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Circolare Ministeriale 23 gennaio 1980, n. 22

Oggetto: Organizzazione e coordinamento periferico del servizio di educazione fisica

Lo sviluppo delle attività motorie e dello sport nella scuola, connesso con la crescita della domanda proveniente dai giovani e dalle famiglie, e il conseguente sviluppo degli adempimenti richiesti nell'ambito dei provveditorati agli studi, hanno portato negli anni ad una crescente valorizzazione della figura del "coordinatore di educazione fisica e sportiva", figura per la quale la prassi ha coniato pure l'anzidetta definizione di qualifica, oramai entrata nell'uso corrente. Alla realtà di fatto, tuttavia, non ha corrisposto una evoluzione della legislazione, sicché l'unica disposizione legislativa sull'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio in argomento rimane quella contenuta nelle brevi enunciazioni dell'art. 9 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Sembra opportuno, quindi, fornire in via amministrativa qualche indicazione supplementare sulla nomina, il ruolo professionale e i compiti del coordinatore nell'ufficio scolastico provinciale, integrando e aggiornando concetti e istruzioni che in passato hanno già costituito oggetto di circolari ministeriali (vedi da ultima la C.M. 3 dicembre 1964, n. 438).

La scelta del coordinatore, com'è noto, può cadere o su un preside o su un professore di ruolo di educazione fisica; ma soltanto quest'ultimo, se nominato, può essere dispensato in tutto o in parte dal servizio nella scuola di titolarità. Questa diversità di situazioni va tenuta presente quando si tratti di procedere alla nomina del coordinatore, in relazione all'ampiezza degli impegni connessi, nell'ambito provinciale, con l'organizzazione e lo svolgimento del servizio in parola. Né va trascurata la considerazione che l'intento del Legislatore, nel formulare l'art. 9 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, è stato evidentemente quello di fornire ai provveditori agli studi la possibilità di avvalersi di un collaboratore avente specifica competenza professionale in un settore nel quale essi generalmente non possiedono conoscenze tecniche approfondite. Sia ben chiaro che quanto è detto sopra non intende - e non potrebbe - limitare l'area di discrezionalità che la legge assegna al provveditore, ma fornirgli spunto di riflessione nel momento in cui si accinge a compiere la sua scelta. Sotto questo profilo e nell'ambito del buon uso di una potestà amministrativa, a giudizio del Ministero, la nomina di un preside si giustificherebbe soltanto nei riguardi di persona che, per disponibilità di tempo, fosse in grado di assolvere a tutti gli impegni connessi alla funzione, e per competenza personale, fosse in grado di padroneggiare una tematica specifica qual è quella dell'educazione fisica e sportiva.

Proprio l'esigenza di una rigorosa qualificazione professionale porta a suggerire che nei casi in cui, essendo vacante il posto, occorra procedere alla nomina del coordinatore, questa si basi anzitutto sulla comparazione oggettiva dei titoli posseduti dai candidati. In questo quadro, è certamente da richiedersi l'esperienza di un effettivo periodo d'insegnamento; ma l'anzianità di servizio non può costituire titolo unico o schiacciante di una valutazione che deve tenere nel debito conto tutti gli elementi che valgano ad assicurare la presenza del tipo e del livello di preparazione richiesto. In via analogica, fornisce spunto in proposito l'art. 41 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che individua tre aree di competenza valide nella collaborazione tecnica all'autorità amministrativa: quella pedagogica-didattica; quella specifica in relazione al settore nel quale si deve operare; quella della conoscenza degli ordinamenti scolastici. Al riscontro di questi titoli documentati deve aggiungersi, infine, nel giudizio conclusivo del provveditore agli studi, una valutazione d'attitudine personale all'incarico, di cui sono componenti anche la stima e il prestigio goduti fra i colleghi.

