DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Circolare Ministeriale 14 febbraio
2005, n. 28
Prot. n. 302/Dip/Segr.
Oggetto: Assegnazioni di dirigenti
scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica.
Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2005/2006
1) PREMESSA
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica
possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il
personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e
professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento
unità, determinato con decreto interministeriale n.30 del 9 febbraio
1999. Il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della
normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a
permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per
l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni.
Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, sembra opportuno far riferimento, in
relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle
seguenti aree:
-
area di sostegno e supporto alla didattica , in
relazione all'attuazione dell'autonomia (supporto alla pianificazione
dell'offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di
innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari ordini di
scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e
aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di
valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere
internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo ecc.);
-
area di supporto per l'attuazione dell'autonomia
nel territorio (documentazione, consulenza, iniziative di sportello,
monitoraggio ecc.);
-
area di sostegno alla persona e alla partecipazione
studentesca (educazione degli adulti, educazione alla salute,
integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap, pari
opportunità donna-uomo, dispersione scolastica, consulte provinciali
degli studenti, attività complementari e integrative);
-
area di raccordo interistituzionale (rapporti
scuola lavoro, istruzione e formazione superiore integrata, rapporti
col territorio);
-
area gestionale e organizzativa, compreso il
supporto informatico (organizzazione degli organi collegiali,
attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).
2. CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti
utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive 500 unità. Il
suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale -
Dipartimento per l'Istruzione e agli Uffici Scolastici Regionali
rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal piano di
ripartizione fissato con la circolare n.71 del 13 aprile 2001, che, ad
ogni buon fine, si allega alla presente (allegato
1). Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per
l'Istruzione ripartirà il contingente dell'Amministrazione Centrale tra
i Dipartimenti che, a loro volta, provvederanno a ripartire il numero
delle unità assegnate tra gli Uffici di livello dirigenziale generale
compresi nei Dipartimenti stessi, così come individuati dal D.P.R. 11
agosto 2003, n.319, concernente il "Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". I Direttori
generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro volta,
a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni
territoriali di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n.319/2003,
assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a
coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2005.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi
afferenti e gli Uffici scolastici regionali, in base al numero di unità
del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle
organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della
dirigenza scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle
aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri
di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli
uffici entro il giorno 31 marzo 2005. Al fine di
favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni
ufficio invia con e-mail all'indirizzo della Direzione Generale per la
comunicazione (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it)
una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito
Internet di questo Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con
decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006, devono essere inviate
all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede
l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e
comunque non oltre il giorno 30 aprile 2005.
Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
-
cognome, nome, luogo e data di nascita;
-
qualifica (se dirigente o docente), materia di
insegnamento;
-
sede di titolarità e sede di servizio in caso siano
diverse;
-
data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il
curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli
culturali, scientifici e professionali posseduti e l'eventuale
conoscenza di lingue straniere.
Può essere presentata domanda a un solo ufficio centrale o regionale. A
tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità,
in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato
analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale e di aver
superato il periodo di prova. Le domande prive di tali indicazioni,
ovvero indirizzate genericamente al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, non sono prese in considerazione.
4. VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve
essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio
profilo professionale.
Si indicano in via esemplificativa tali requisiti, raggruppati come
segue:
-
competenze trasversali di tipo progettuale,
gestionale e promozionale;
-
motivazione professionale a far parte dei processi
di innovazione;
-
capacità di porsi in relazione, di lavorare in
gruppo, di assumere responsabilità;
-
spessore culturale in ordine ai processi didattici,
organizzativi e relazionali derivanti dall'autonomia.
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della
normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli
scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i
seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in
aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza,
specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti
universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio; titoli
scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli,
prodotti multimediali, altri lavori originali; titoli
professionali: incarichi svolti all'interno
dell'amministrazione dell' istruzione, dell'università e della ricerca e
delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca,
sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono
coinvolti Università, I.N.D.I.R.E, I.N.VAL.S.I., I.R.R.E., centri di
ricerca e formazione, ecc.
L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente
costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli
presentati - tra i quali particolare rilievo assumono le pregresse
esperienze professionali nello svolgimento di compiti connessi
all'autonomia presso l'Amministrazione centrale e periferica del MIUR -
e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali
del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area
di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene
predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono
individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai
compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione
richiesta.
5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di
prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai
dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto
per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed
economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio
medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27
ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a
partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della
cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando,
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del
provvedimento. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei
vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del
comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26
della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi
sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi
disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico
nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati, anche per il
personale assegnato presso gli uffici centrali, dal direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale competente in relazione,
rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale
interessato. L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare
anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva
comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può
rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o
familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta.
Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte
dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico
successivo.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici - Viale Trastevere, 76/a - 00153
Roma, una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura
di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di
titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio
scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione
comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata
e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it ) e nella rete Intranet
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il Capo Dipartimento
F.to Pasquale Capo
Allegato 1
Collocamento fuori ruolo ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre
1998, n. 448
UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
contingente assegnato |
Totale |
119 |
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI |
contingente assegnato |
ABRUZZO |
14 |
BASILICATA |
9 |
CALABRIA |
19 |
CAMPANIA |
36 |
EMILIA-ROMAGNA |
25 |
FRIULI |
11 |
LAZIO |
34 |
LIGURIA |
15 |
LOMBARDIA |
43 |
MARCHE |
14 |
MOLISE |
6 |
PIEMONTE |
23 |
PUGLIA |
27 |
SARDEGNA |
13 |
SICILIA |
35 |
TOSCANA |
31 |
UMBRIA |
67 |
VENETO |
19 |
Totale |
381 |
Totale complessivo |
500 |
|