Telefax 1 febbraio 2000

Prot. n. D1/833

Oggetto: C.M. n.22 (prot. n.D1/663) del 24.01.2000: corsi per il conseguimento dell'idoneità o abilitazione - O.M. 153/99 - esami finali

A parziale rettifica di quanto comunicato al punto 4 della C.M. citata in oggetto, si precisa che al personale assunto con contratto a tempo determinato, che partecipa alle prove scritte dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, deve essere concesso il il permesso non retribuito previsto dall'art.25 del C.C.N.L. sottoscritto il 04.08.1995, che richiama espressamente il precedente art. 21, comma 1.


 

Circolare Ministeriale 24 gennaio 2000, n. 22

Prot. n.D1/663

Oggetto: Corsi per il conseguimento dell'idoneità o abilitazione - O.M. 153/99 - Esami finali

Considerato che su tutto il territorio nazionale sono ormai avviate o in corso di definizione le attività relative ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione ai sensi della legge 124/99 e dell'O.M. 153/99 si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di massima relative alle operazioni conclusive ed agli esami finali.

1. Sessioni di esami - periodo di svolgimento

Nel richiamare le disposizioni dettate con le precedenti CC.MM. si ritiene opportuno, anche per garantire una necessaria omogeneità di comportamento ed un migliore coordinamento con le parallele procedure concorsuali, che le sessioni di esame vengano fissate in ciascuna provincia al più tardi tra il 20 febbraio e il 10 marzo. Tale indicazione, in linea con la tempistica già indicata nella C.M. n. 250 del 21 ottobre 1999, si giustifica anche con la circostanza che, in tale periodo, non sono state appositamente programmate prove scritte del concorso a cattedre.

Naturalmente le SS.LL. valuteranno in base all'eventuale anticipata conclusione dei corsi rispetto al periodo indicato, di far svolgere gli esami con tempistica diversa.

Per quanto concerne eventuali richieste di rinvio della prova scritta per gravi e documentati motivi di salute si rimette alla valutazione discrezionale delle singole commissioni la possibilità di prevedere un'unica data per la prova suppletiva il cui svolgimento dovrà comunque avvenire non oltre 10 giorni dalla data prevista per la sessione normale.

Stessi criteri potranno essere utilizzati in caso di richieste di rinvio della prova orale che potrà essere differita entro gli stessi termini.

2. Ammissione agli esami finali - Tassa di abilitazione

Le SS.LL. avranno cura di verificare l'ammissibilità dei candidati agli esami in termini di requisiti di ammissione ai corsi previsti dall'art. 2 dell'O.M. e, su segnalazione del coordinatore, per quanto concerne i limiti di assenze consentiti ai sensi dell'art. 9, 1° comma, procedendo nel caso alle eventuali esclusioni o sciogliendo definitivamente le riserve sulla ammissibilità stessa dei candidati.

Per quanto concerne il pagamento della tassa di ammissione agli esami di cui all'art. 10 dell'O.M., si precisa che non sono tenuti al versamento coloro che, beninteso, per la stessa classe di abilitazione o ambito disciplinare abbiano già adempiuto al versamento in occasione della partecipazione al concorso a cattedre. In tal caso andrà esibita copia dell'avvenuto versamento. Diversamente, al momento di sostenere gli esami i candidati dovranno esibire la ricevuta del versamento effettuato.

3. Composizione Commissioni

Si rimanda alle disposizioni specifiche previste nell' art.8, comma 3, dell'O.M. 153/99.

Ogni candidato dovrà essere esaminato dai docenti o esperti che hanno insegnato sia nel modulo di base che specifico, ivi compresi gli eventuali docenti di sostegno o di lingua straniera per le scuole elementari.

4. Svolgimento delle prove

Per quanto attiene lo svolgimento della prova scritta si deve fare riferimento alla normativa di carattere generale contenuta nel D.P.R. n. 487/1994.

Si ritiene che, sia per i partecipanti alla prova scritta, che per i componenti la Commissione esaminatrice, debba essere concesso, rispettivamente, il permesso retribuito previsto dall'art. 21, comma 1, del C.C.N.L. e l'esonero dal servizio per il giorno fissato per la prova.

Si ritiene, inoltre, in assenza di specifiche previsioni normative o regolamentari, che la prova scritta possa avere una durata, da decidere da parte delle singole commissioni, non inferiore alle 5 (cinque) ore. Si richiamano a tal proposito le disposizioni contenute nell' art. 9 dell'O.M. con l'avvertenza che il giudizio delle Commissioni dovrà essere formulato, obbligatoriamente, in termini di motivato giudizio di ammissione o non ammissione.

Per gli ammessi alla prova orale il giudizio finale scaturisce dalla valutazione complessiva della prova scritta e della prova orale. Il punteggio attribuito dovrà quindi riferirsi ad una valutazione complessiva e bilanciata delle due prove.

Al termine di ciascuna giornata destinata alle prove orali la commissione provvede alla pubblicazione, nei locali dove si è svolta la prova, dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto le prove con l'indicazione accanto a ciascun nominativo, del punteggio complessivo ottenuto nelle due prove. Successivamente al termine della intera sessione di esami la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio aggiuntivo (v. punto 6) ai candidati, procedendo alla pubblicazione degli elenchi secondo le disposizioni contenute dall'art. 10 dell'O.M.

5. Prova integrativa per la lingua straniera nella scuola elementare

Nel punteggio finale complessivo per il conseguimento dell'idoneità si dovrà aggiungere il punteggio specifico ( i cui criteri di attribuzione dovranno essere preventivamente stabiliti dalla Commissione) attribuito con il giudizio di idoneità specifica per l'insegnamento della lingua straniera.

Al candidato che già raggiunge il massimo della votazione nel corso delle prove, ovviamente nessun punteggio aggiuntivo potrà essere attribuito.

6. Valutazione del punteggio aggiuntivo

A parziale rettifica di quanto precisato nella C.M. 215 dell'8/9/99 il punteggio aggiuntivo, anche per i corsi svolti per gli ambiti disciplinari, dovrà essere distintamente attribuito in relazione al servizio prestato nelle classi di concorso. Pertanto per gli ambiti dall'1 al 6, alla votazione complessiva ottenuta nelle prove sostenute per le classi di concorso costituenti l'ambito (che sarà identica per entrambe) si aggiungerà in ciascuna delle classi l'eventuale ulteriore punteggio in base alla corrispondenza del servizio. In questi casi, pertanto, il candidato conseguirà due abilitazioni con differenti punteggi in conseguenza della diversa valutazione del servizio.

Nei corsi per le classi singole, anche in quelle relative ad abilitazioni che prevedono corrispondenze automatiche con altre (ad es. classe 52/A) il voto finale dell'unica abilitazione sarà comunque quello corrispondente alla somma del punteggio complessivo delle prove e del servizio aggiuntivo eventualmente prestato nella classe.

Resta inteso che il punteggio aggiuntivo potrà essere riferito anche a servizi prestati in periodi antecedenti al limite iniziale, previsto dalla legge 124/99 per il requisito di servizio, mentre il termine finale resta fissato alla data del 25/5/99.

A tal fine al candidato ammesso alla prova orale sarà assegnato un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali titoli di servizio non documentati in sede di presentazione della domanda di partecipazione ai corsi.

7. Prove scritte di lingua straniera

Si ritiene necessario, in analogia con quanto previsto con le parallele procedure concorsuali che la prova di esame scritta per le classi di concorso di lingua straniera avvenga nella lingua per cui ci si abilita, almeno per la parte riguardante le tematiche attinenti gli argomenti specifici della didattica.

8. Certificato di abilitazione

Si fa riserva di dettare, entro breve termine, ulteriori disposizioni sui modelli da adottare per certificare le abilitazioni conseguite.



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