La legge attribuisce personalmente al provveditore agli studi la responsabilità del coordinamento dei servizi periferici di educazione fisica e sportiva, nel quadro della cura del buon andamento didattico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative della provincia. Ne consegue che il coordinatore, allo stato attuale della legislazione, ha essenzialmente compiti di proposta, parere, consulenza nei riguardi del provveditore agli studi in ciò che attiene ai servizi medesimi. L'ampiezza di questi ed esigenze organizzatorie dell'ufficio, tuttavia, possono suggerire l'opportunità dell'affidamento in via ordinaria al coordinatore, attraverso atto di delega, della trattazione di affari dello svolgimento di compiti segnatamente nelle materie seguenti, ferma restando al provveditore agli studi la definitiva competenza decisionale e l'adozione dei conseguenti atti formali, nonché la riserva di personale esame delle questioni di principio, e di quelle che investono le strategie di spesa e l'indirizzo generale della materia:

1) esame sotto il profilo tecnico dei programmi formulati dai distretti per il potenziamento delle attività sportive destinate agli alunni, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

2) rapporti con le autorità regionali in tema di promozione di attività sportive d'interesse dei giovani in età scolare, e di realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, nell'ambito di quanto è previsto nella lett. b) dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

3) assistenza e collaborazione, ove richieste dagli organi collegiali della scuola, nelle attività di aggiornamento sull'educazione fisica e sportiva del personale direttivo e docente, salve le competenze proprie degli ispettori tecnici;

4) accertamenti relativi allo svolgimento dell'insegnamento dell'educazione fisica mediante visita alle scuole, secondo quanto è previsto nell'ultimo comma dell'art. 119 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 citato, in attesa che sia formulato l'elenco di cui alla stessa norma;

5) vigilanza, nei modi di cui sopra, sull'effettivo svolgimento delle ore complementari di avviamento alla pratica sportiva;

6) organizzazione delle attività e delle manifestazioni sportive interscolastiche nell'ambito provinciale;

7) consulenza tecnica agli enti e istituzioni interessati alla costruzione, adattamento, gestione di palestre e impianti sportivi scolastici o aperti all'uso degli alunni;

8) assistenza tecnico-didattica ai presidi e ai direttori didattici per l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria e secondaria.

In ogni caso, per chiarezza di rapporti nell'ufficio, è preferibile che l'attribuzione della delega e l'eventuale modifica della delega stessa risultino da atti scritti firmati dal provveditore agli studi. Restando inteso che, per la natura dei compiti svolti e per la scelta fiduciaria operata, il coordinatore è alle dirette e immediate dipendenze del provveditore agli studi, al quale personalmente risponde, anche in quel che concerne i tempi di svolgimento del lavoro e l'accertamento della presenza in servizio, con modalità appropriate rispetto al tipo d'attività che spesso può svolgersi fuori della sede del provveditorato.

Poiché la legge non indica termine di durata della nomina, l'incarico di coordinatore deve intendersi conferito a tempo indeterminato; cioè fino a quando non sopravvenga un successivo atto formale del provveditore agli studi che sollevi la persona dall'incarico stesso. In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, deve intendersi che tale atto va adeguatamente motivato. Per converso deve intendersi pure che eventuali dimissioni del coordinatore potranno divenire operanti soltanto dopo che siano state accettate dal provveditore agli studi.

Le indicazioni sopra esposte non possono certo considerarsi esaustive in ordine a materia che richiederebbe più organica e precisa disciplina con lo strumento della legge. Esse intendono soprattutto richiamare l'attenzione dei provveditori agli studi sull'esigenza di assicurare la massima possibile funzionalità dell'ufficio scolastico provinciale in area che, ogni giorno di più, viene assumendo rilievo nel quadro dell'azione educativa della scuola. Il risultato ultimo, comunque, resta legato allo spirito di collaborazione che deve regnare fra il provveditore agli studi e il suo immediato collaboratore nella materia in argomento. E non è dubbio che la chiarezza di stato e di rapporti sono presupposto indispensabile perché si realizzi tale spirito di collaborazione. In tal senso muove la presente circolare, sulla cui intelligente interpretazione e applicazione il Ministero confida.


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