Dipartimento per L'Istruzione
Circolare ministeriale 23 febbraio 2004,
n. 25
Prot. n. 371
Oggetto: Collocamenti fuori ruolo
e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione
del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
Anno scolastico 2004/2005.
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8,
nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo
n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali
modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti
connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale
docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente
di 500 unità di dirigenti scolastici e personale docente
da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica
per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e
personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo
di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
- agli enti e alle associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti;
- alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del
personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché
agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca
educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori
ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni,
gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le
istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale
e artistico, con oneri interamente a loro carico,
possono richiedere, in aggiunta al contingente di cento unità,
comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di
dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale
della stessa tipologia di personale presso le Università
degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con
oneri interamente a carico dell'Istituzione richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo
di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori
ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come
servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di
stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione
del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella
legge 27 ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore ad un quinquennio,
a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della
cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando,
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del
provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni
dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi
del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26
della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi
non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro
in ruolo o alla cessazione del comando hanno priorità di
scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite
in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia
di mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale
presta servizio avranno cura di comunicare le assenze direttamente
al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del
docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8, II E III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti,
le richieste di assegnazione per l'anno scolastico 2004/2005 di
cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate
al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il personale
della scuola - (ex Ufficio VII) - V.le Trastevere, 76/A - 00153
Roma - e prodotte entro il 20 marzo 2004.
A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata
la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività
svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno scolastico
2002/03 e nell'anno scolastico in corso (2003/04).
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà
inviata all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla
sede di titolarità del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico
nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2004/2005,
sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità
o di incarico del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni
e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno
presentare alla sopracitata Direzione Generale - (ex Ufficio VII)
ed al competente ufficio scolastico regionale una relazione nella
quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale
assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA,
CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente
da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività
di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a
condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo
di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di
iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento
sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora
istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo
provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione
sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto
articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente
da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni,
possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato
i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si
riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua
nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi
effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi
di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche
per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare corsi
di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima,
anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre
2004) ovvero non oltre, comunque, il 30 settembre 2004. La frequenza
dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione
dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato
presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato.
Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività
svolta, richiedono più unità di personale, devono
indicarne lo stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non
saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le
richieste pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale
e comportano il collocamento fuori ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA'
ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
EDUCATIVA E DIDATTICA
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della
formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere
concesse nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente
da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni,
dovranno contenere i seguenti elementi:
il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione
completa dell'istituzione;
il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli
obiettivi che si intendono conseguire;
il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero
delle unità richieste deve essere correlato alla struttura
ipotizzata per la ricerca;
l'ordine di priorità del personale richiesto;
la particolare qualificazione professionale in possesso del personale
richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata
o da attivare;
gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto
(struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già
disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;
periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà
essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti
cooperativi è indispensabile anche il documento attestante
la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio
del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo
25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non
saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le
richieste pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI
DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO,
PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE
ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale
n. 100 del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi
secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo
26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della
scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di
spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni
stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento
per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola
- (ex Ufficio VII) - V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma - entro
il 20 marzo 2004.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO,
PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE
E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.
ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98
le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione
superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi,
nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che
svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo
della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere,
con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata
annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo
2004 esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio
scolastico regionale individuato in base alla sede di titolarità
o di incarico del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale
dell'ufficio scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli
altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio
di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata
la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale
deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà
ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente
l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi.
Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente,
degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni
e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico,
l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare
chiaramente dalla richiesta. Le assegnazioni disposte a norma del
presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento
in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente
circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa
può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it)
e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo |