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Dipartimento per L'Istruzione
Prot. n. 372 Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2004/2005. 1) PREMESSA L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n.30 del 9 febbraio 1999, del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni. Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
2) CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale e agli Uffici scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n.71 del 13 aprile 2001, che ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato 1). Con separato provvedimento il contingente assegnato ai Dipartimenti viene ripartito tra gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi, così come definiti con D.P.R. 11 agosto 2003, n.319, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni territoriali definite con proprio atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000, assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2004.
L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli uffici entro il giorno 8 aprile 2004. Al fine di favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it) una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di questo Ministero. Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005, devono essere inviate all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il giorno 8 maggio 2004. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati,
a un solo ufficio centrale o regionale.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali. Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano
i seguenti: titoli culturali: diplomi e lauree
posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera
di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca,
contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa,
articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali; titoli
professionali: incarichi svolti all'interno dell'amministrazione
dell' istruzione, dell'università e della ricerca e delle
istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca,
sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono
coinvolti Università, I.N.D.I.R.E, I.N.VAL.S.I., I.R.R.E.,
centri di ricerca e formazione, ecc. Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica. I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005 sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato. L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza. Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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