DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI DELL'ISTRUZIONE
SCOLASTICA
UFFICIO IV
Nota 5 marzo 2007
Prot. n. INT 1563 /4
Oggetto: Richiesta Assistenti di lingua straniera in
Italia. Circolare Ministeriale n. 18 del 12/02/2007. ERRATA CORRIGE
paragrafo "Compenso"
Si precisa che a causa di un mero errore materiale sulla circolare in
oggetto non viene menzionata la periodicità mensile del compenso da
corrispondere all'assistente di lingua straniera in Italia.
Il paragrafo "Compenso" a pagina 6 della circolare citata viene,
pertanto così modificato:
Compenso
All'assistente di lingua straniera viene corrisposto un compenso
mensile, quale contributo economico per la sua permanenza in Italia,
così costituito:
1. contributo netto mensile a carico del MPI € 625,00;
2. contributo netto mensile a carico del bilancio dell'Istituto
assegnatario:
- per le scuole elementari e secondarie di primo grado € 50,00;
- per gli istituti secondari di secondo grado € 100,00.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Giunta La Spada
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI DELL’ISTRUZIONE
SCOLASTICA
UFFICIO IV
Circolare Ministeriale 12 febbraio
2007, n. 18
Prot. N. INT / 1076 / 07 - 4
Oggetto: Richiesta assegnazione di assistenti di
lingue straniere. Anno scolastico 2007/2008
In attuazione dei protocolli esecutivi degli accordi
culturali stipulati dall’Italia con Austria, Belgio, Francia, Regno
Unito, Irlanda, Repubblica Federale di Germania e Spagna questo
Ministero attua ogni anno scambi di assistenti di lingue straniere.
Gli assistenti di lingue straniere in Italia sono, di norma, studenti
universitari iscritti nelle Università dei rispettivi Paesi a corsi di
lingua italiana o romanza. Vengono selezionati nel proprio Paese ed
assegnati da questo Ministero, di concerto con le rappresentanze
istituzionali dei Paesi partner, a istituzioni scolastiche italiane.
Il numero dei posti é determinato annualmente, sulla base di detti
protocolli esecutivi e di eventuali ulteriori intese che possono
intercorrere con i Paesi interessati, tenendo conto delle disponibilità
di bilancio di questo Ministero. Per l’anno scolastico 2007/2008 i posti
di assistente di lingua straniera in Italia saranno, comunque, non meno
di: Austria n. 20 posti; Belgio (Comunità francese) n. 5; Francia n.
125; Regno Unito n. 50; Irlanda n. 3, Repubblica Federale di Germania n.
27; Spagna n. 15.
Presentazione delle richieste da parte delle istituzioni
scolastiche (Modulo
ON-LINE)
Le richieste di assegnazione (registrate al
protocollo dell’Istituto) dovranno essere presentate entro il 15
marzo 2007, tramite l’apposito modulo On-line disponibile sul
sito Intranet di questo Ministero (da compilarsi esclusivamente previa
acquisizione del consenso formale del Dirigente scolastico). Nel caso di
Istituti di istruzione superiore, Istituti Comprensivi, Educandati,
Convitti o altri accorpamenti, la richiesta deve unitaria essere
presentata dall’Istituto principale (sede del Dirigente scolastico).
E’ possibile richiedere un assistente per ognuna delle lingue previste;
anche in caso di richieste multiple va compilato un unico modulo
On-line.
Dopo l’invio On-line del modulo compilato, il sistema
restituirà in formato elettronico “.PDF” la richiesta di assistenti così
presentata (da stampare immediatamente) completa del “numero di
compilazione”, contenente il riepilogo dei dati inseriti. Attesa la
responsabilità assunta sotto il profilo amministrativo-contabile per
l’impegno della scuola a corrispondere la quota integrativa prevista
(vedasi il paragrafo “Compenso” della presente circolare), detta stampa,
regolarmente protocollata e sottoscritta IN VIA ESCLUSIVA dal Dirigente
Scolastico, dovrà essere conservata agli atti dell’istituto.
Per motivi di organizzazione e di gestione della procedura di
individuazione delle scuole assegnatarie non saranno prese in
considerazione richieste presentate con modalità diverse da quella
suindicata.
Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle
richieste, ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel
modulo suddetto dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero
della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per gli Affari Internazionali dell’istruzione scolastica –
Ufficio IV.
Assegnazione condivisa Qualora un Istituto non
raggiunga un minimo di due cattedre per la lingua d’interesse (limite
previsto per l’assegnazione dell’assistente), può richiedere
l’assistente in assegnazione condivisa con un altro Istituto. In tal
caso, entrambi gli istituti sono tenuti a compilare il modulo di
richiesta On-Line indicando rispettivamente i dati relativi al partner
(codice meccanografico dell’Istituto di riferimento e nome del Dirigente
scolastico) nell’apposita sezione. Non saranno prese in considerazione
richieste di assegnazione condivisa presentate da uno solo dei due
Istituti.
Anche in caso di assegnazione condivisa l’attività dell’assistente non
potrà superare il limite stabilito di 12 ore settimanali.
Criteri di individuazione delle scuole
assegnatarie
La scelta definitiva delle scuole a cui verranno
assegnati i posti di assistente di lingua straniera in Italia avverrà
d’intesa con le rappresentanze istituzionali dei Paesi partner in
apposite commissioni miste. L’elenco delle scuole sarà proposto, da
parte italiana, tenendo conto:
- delle assegnazioni effettuate nell’anno scolastico
2006/2007 (a condizione che le scuole abbiano presentato richiesta
di conferma e che non siano già state assegnatarie per più di tre
anni consecutivi), avuto anche riguardo delle mancate prese di
servizio o delle dimissioni sopraggiunte, nonché delle loro
motivazioni;
- del numero di cattedre della lingua straniera per la
quale si richiede l’assistente;
- della distribuzione territoriale;
- della prossimità delle scuole richiedenti alle sedi
universitarie, ovvero alla facilità di raggiungimento di tali sedi
da parte del candidato designato.
L’assegnazione sarà effettuata in sede di commissione mista tenendo
conto, per quanto possibile, anche delle preferenze espresse dai
candidati esteri.Individuazione del docente “tutor”
Al fine di ottenere la massima ricaduta dalla presenza dell’assistente,
è necessario che questi venga chiamato a fornire il proprio contributo
in attività programmate e coordinate.
Sarà cura del Dirigente scolastico individuare, tra i docenti di lingua
straniera con i quali dovrà collaborare l’assistente, un docente “tutor”
a cui affidare le funzioni di inserimento e coordinamento; avrà il
compito di accogliere l’assistente al suo arrivo in Italia ed aiutarlo
nel superamento del possibile isolamento iniziale, favorendone un rapido
e proficuo inserimento nella realtà scolastica e cittadina.
Ulteriori precisazioni
- Gli Istituti che abbiano ottenuto, per l’anno
scolastico 2006/2007, l’assegnazione di un assistente di lingua ed
aspirino ad avvalersi di tale opportunità anche per l’anno
scolastico 2007/2008, dovranno ugualmente farne richiesta, non
essendo previste conferme d’ufficio;
- gli Istituti che siano stati assegnatari di posti di
assistente di una stessa lingua straniera per più di tre anni
consecutivi, non potranno avanzare richiesta di ulteriore conferma;
- non possono presentare richiesta gli Istituti che non
abbiano almeno due cattedre della lingua straniera per la quale si
chiede l’assistente (salvo il ricorso alla sopra menzionata
richiesta di assegnazione condivisa con altro Istituto);
- per motivi di reciprocità, secondo quanto previsto
dagli accordi con i Paesi partner, le scuole Primarie e
Secondarie di I grado potranno richiedere
esclusivamente l’assegnazione di assistenti di lingua francese;
- non possono essere richiesti assistenti per sezioni
sperimentali, indirizzi o corsi per i quali sia prevista la figura
di esperto per la conversazione (classi di concorso: CO31- francese,
CO32 – inglese, CO33 - spagnolo, CO34 - tedesco)
- nel caso in cui motivi imprevisti impediscano
l’utilizzazione dell’assistente per il numero complessivo delle 12
ore settimanali, il Capo dell’Istituto dovrà darne tempestiva
comunicazione alla Direzione Generale per gli Affari Internazionali
dell’istruzione scolastica - Ufficio IV;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge
241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell’Ufficio IV
della Direzione Generale per gli Affari Internazionali
dell’istruzione scolastica .
L’assistente di lingua straniera:
Attività e funzioni:
La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la
finalità di offrire ai nostri studenti sia un modello di lingua viva,
sia l’apporto di una esperienza culturale più vicina, nel tempo, alla
loro. Viceversa rappresenta per l’assistente l’opportunità di
perfezionare gli studi intrapresi in patria sulla lingua e la cultura
italiana.
Il ricambio annuale degli assistenti assicura alle scuole di
destinazione una costante freschezza di linguaggio ed una sempre
rinnovata attualità di lessico e di personale interpretazione culturale.
L’attività degli assistenti si articola in 12 ore settimanali, da
prestare esclusivamente in orario curricolare diurno presso un massimo
di tre sedi diverse. Gli assistenti devono operare secondo le direttive
del docente italiano di lingua straniera, cui spetta il compito di
individuare gli ambiti didattici sui quali questi baseranno le proprie
proposte di conversazione.
Tenuto conto del limitato orario d’obbligo, l’assistente dovrà
collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro.
L’attività degli assistenti non può sostituire quella dei docenti né
sovrapporsi ad essa. Non è compito dell’assistente, ad esempio,
correggere elaborati, dare spiegazioni di natura teorica sulle regole
sintattiche e grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare
vigilanze sulla classe (neanche occasionali).
Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e
non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre
svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua
straniera.
Durata dell’attività:
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2007/2008 i periodi di attività
degli assistenti di lingua straniera in Italia saranno i seguenti:
Paese di provenienza dell’assistente
|
Lingua
|
Durata dell’attività
|
Austria
|
tedesco |
1° ottobre 2007 – 31 maggio 2008 |
Belgio
|
francese |
1° ottobre 2007 – 31 maggio 2008 |
Francia |
francese |
1° ottobre 2007 – 30 aprile 2008 |
Irlanda |
inglese |
1° ottobre 2007 – 31 maggio 2008 |
R.F. di Germania |
tedesco |
1° ottobre 2007 – 31 marzo 2008 (*) |
Regno Unito |
inglese |
1° ottobre 2007 – 31 maggio 2008 |
Spagna |
spagnolo |
1° ottobre 2007 – 31 maggio 2008 |
(*) Nella determinazione della data del 31 marzo 2008 quale data di
chiusura del periodo di attività degli assistenti di lingua tedesca
provenienti dalla R.F. di Germania, si è tenuto conto delle
sollecitazioni in tal senso pervenute dalle autorità tedesche, che
hanno più volte espresso le proprie difficoltà di reperimento di
candidature legate all’apertura del semestre universitario nel loro
Paese.
Alle scuole assegnatarie è comunque data la facoltà di richiedere il
prolungamento dell’attività degli assistenti provenienti dalla R.F.
di Germania fino al 31 maggio 2008, su istanza presentata
dall’assistente tedesco interessato. Tali richieste potrebbero
essere prese in considerazione, compatibilmente con le disponibilità
di bilancio di questo Ministero.
Gli assistenti sono tenuti a presentarsi alla scuola di destinazione
il giorno indicato nella lettera di nomina.
Al termine dell’attività il Dirigente Scolastico dovrà:
- rilasciare all’assistente un attestato con l’indicazione della
data d’inizio e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi
di assenza;
- inviare a questa Direzione Generale una relazione sull’attività
svolta dall’assistente.
Compenso:
All’assistente di lingua straniera viene corrisposto un compenso, quale
contributo economico per la sua permanenza in Italia, così costituito:
- contributo netto a carico del MPI.............................................................€
625,00;
- contributo netto a carico del bilancio
dell’Istituto assegnatario:
- per le scuole elementari e secondarie di primo
grado....................................€ 50,00;
- per gli istituti secondari di secondo
grado....................................................€ 100,00.
Avuto riguardo alla necessità di disporre l’erogazione del
finanziamento solo dopo l’acquisizione della comunicazione da parte
degli istituti assegnatari della effettiva presentazione
dell’assistente e, conseguentemente, dei prevedibili tempi tecnici
occorrenti per l’accreditamento alle scuole del contributo del MPI,
si potrebbe configurare per il mese di ottobre l’esigenza di
provvedere nei termini abituali all’erogazione del compenso,
anticipando sulle disponibilità di cassa dell’istituzione
scolastica.
Trattamento delle assenze:
Gli assistenti di lingue straniere sono tenuti a svolgere i propri
compiti con impegno ed assiduità.
Gli eventuali periodi di assenza per motivi di salute devono essere
giustificati con idonea documentazione e comunicati al Capo
dell’Istituto entro le ore 10 del primo giorno di assenza.
Dette assenze e quelle per sostenere esami, purché giustificate,
vanno considerate come servizio effettivamente prestato e non
comportano riduzioni del compenso previsto.
Le ore di servizio non prestato per giustificati motivi di famiglia
possono essere recuperate; in caso di mancato recupero sarà operata
una proporzionale riduzione del compenso mensile.
Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se
recuperate) o per sostenere esami, seppur giustificate, non possono
superare n. 30 giorni complessivi nell’arco
dell’anno scolastico. In caso di dimissioni che intervengano prima
della fine dell’anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato
(per qualsiasi motivo), i trenta giorni di assenza previsti
subiranno una riduzione proporzionale in funzione del periodo di
servizio effettivo.
Le assenze eccedenti tali limiti e le assenze ingiustificate
comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. In tali
casi il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata notizia a questa
Direzione Generale.
Le scuole a cui saranno assegnati gli assistenti di lingua straniera
dovranno offrire loro, per quanto possibile, l’opportuno supporto
per l’espletamento delle pratiche di carattere amministrativo ed
eventualmente per l’individuazione della sistemazione logistica.
Ogni eventuale comunicazione in materia di assistenti di lingua
straniera in Italia sarà da questo Ufficio inviata agli Istituti
presso la loro casella di posta elettronica istituzionale così
costituita: codice meccanografico istituto@istruzione.it.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il
Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione
Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica.
Firmato IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Giunta La Spada
REFERENTI:
Sig. Antonio Santucci tel. 065849 3379
Prof. Emilio Tomassetti tel. 065849 3433
Sig.ra Daniela Petrini tel. 065849 3710
Sig.ra Alessandra Macchione tel. 065849 3764
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