DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV
Circolare Ministeriale 28 gennaio
2008, n. 17
Prot. AOODGAI 776
Oggetto: Richiesta assegnazione
di assistenti di lingue straniere. Anno scolastico 2008/2009
In attuazione dei protocolli esecutivi degli accordi
culturali stipulati dall’Italia con Austria, Belgio, Francia, Regno
Unito, Irlanda, Repubblica Federale di Germania e Spagna questo
Ministero attua ogni anno scambi di assistenti di lingue straniere.
Gli assistenti di lingue straniere in Italia sono, di norma, studenti
universitari iscritti nelle Università dei rispettivi Paesi a corsi di
lingua italiana o romanza. Vengono selezionati nel proprio Paese ed
assegnati da questo Ministero, di concerto con le rappresentanze
istituzionali dei Paesi partner, agli istituti scolastici italiani.
Il numero dei posti é determinato annualmente, sulla base dei protocolli
esecutivi dei suddetti accordi e di eventuali ulteriori intese che
possono intercorrere con i Paesi interessati, tenendo conto delle
disponibilità di bilancio di questo Ministero. Per l’anno scolastico
2008/2009 i posti di assistente di lingua straniera in Italia dovrebbero
essere 249, così ripartiti: Austria n. 20 posti; Belgio (Comunità
francese) n. 3; Francia n. 125; Regno Unito n. 50; Irlanda n. 6,
Repubblica Federale di Germania n. 30; Spagna n. 15.
Presentazione delle richieste da parte
delle istituzioni scolastiche (modulo on-line)
Le richieste di assegnazione (registrate al protocollo dell’Istituto)
dovranno essere presentate entro il 29
febbraio 2008, tramite l’apposito modulo on-line disponibile
sul sito Intranet di questo Ministero, che va compilato e trasmesso
sotto la responsabilità del dirigente scolastico e comunque previo suo
formale consenso..
Nel caso di Istituti di istruzione superiore, Istituti Comprensivi,
Educandati, Convitti o altri accorpamenti,
la richiesta deve essere presentata
dall’Istituto principale (sede del Dirigente scolastico).
E’ possibile richiedere un assistente per ognuna delle lingue previste;
anche in caso di richieste multiple va compilato un unico modulo
on-line.
Dopo l’invio on-line del modulo compilato, il sistema restituirà in
formato elettronico “pdf” la richiesta di assistenti così presentata (da
stampare immediatamente) completa del “numero di compilazione” e dei
dati inseriti. Attesa la responsabilità assunta sotto il profilo
amministrativo-contabile per l’impegno della scuola a corrispondere la
quota integrativa prevista (vedasi il paragrafo “Compenso” della
presente circolare), detta stampa, regolarmente protocollata e
sottoscritta IN VIA ESCLUSIVA
dal Dirigente Scolastico, dovrà essere conservata agli atti
dell’istituto.
Per motivi di organizzazione e di gestione della procedura di
individuazione delle scuole assegnatarie non saranno prese in
considerazione richieste presentate con modalità diverse da quella
suindicata.
Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle
richieste, ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel
modulo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero della
Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale
per gli Affari Internazionali – Ufficio IV.
Assegnazione condivisa
Qualora un Istituto non raggiunga un minimo di due cattedre per la
lingua d’interesse (limite previsto per l’assegnazione dell’assistente),
può richiedere ugualmente l’assistente ma in assegnazione condivisa con
un altro Istituto. In tal caso, entrambi gli istituti dovranno compilare
il modulo di richiesta on-line , ciascuno indicando nell’apposita
sezione i dati relativi all’istituto partner (codice meccanografico
dell’Istituto di riferimento e nome del Dirigente scolastico). Non
saranno prese in considerazione richieste di assegnazione condivisa
presentate da uno solo dei due Istituti.
L’attività dell’assistente è comunque di 12 ore settimanali e tale
rimane anche quando si tratta di assegnazione condivisa; in tal caso la
ripartizione va concordata dai dirigenti scolatici coinvolti prima della
presentazione della richiesta.
Criteri di individuazione delle scuole
assegnatarie
La scelta definitiva delle scuole cui verranno assegnati gli assistente
di lingua straniera in Italia avverrà d’intesa con le rappresentanze
istituzionali dei Paesi partner in apposite commissioni miste. L’elenco
delle scuole sarà proposto, da parte italiana, tenendo conto:
-
delle assegnazioni effettuate nell’anno scolastico 2007/2008 (a
condizione che le scuole abbiano presentato richiesta di
conferma, che non siano già state assegnatarie per più di tre
anni consecutivi e che abbiano mantenuto i requisiti richiesti
per l’assegnazione), avuto anche riguardo delle mancate prese di
servizio o delle dimissioni sopraggiunte, nonché delle loro
motivazioni;
-
del numero di cattedre della lingua straniera per la quale si
richiede l’assistente;
-
della distribuzione territoriale;
-
della prossimità delle scuole richiedenti alle sedi
universitarie, ovvero alla facilità di raggiungimento di tali
sedi da parte del candidato designato.
L’assegnazione sarà effettuata in sede di commissione mista,
costituita con i rappresentanti dell’altro Paese tenendo conto, per
quanto possibile, delle preferenze espresse dai candidati stranieri.
Individuazione del docente
“tutor”
Al fine di ottenere la massima ricaduta dalla presenza
dell’assistente, è necessario che questi venga chiamato a fornire il
proprio contributo in attività programmate e coordinate.
Sarà cura del Dirigente scolastico individuare, tra i docenti di
lingua straniera con i quali dovrà collaborare l’assistente, un
docente “tutor”, al quale affidare le funzioni di inserimento e
coordinamento; avrà il compito di accogliere l’assistente al suo
arrivo in Italia ed aiutarlo nel superamento del possibile
isolamento iniziale, favorendone un rapido e proficuo inserimento
nella realtà scolastica e cittadina.
Ulteriori precisazioni
- Gli Istituti che abbiano ottenuto, per l’anno
scolastico 2007/2008, l’assegnazione di un assistente di lingua
ed aspirino ad avvalersi di tale opportunità anche per l’anno
scolastico 2008/2009, dovranno ugualmente farne richiesta, non
essendo previste conferme d’ufficio;
- gli Istituti che siano stati assegnatari di posti
di assistente di una stessa lingua straniera per tre anni
consecutivi, non potranno avanzare richiesta di ulteriore
conferma;
- non possono presentare richiesta gli Istituti che
non abbiano almeno due cattedre1
della lingua straniera per la quale si chiede l’assistente
(salvo il ricorso alla sopra menzionata richiesta di
assegnazione condivisa con altro Istituto);
- per motivi di reciprocità, secondo quanto previsto
dagli accordi con i Paesi partner, le scuole
Primarie e Secondarie di I
grado potranno richiedere
esclusivamente l’assegnazione
di assistenti di lingua francese;
- non possono essere richiesti assistenti per sezioni
sperimentali, indirizzi o corsi per i quali sia prevista la
figura dell’esperto per la conversazione (classi di concorso:
CO31- francese, CO32 – inglese, CO33 - spagnolo, CO34 - tedesco)
- nel caso in cui motivi sopraggiunti alla richiesta
impediscano l’utilizzazione dell’assistente per il numero
complessivo delle 12 ore settimanali, il Capo dell’Istituto
dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale per
gli Affari Internazionali - Ufficio IV;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della
Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente
dell’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari
Internazionali.
L’assistente di lingua straniera
Attività e funzioni
La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la
finalità di offrire ai nostri studenti sia un modello di lingua
viva, sia l’apporto di una esperienza culturale più vicina, nel
tempo, alla loro. Viceversa rappresenta per l’assistente
l’opportunità di perfezionare gli studi intrapresi in patria sulla
lingua e la cultura italiana.
Il ricambio annuale degli assistenti assicura alle scuole di
destinazione una costante freschezza di linguaggio ed una sempre
rinnovata attualità di lessico e di personale interpretazione
culturale.
L’attività degli assistenti si articola in 12 ore settimanali, da
prestare esclusivamente in orario curricolare diurno presso un
massimo di tre sedi diverse.
Gli assistenti devono operare secondo le direttive del docente
italiano di lingua straniera, cui spetta il compito di individuare
gli ambiti didattici sui quali questi baseranno le proprie proposte
di conversazione.
Tenuto conto del limitato orario d’obbligo, l’assistente dovrà
collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro.
L’attività degli assistenti non può sostituire quella dei docenti né
sovrapporsi ad essa.
Non è compito dell’assistente, ad esempio, correggere elaborati,
dare spiegazioni di natura teorica sulle regole sintattiche e
grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare vigilanze
sulla classe (neanche occasionali), sostituire il docente in caso di
assenza.
Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione
docente e non può essere loro affidata una classe. Le lezioni
dovranno sempre svolgersi con la presenza del docente italiano della
rispettiva lingua straniera.
