Circolare Ministeriale 1 febbraio 1999, n. 24
Prot. n. 1286/B/1/AOggetto: Chiarimenti e integrazioni alla C.M. n. 462 del 25-11-1998
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e integrazioni alla Circolare ministeriale n. 462 su aspetti e profili significativi dell'esame di stato, legati in particolare alle operazioni di formazione e di abbinamento delle commissioni:
1) - Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure
di cui ai punti A - B - C - D - pag. 7 della citata Circolare, qualora per difficoltà
obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da
abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti
sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di
studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche
quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi
o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi
l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso
coincidenti siano una sola.
La fase in questione potrà precedere quella dell'abbinamento tra classi - commissioni
operanti in province diverse.
Ovviamente la soluzione ultima praticabile (e solo per gli istituti statali) rimane sempre
quella della costituzione di una commissione a se stante, con la componente esterna
nominata unicamente in funzione di tale commissione (pag. 8 - 2° cpv. della C.M. n. 462).
2) E' appena il caso di precisare che il criterio di cui al punto 1) si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di istituti statali, nonchè in presenza di classi articolate.
3) Lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4), nonchè in presenza di classi articolate.
4) Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento, i
candidati esterni che trovino possibilità di assegnazione solo a classi sperimentali
devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di
sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si
seguono i criteri fissati per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia
esterni che interni.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune
operano, in sede di esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati,
in modo che risulti rispettata la pariteticità nella composizione delle commissioni.
5) L'indicazione di cui alla lettera e) pag. 9 della ripetuta C.M. n.
462 secondo la quale per le classi in cui vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse, i commissari interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i
diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni, vale anche per i gruppi di studenti che
seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi e per le classi nelle quali
l'educazione fisica viene insegnata per squadre.
Con l'occasione si precisa che quanto disposto nel paragrafo "personale obbligato
alla presentazione della scheda" è da intendersi come non vincolante per i docenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale e per i docenti in semiesonero sindacale, i quali,
pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda per la partecipazione
agli esami. I medesimi, viceversa, possono essere designati a svolgere la funzione di
commissari interni.
Le SS.LL. vorranno comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore.