Circolare Ministeriale 2 febbraio 2000, n. 25
Prot. n. 46755/BL
Oggetto: Congedo per adozione o affidamento preadottivo
Si trasmette per opportune conoscenza la lettera n. 3280/10 dei 4 gennaio 2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - in seguito ad un quesito formulato da questa amministrazione, ha fornito alcuni chiarimenti alla fruizione, da parte dei dipendenti che abbiano un minore straniero in affidamento, di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione (art. 39-quater - comma 1 lett. c) legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1 998, n. 476).
In particolare, con la note sopra citata, il Dipartimento per la funzione pubblica ha precisato
- che il congedo in questione, essendo previsto da specifiche disposizioni di legge in tema di adozione di minori stranieri, č cumulabile con altre forme di congedo disciplinate dalla normative vigente
- che detti periodi di astensione non sono retribuiti (art. 31 - comma 3 - lett. n) della legge 4 maggio 1983 n. 184 come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476)
- che tale congedo pub essere fruito da entrambi i genitori, quando sia richiesta, ai fini dell'adozione la contemporanea permanenza degli stesso nello Stato straniero.
Lettera n. 3280/10 del 4 gennaio 2000 (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Si riscontra la vs. note n. 38783/1999 con la quale si chiede a questo Dipartimento l'avviso interpretativo concernente l'art. 39 quater comma · 1 lett. c della legge n. 476/1998:
Specificatamente si richiede a quale istituto, il congedo indicato in oggetto possa essere assimilato; viene prospettata inoltre nel quesito, la problematica riguardante il trattamento economico da riconoscere al dipendente in corrispondenza di tale permesso.
Al riguardo, preme precisare che l'istituto giuridico in argomento non deve essere assimilato ad alcun altra fattispecie essendo previsto da una specifica disposizione di legge.
Per quanto attiene il trattamento economico si evidenzia che la stessa legge (all'art. 31 comma 3° lett. n) dispone che detti periodi di astensione dal lavoro siano da ritenersi non retribuiti.
Infine, in ordine alla concedibilitą del permesso ad entrambi i genitori sembra potersi sostenere che la norma nulla opponga a tale possibilitą, quando la contemporanea permanenza dei suddetti sia richiesta ai fini dell'adozione nello Stato straniero.