il 50 per cento, tra i docenti della classe del candidato relativamente alle materie oggetto di esame, già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve, comunque, essere assicurata la presenza del docente della classe titolare della materia oggetto della seconda prova scritta indicata nella tabella allegata al D.M. 26 gennaio 2006, n.6.

Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al precedente punto, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal Dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:

1. docenti della classe statale o paritaria;
2. docenti dell'istituto;
3. docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
4. docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.

Per le classi articolate su più indirizzi di studio, ovvero costituite con gruppi di studenti che seguono materie diverse o con programmi diversi, ai fini della designazione dei commissari valgono, limitatamente al 50% dei commissari interni, le disposizioni previste dalla lettera A) relativa alle scuole statali e paritarie.

3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI

I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina - docenti e Dirigenti delle scuole secondarie superiori - secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 26 gennaio 2006,n.9. L'allegato n. 4 alla presente C.M. riporta, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.

Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo.

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle schede ES-1, il Sistema Informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti.

Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce anche atto formale di nomina dei commissari.

I provvedimenti di nomina sono notificati, dagli Uffici Scolastici Regionali, agli interessati.

Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni scolastiche hanno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle commissioni, nell'ambito territoriale e nella scuola.

3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda i Dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9, ivi compresi i Dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e i Dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

3. 2 PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Hanno facoltà di presentare la scheda i docenti che non siano stati designati nelle commissioni d'esame e precisamente:

1. docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per Dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
2. docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di Dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
3. docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del Dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
4. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124; gli insegnanti di arte applicata; i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 7 del D.M. 26 gennaio 2006,n.9;
5. docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n.9;
6. dirigenti scolastici e docenti, titolari di istituti di istruzione secondaria superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 2 (Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;
7. dirigenti scolastici e i docenti che si trovano in situazione di handicap o usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del 5.2.1992.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di Presidente dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006,n.9, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria superiore ma anche negli altri gradi scolastici.

3. 3 CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI

Nomine su preferenze e d'ufficio dei Dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 4, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).

Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei Dirigenti scolastici nell'ambito della provincia di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera A) del primo comma dell'art. 3 del D.M. 26 gennaio 2006, n.9 e con le modalità riportate al paragrafo riguardante le nomine d'ufficio.

Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.

Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente ordine:

1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio, (con l'esclusione dei Dirigenti scolastici, in quanto già esaminati in una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici sia per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio, eventualmente indicata come più gradita.

In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in base all'ordine di precedenza di cui agli artt. 2 e 4 del D.M. 26 gennaio 2006,n.9 (si veda l'allegato 4: "Priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.

3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA

E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di Presidente a Docenti che siano stati designati, in qualità di commissari, in commissioni di esame, nonchè al personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (Quadriennio giuridico 20002-2005);
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del Dirigente scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).

3. 5 DIVIETI DI NOMINA

Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre scuole del medesimo distretto; in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario.

Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati.

Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso. Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:

- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.

4) NORME COMUNI

4.1 OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salve le deroghe consentite dalle norme vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.
Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1.4.99, con la quale i Dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni.

4.2 PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO A COMMISSARIO
I docenti titolari, già designati commissari, che siano stati assenti per almeno novanta giorni e siano rientrati in servizio dopo il 30 Aprile, non possono espletare l'incarico; in tal caso la nomina sarà conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.

4.3 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio Dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

4.4 PERSONALE DA ESONERARE
I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 5.

4.5 PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici dovranno acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

4.6 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998, all'art. 9 del D.M. 26 gennaio 2006,n.9 e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato 20 febbraio 2006, n.22 prot.n.1649.

5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI

Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un'attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso.

I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.

6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA

Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 20 febbraio 2006,n.16, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005-2006.

In particolare, per quanto concerne i Licei musicali con corsi sperimentali di ordinamento e struttura, attivati presso i Conservatori di Musica, il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analoga sperimentazione:

1. direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
2. docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
3. docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
4. docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.

7) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di BOLOGNA, MILANO, TORINO e VENEZIA ed il Sovrintendente Scolastico per la provincia di TRENTO, dovranno fissare la data entro la quale i Direttori dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati dovranno aver raccolto e trasmesso le domande dei Docenti di strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti gli elementi utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.
Detti Direttori Generali e Sovrintendente Scolastico provvederanno alla nomina degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali, tenendo conto delle indicazioni che i Direttori dei Conservatori interessati avranno fatto pervenire, unitamente alle domande dei docenti.

I Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli esami di Stato sono i seguenti:
- "Arrigo Boito" di PARMA;
- "Giuseppe Verdi" di MILANO;
- "Giuseppe Verdi" di TORINO;
- "A.Pedrollo" di VICENZA;
- "F.Bonporti" di TRENTO.

8) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.

Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.

Si reputa necessario far presente che il T.A.R. del Lazio con varie ordinanze ha accolto l'istanza cautelare di sospensione - su ricorso di istituzioni scolastiche paritarie - in relazione alla costituzione delle commissioni per soli candidati esterni esclusivamente presso le scuole statali ed ha precisato che tale sospensiva ha efficacia erga omnes, in quanto la questione investe la costituzionalità della norma prevista dall'art.14, comma 5, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
Ne deriva che le commissioni per soli candidati esterni, limitatamente all'anno scolastico 2005/2006, in attesa della decisione della Suprema Corte, potranno essere costituite anche presso istituti scolastici paritari.

IL MINISTRO
MORATTI


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