Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali
Nota 13 febbraio 2003
Prot. n. 2554 /INT/U04
Oggetto: Assistenti di lingue
straniere presso gli Istituti scolastici italiani - anno scolastico
2003/2004
Anche a seguito degli indirizzi dell'Unione, negli
ultimi anni si sono sviluppate in molti Paesi iniziative per favorire e
diffondere la conoscenza delle diverse lingue e culture.
In tale ambito si colloca ed assume particolare
significato lo scambio di assistenti di lingue straniere previsto negli
accordi culturali bilaterali tra il nostro ed alcuni Paesi dell'Unione
Europea ed orientato a facilitare l' apprendimento delle lingue nelle
scuole attraverso il contatto diretto con giovani di lingua madre.
L'esperienza maturata, ampiamente connotata come
molto positiva dalle scuole che hanno usufruito di questa risorsa,
incoraggia il proseguimento ed ogni possibile sostegno all'iniziativa.
Purtroppo le note difficoltà finanziarie, che nelle
attuali circostanze coinvolgono tutti i soggetti pubblici, non
consentono di corrispondere nell'immediato a questa esigenza né alla
pressante richiesta dei Paesi partner per un adeguamento, ormai
indifferibile, del compenso erogato agli assistenti stranieri assegnati
alle scuole italiane.
Buona parte delle rinunce degli assistenti designati,
infatti, è determinata dall'entità del compenso, divenuto inadeguato se
riferito alla difficoltà di reperire un alloggio a costi ragionevoli,
soprattutto nei grandi centri urbani.
Per sopperire a questo inconveniente, si è pervenuti
alla determinazione di prevedere, per ora in via sperimentale, un
limitato contributo da parte delle scuole assegnatarie degli assistenti
stranieri, ai quali esse provvederanno ad erogare, con fondi del proprio
bilancio, un supplemento di compenso in aggiunta a quello finanziato dal
Ministero.
Tale supplemento viene individuato in € 50,00 netti
mensili per le scuole elementari e secondarie di primo grado e di €
100,00 netti mensili per le scuole secondarie di secondo grado. La
presentazione della richiesta di assegnazione comporta implicitamente
l'accettazione irrevocabile degli Istituti a sostenere l'onere di cui
sopra.
L'impegno finanziario richiesto alle scuole, sia per
l'esercizio 2003 sia per l'esercizio successivo, è complessivamente
modesto e peraltro ampiamente contenuto entro i limiti di spesa che le
istruzioni amministrativo-contabili di cui al D.M. n. 44 del 1 febbraio
2001 accordano ai Dirigenti Scolastici.
Si tenga presente, infine, che l'offerta da parte
degli istituti di facilitazioni di vario tipo quali ad esempio
-
alloggio gratuito o a condizioni di favore (presso
la scuola, in ospitalità presso una famiglia o presso strutture messe
a disposizione dagli EE. LL.),
-
accesso totalmente gratuito o a condizioni
favorevoli alla mensa scolastica o convenzionata, ai trasporti locali,
ad impianti sportivi, a spettacoli etc.,
-
benefici di varia natura o facilitazioni erogate
liberamente dagli EE LL o da soggetti privati,
può contribuire ad orientare favorevolmente le scelte della
commissione mista, in sede di assegnazione degli assistenti alle scuole,
nonché l'accettazione da parte dei candidati incaricati. Di tali
eventualità è possibile far cenno sul modulo di domanda on-line.
Si ringraziano i colleghi Dirigenti per l'attenzione che vorranno
prestare all'allegata lettera circolare, sia personalmente, sia nel
portarla a conoscenza dei docenti di lingue straniere dell'istituzione
scolastica diretta.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Giunta La Spada
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali
Circolare Ministeriale 13 febbraio
2003, n. 20
Prot. n. 2555 /INT/U04
Oggetto: Richiesta assegnazione di
assistenti di lingue straniere. Anno scolastico 2003/2004
In esecuzione dei protocolli culturali stipulati
dall'Italia con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda,
Repubblica Federale di Germania e Spagna questo Ministero attua ogni
anno scambi di assistenti di lingue straniere.
Gli assistenti di lingue straniere in Italia sono,
per lo più, studenti universitari iscritti nelle Università dei
rispettivi Paesi a corsi di lingua italiana o romanza.
Essi vengono selezionati nel proprio Paese e sono
assegnati da questo Ministero, di concerto con le rappresentanze
istituzionali dei Paesi partner, a scuole statali italiane.
Il numero dei posti é determinato annualmente, sulla
base di detti protocolli culturali, tenendo conto delle disponibilità di
bilancio di questo Ministero.
Per l'anno scolastico 2003/2004 i posti di assistente
di lingua straniera in Italia sono i seguenti: Austria n. 15; Belgio
(Comunità francese) n. 5; Francia n. 124; Regno Unito n. 20; Irlanda n.
3, Repubblica Federale di Germania n. 27; Spagna n. 10.
Modalità di presentazione delle richieste
(Modulo ON-LINE)
Le richieste di assegnazione (registrate al protocollo dell'Istituto)
dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2003, tramite
l'apposito modulo On-line disponibile sul sito Intranet di questo
Ministero. Al termine dell'inserimento dei dati, la relativa stampa,
debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, dovrà essere conservata
agli atti dell'Istituto. Per motivi di organizzazione e di gestione
della procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non
saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità
diverse da quella suindicata. Ogni successiva variazione rispetto a
quanto indicato nel modulo suddetto dovrà essere tempestivamente
comunicata alla Direzione Generale per le Relazioni Internazionali -
Ufficio IV.
Assegnazione condivisa
Qualora un Istituto non raggiunga il minimo previsto di due cattedre
della lingua interessata, può richiedere l'assistente in assegnazione
condivisa con un altro Istituto. In tal caso sono tenuti entrambi a
compilare il modulo di richiesta On-Line indicando rispettivamente,
nello spazio previsto, i dati relativi al partner.
Non saranno prese in considerazione richieste di assegnazione condivisa
presentate da un solo Istituto.
In nessun caso l'attività dell'assistente potrà superare il limite
stabilito di 12 ore settimanali.
Istituti Superiori ed Istituti Comprensivi
La richiesta di assegnazione di assistenti di lingua straniera per
Istituti, corsi, sezioni o indirizzi facenti parte di Istituti
denominati "Istituti di Istruzione Superiore" o "Istituti di Istruzione
Comprensivi", deve essere formulata dall'Istituto principale (il cui
codice meccanografico prevede, dopo la sigla della provincia,
rispettivamente, la sigla "IS" o "IC") e non dalle singole componenti.
L'Istituto principale, in caso di assegnazione, fungerà da riferimento
nel coordinamento didattico e nella gestione amministrativa delle
pratiche connesse all'attività dell'assistente. Ad uno stesso Istituto
Superiore o Comprensivo non può essere assegnato più di un assistente
della stessa lingua.
Più componenti di uno stesso Istituto Superiore o Comprensivo possono
condividere l'attività dell'assistente soltanto se ubicate nella stessa
località (o in località viciniori) e, comunque, complessivamente per non
oltre le 12 ore settimanali previste.
Criteri di individuazione delle scuole
assegnatarie
Premesso che la scelta definitiva delle scuole a cui verranno assegnati
i posti di assistente di lingua straniera in Italia avverrà d'intesa con
le rappresentanze istituzionali dei Paesi partner in apposite
commissioni miste, si precisa che l'elenco delle scuole sarà proposto da
parte italiana tenendo conto:
-
delle assegnazioni effettuate nell'anno scolastico
2002/2003 (a condizione che le scuole abbiano presentato richiesta di
conferma e che non siano già state assegnatarie per più di tre anni
consecutivi), avuto anche riguardo delle mancate prese di servizio o
delle dimissioni sopraggiunte, nonché delle loro motivazioni;
-
del numero di cattedre della lingua straniera per
la quale si richiede l'assistente;
-
della distribuzione territoriale;
-
della prossimità delle scuole richiedenti alle sedi
universitarie, ovvero alla facilità di raggiungimento di tali sedi da
parte del candidato designato.
L'assegnazione sarà effettuata in sede di commissione
mista tenendo conto, per quanto possibile, anche delle preferenze
espresse dai candidati esteri.
L'assegnazione dei posti di assistente verrà comunicata soltanto alle
scuole selezionate
Individuazione del docente "tutor" Al
fine di ottenere la massima ricaduta dalla sua presenza, è necessario
che l'assistente venga chiamato a fornire il proprio contributo in
attività programmate e coordinate.
Sarà cura del Dirigente scolastico individuare, tra i docenti di lingua
straniera con i quali dovrà collaborare l'assistente, un docente "tutor"
a cui affidare le funzioni di coordinamento ed il compito di aiutare
l'assistente a superare il possibile isolamento iniziale, favorendone un
rapido e proficuo inserimento nella realtà scolastica e cittadina.
Ulteriori precisazioni
-
Gli Istituti che abbiano ottenuto, per l'anno
scolastico 2002/2003, l'assegnazione di un assistente di lingua ed
aspirino ad avvalersi di tale opportunità anche per l'anno scolastico
2003/2004, dovranno ugualmente farne richiesta, non essendo previste
conferme d'ufficio;
-
gli Istituti che siano stati assegnatari di posti
di assistente della stessa lingua straniera per più di tre anni
consecutivi, non potranno avanzare richiesta di ulteriore conferma;
-
per motivi di reciprocità, le scuole Elementari e
Secondarie di I grado potranno richiedere esclusivamente
l'assegnazione di assistenti di lingua francese;
-
gli Istituti non possono presentare richiesta di
assistenti per sezioni sperimentali, indirizzi o corsi per i quali sia
prevista la figura degli esperti per la conversazione (classi di
concorso: CO31- francese, CO32 -inglese, CO33 - spagnolo, CO34 -
tedesco);
-
nel caso in cui motivi imprevisti impediscano
l'utilizzazione dell'assistente per il numero complessivo delle 12
ore, il Capo dell'Istituto dovrà darne tempestiva comunicazione alla
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali - Ufficio IV;
-
il Responsabile del procedimento, ai sensi della
Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell'Ufficio IV
della Direzione Generale per le Relazioni Internazionali.
L'assistente di lingua straniera:
Attività e funzioni:
La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la
finalità di offrire agli studenti sia un modello di lingua viva, sia
l'apporto di una esperienza culturale più vicina, nel tempo, alla loro.
Viceversa rappresenta per l'assistente l'opportunità di perfezionare gli
studi intrapresi in patria sulla lingua e la cultura italiana.
Gli assistenti, diversi ogni anno, portano alla scuola ove sono
destinati una costante freschezza di linguaggio ed una sempre rinnovata
attualità di lessico e di personale interpretazione culturale.
L'attività degli assistenti nelle scuole di destinazione si articola in
12 ore settimanali, da prestare esclusivamente in orario curricolare
diurno.
Gli assistenti devono operare secondo le direttive del docente italiano
di lingua straniera, cui spetta il compito di individuare gli ambiti
didattici sui quali l'assistente baserà le proprie proposte di
conversazione.
Tenuto conto del limitato orario d'obbligo, l'assistente dovrà
collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro.
L'attività degli assistenti non può sostituire quella dei docenti né
sovrapporsi ad essa. Non è compito dell'assistente, ad esempio,
correggere elaborati, dare spiegazioni di natura teorica sulle regole
sintattiche e grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare
vigilanze sulla classe (neanche occasionali).
Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e
non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre
svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua
straniera.
Durata dell'attività:
L'attività degli assistenti inizierà il 1° ottobre 2003 e
terminerà il 30 aprile 2004, per gli assistenti provenienti dalla
Francia ed il 31 maggio 2004 per gli assistenti provenienti dagli
altri Paesi.
Gli assistenti sono tenuti a presentarsi alla scuola di destinazione il
giorno indicato nella lettera di nomina.
Al termine dell'attività il Dirigente Scolastico
dovrà:
- rilasciare all'assistente un attestato con
l'indicazione della data d'inizio e fine dell'attività, nonché degli
eventuali periodi di assenza;
- inviare a questa Direzione Generale una relazione sull'attività
dell'assistente.
Compenso: Considerata l'impossibilità,
nella fase attuale, di provvedere ad un adeguamento, peraltro
improcrastinabile, del compenso, questo sarà così costituito:
- contributo netto a carico del MIUR di € 547,44;
- contributo netto a carico del bilancio dell'Istituto assegnatario di €
50,00 per le scuole elementari e secondarie di primo grado e di € 100,00
per gli istituti secondari di secondo grado.
Trattamento delle assenze:
Gli assistenti di lingue straniere sono tenuti a svolgere i propri
compiti con impegno ed assiduità. Gli eventuali periodi di assenza per
motivi di salute devono essere giustificati con idonea documentazione e
comunicati con la massima tempestività al Capo dell'Istituto.
Dette assenze e quelle per sostenere esami, purché giustificate, vanno
considerate come servizio effettivamente prestato e non comportano
riduzioni del compenso previsto. Le ore di servizio non prestato per
giustificati motivi di famiglia possono essere recuperate; in caso
contrario sarà operata una proporzionale riduzione del compenso mensile.
Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia o per sostenere
esami, seppur giustificate, non possono superare n. 30 giorni
complessivi nell'arco dell'anno scolastico.
Qualora le assenze abbiano una durata superiore ai limiti sopraindicati,
il Dirigente Scolastico dovrà dare immediata notizia di tale circostanza
a questa Direzione.
Le assenze ingiustificate comportano una proporzionale riduzione del
compenso mensile.
Le scuole a cui saranno assegnati assistenti di lingua straniera sono
invitate a fornire loro l'ausilio necessario per l'espletamento delle
pratiche di carattere amministrativo e, possibilmente, per
l'individuazione della sistemazione logistica.
F.to IL DIRETTORE GENERALE
- Antonio GIUNTA LA SPADA -