Durata dell’attività:
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2008/2009 i periodi di
attività degli assistenti di lingua straniera in Italia saranno i
seguenti:
Paese di provenienza dell’assistente
|
Lingua
|
Durata dell’attività
|
Austria |
tedesco |
1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009 |
Belgio |
francese |
1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009 |
Francia |
francese |
1° ottobre 2008 – 30 aprile 2009
|
Irlanda |
inglese |
1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009 |
R.F. di Germania |
tedesco |
1° ottobre 2008 – 31 marzo 2009 (*) |
Regno Unito |
inglese |
1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009 |
Spagna |
spagnolo |
1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009 |
(*) Nella determinazione della data del 31 marzo 2009 quale data di
chiusura del periodo di attività degli assistenti di lingua tedesca
provenienti dalla R.F. di Germania, si è tenuto conto delle
sollecitazioni in tal senso pervenute dalle autorità tedesche, che
hanno più volte espresso le proprie difficoltà di reperimento di
candidature non subordinate all’apertura del secondo semestre
universitario nel loro Paese.
Alle scuole assegnatarie è comunque data la facoltà di richiedere il
prolungamento dell’attività degli assistenti provenienti dalla R.F.
di Germania fino al 31 maggio 2009, su istanza presentata
dall’assistente tedesco interessato. Tali richieste potrebbero
essere prese in considerazione, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio di questo Ministero.
Gli assistenti sono tenuti a presentarsi alla scuola di destinazione
il giorno indicato nella lettera di nomina.
Al termine dell’attività il Dirigente Scolastico dovrà:
- rilasciare all’assistente un attestato con l’indicazione della
data d’inizio e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi
di assenza;
- inviare a questa Direzione Generale una relazione sull’attività
svolta dall’assistente.
Compenso:
All’assistente di lingua straniera viene corrisposto un compenso
mensile, quale contributo economico per la sua permanenza in Italia,
così costituito:
- contributo netto a
carico del MPI.............................................................€
625,00;
- contributo mensile
netto a carico del bilancio dell’Istituto assegnatario::
- per le scuole elementari e secondarie di primo
grado..................................€ 50,00;
- per gli istituti secondari di secondo
grado....................................................€ 100,00.
Si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sul fatto che il
finanziamento ministeriale perverrà alle istituzioni assegnatarie
attraverso gli USR in due soluzioni, rispettivamente per gli ultimi
tre mesi del 2008 e per i restanti mesi del 2009.
La necessità di acquisire da parte degli istituti assegnatari la
comunicazione della effettiva presentazione dell’assistente ed i
tempi morti conseguenti alla fase iniziale di gestione del bilancio
annuale comportano inevitabilmente qualche ritardo
nell’accreditamento del finanziamento. Conseguentemente, è
indispensabile che i dirigenti scolastici siano in grado di
garantire le anticipazioni di cassa occorrenti per corrispondere
alle scadenze previste il compenso dovuto agli assistenti assegnati.
Trattamento delle assenze
Gli assistenti di lingue straniere sono tenuti a svolgere i
propri compiti con impegno ed assiduità.
Gli eventuali periodi di assenza per motivi di salute devono essere
giustificati con idonea documentazione e comunicati al Capo
dell’Istituto entro le ore 10 del primo giorno di assenza.
Dette assenze e quelle per sostenere esami, purché giustificate,
vanno considerate come servizio effettivamente prestato e non
comportano riduzioni del compenso previsto.
Le ore di servizio non prestato per giustificati motivi di famiglia
possono essere recuperate; in caso di mancato recupero sarà operata
una proporzionale riduzione del compenso mensile.
Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se
recuperate) o per sostenere esami, seppur giustificate, non possono
superare n. 30 giorni complessivi
nell’arco dell’anno scolastico. In caso di dimissioni che
intervengano prima della fine dell’anno scolastico, ovvero in caso
di inizio ritardato (per qualsiasi motivo), i trenta giorni di
assenza previsti subiranno una riduzione proporzionale in funzione
del periodo di servizio effettivo.
Le assenze eccedenti tali limiti e le assenze ingiustificate
comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. In tali
casi il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata notizia a questa
Direzione Generale.
Le scuole a cui saranno assegnati gli assistenti di lingua straniera
dovranno offrire loro l’opportuno supporto per l’espletamento delle
pratiche di carattere amministrativo connesse con la loro presenza
di cittadini comunitari sul territorio nazionale previsti dal D.L.vo
30/2007 e per facilitare il reperimento di una sistemazione
logistica.
Ogni eventuale comunicazione in materia di assistenti di lingua
straniera in Italia sarà da questo Ufficio inviata agli Istituti
presso la casella di posta elettronica istituzionale attribuita a
suo tempo da questo Ministero ( codice meccanografico dell’istituto@istruzione.it)
ovvero, a quella indicata in
sostituzione nel modulo di richiesta.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il
Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione
Generale per gli Affari Internazionali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Giunta La Spada
REFERENTI:
Sig. Antonio Santucci tel. 065849 3379
Prof. Emilio Tomassetti tel. 065849 3433
Sig.ra Daniela Petrini tel. 065849 3710
Sig.ra Alessandra Macchione tel. 065849 3764
1Ovvero
una cattedra più uno spezzone (almeno due insegnanti).
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