Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Circolare Ministeriale 5 marzo 2004,
n. 29
Prot. n. 464
Oggetto: Decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni
Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.
53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da
parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella
scuola dell'infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella
prima classe della scuola secondaria di primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in
una linea di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due
decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di
indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea
e collaborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle
istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori,
delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo
interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della
riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente
circolare, con la quale:
- si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
- si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla
scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di
primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed
attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di
creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del
decreto legislativo;
- si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni
orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente,
al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le
compatibilità;
- si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni
scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e
didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli
obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni
Nazionali per i Piani di studio personalizzati, d'ora in poi
denominati Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C al
decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in poi
denominato Profilo (allegato D al decreto).
Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si
evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla
stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico
nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo
decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale
riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del
sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro
capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi
generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di
apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla
consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali, i
cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione
degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di
scelte che ne valorizza il profilo professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare
efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali
definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati
alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e
organizzativa. Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale
di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di
prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai
quali si è fatto sopra riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento
legislativo
- Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza
con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad
una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in
grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare
il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno
e le capacità professionali dei docenti.
- Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come
prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto
legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni nazionali,
il Piano dell'offerta formativa, i Piani di studio
personalizzati (d'ora in poi denominati Piani di studio) e
la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza
per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i
bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse
realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
- Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale,
i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli
obiettivi formativi dei singoli studenti.
- L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione
comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo
opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione
scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si
aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio
di mensa e di dopo mensa.
- I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di
erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e
progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello
unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta
formativa.
- Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo,
vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il
Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle
scuole, da ricomprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di
organico assegnate alle medesime.
- Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente
incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di
creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico,
attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa
arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.
- Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati
nelle Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell'infanzia,
alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono
adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino
all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto
stesso.
- Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima
fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla
formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei
due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di primo grado.
- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in
periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si articola in
un primo anno di collegamento con la scuola dell'infanzia e in due
successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un
periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.
- La valutazione degli alunni:
- viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e
annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico
successivo;
- è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti
dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
- riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
- Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine
del secondo periodo didattico biennale.
- Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al
secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a
quello dell'istruzione e della formazione professionale.
- L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia
didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed
articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro
didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene
assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di
interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al
consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
- Il processo di personalizzazione degli interventi formativi,
previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la
sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio delle
competenze (d'ora in poi denominato Portfolio), costituito
dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze
formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento
e valutazione del medesimo. Il Portfolio, al cui aggiornamento
concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito
nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la
funzione tutoriale.
- Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti
comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia
esistenti nello stesso territorio.
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed
attività della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola dell'infanzia (articoli 1, 2, 3 e
12 del Decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto
legislativo sono quelli relativi a:
- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle
attività educative.
1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2
e 12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede,
in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13
gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7,
comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e
dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005,
subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello
di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo
l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in
possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento
sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei
docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in
materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte
del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata,
a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi
strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
1.2 - Nuove professionalità e modalità
organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per
l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di
iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi
dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in
forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e
modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase
di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di
definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano
concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del
personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla
declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni
organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase
negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale
del comparto scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera
graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati
relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al
fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le
conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra
l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di
adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla
base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati
sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in
servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata
qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle
esperienze più significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di
funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore.
Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti
educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le
risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle
famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella
sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo
Aspetti significativi del provvedimento legislativo, al quale
pertanto si rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella
scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed
un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere
delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli
preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio
minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un
servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a
confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella
adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera
di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata
chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario
corrispondeva a 1400 ore annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti)
erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti
a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle
sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali,
corrispondenti a 1750 ore annue.
Situazioni orarie a confronto
|
Orario normale - medio |
Orario minimo |
Orario massimo |
Ordinamenti |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
Riforma |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.700 |
48/49 |
Norme previgenti |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.750 |
50 |
1.4 - Indicazioni nazionali per i piani
personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del
definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto
legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali
per i Piani personalizzati, allegate al medesimo provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto
documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi
dello stesso.
Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle prestazioni
che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità
nazionale del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai
bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le
dimensioni della loro personalità. L'elencazione degli obiettivi
specifici di apprendimento sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo,
movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi", "esplorare,
conoscere e progettare" non ha valore prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso
la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a
modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai
bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di
ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo
formativo.
Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento,
anche se presentati nelle Indicazioni in maniera analitica, sono
tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione
unitaria dell'intervento educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare
l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in collaborazione
con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine di
favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del
processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in
relazione al Profilo educativo a conclusione della scuola
dell'infanzia (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore
approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute
nelle Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il
Portfolio delle competenze individuali".
Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare
nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal
decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico
loro assegnate.
2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto
legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi,
disciplinati dal decreto legislativo:
- anticipi delle iscrizioni;
- orari di funzionamento;
- consistenze di organico;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento.
2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce
il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo
cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a
6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello
scolastico di riferimento.
Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze
interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento
dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione
dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini
che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno
precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime
degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha
riguardato, invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al
2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può
essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle
iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6,
comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con
la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate,
il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto
stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.
La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli
oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di
insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma
1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria
è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione,
corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le
classi, dalla prima alla quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è determinato
su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e
didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante
l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta
formativa, organizzano in coerenza con il Profilo e nell'ottica
della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per
ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti
mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale
per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla
definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle
loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso
la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo
opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004,
sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle
famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto
delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli
anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in
aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo
agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di
fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta
entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di
studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso
allegate.
Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle
suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere la
riserva sopra richiamata.
Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella
propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro
assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le
prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario
facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel
Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più
opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del
prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività,
le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni,
hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno
l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola
obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per
l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare
riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a
classi diverse.
Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti
organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo e
alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna
classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a
30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e
delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le
famiglie, ma obbligatorie per le scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola,
riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per
settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione
attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la
possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2,
prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue,
comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale.
A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e
al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di
assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa
corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei
tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto
per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare
una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle
famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno
scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore
settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative
opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace
interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione
tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino
a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di
tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di
prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005,
il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale
nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal
numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto
medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a
10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle
complessive consistenze di organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle
attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono
erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si
intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le
nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale
confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le
quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite
all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento
pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era
fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo
Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30
ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7,
art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato
esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto n.
61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della
lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario
corrispondeva a 990 ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2
del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore
settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e
l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa,
denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320
ore.
Situazioni orarie a confronto
|
Tempo scuola |
|
Annuo |
Settimanale |
Ordinamenti |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
Riforma * |
891 |
99 |
990 |
27 |
3 |
30 |
Testo unico
(tempo normale) * |
(990) |
- |
(990) |
30 |
- |
30 |
* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o
più periodi di tempo-mensa di durata varia
|
Offerte di Tempo lungo |
|
Settimanale |
Annuo |
Ordinamenti |
Attività didattica |
Mensa e dopo mensa |
Totale |
Attività didattica |
Mensa e dopo mensa |
Totale |
Riforma |
30 |
10 |
40 |
990 |
330 |
1.320 |
Testo unico |
Non quantificato |
Non quantificato |
40 |
Non quantificato |
Non quantificato |
(1.320) |
2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al
perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto
attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre
prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti,
il docente in possesso di specifica formazione che, in costante
rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:
- assistenza tutoriale a ciascun alunno;
- rapporto con le famiglie;
- orientamento per le scelte delle attività opzionali;
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.
Il docente al quale sono affidati tali compiti
assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, "un'attività di
insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo
7, comma 6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere
tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in
possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta
l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece
in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7,
enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i
docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non
si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno
oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti,
in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e
precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione
degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della
realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole,
nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno al conferimento
dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità
individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei
docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali
per l'assegnazione dei docenti alle classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento
delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e
all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri
docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli
insegnanti sullo stesso gruppo classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni
e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono
affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche
previste dai Piani di studio personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi
agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi
opzionali scelti dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono
alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al
periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella
scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e
due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva
effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in
corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto
disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.
2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del
definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via
transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.
Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria
debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua
italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità
formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua
comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione
dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce,
inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura
artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle
coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.
È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di
apprendimento per progettare Unità di apprendimento
caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i
singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a
garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e
documentate competenze coerenti con il Profilo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività
educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per
ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione
della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun
alunno.
Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono
elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della
lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.
Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una
lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti
proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico, fermo
restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima
classe.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di
apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e
all'affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma
si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie
a cui concorrono i docenti contitolari del gruppo classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15
e 16 del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti
disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla scuola
secondaria di I grado:
- orari di funzionamento;
- dotazioni organiche;
- assetti delle discipline di insegnamento;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento.
In conformità con quanto previsto dalle norme
transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma
della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità,
dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà
applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario
obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola secondaria di I grado,
è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione,
corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per
tutte le classi, dalla prima alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle
sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono
vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto
legislativo n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è
determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle
scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi
del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle
famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in
coerenza con il Profilo, organizzano insegnamenti e attività per
ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti
mediamente a sei ore settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è
gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi
prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra
precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel
senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero
complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va
aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa,
che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore
settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo
svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati con
l'assistenza educativa del personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla
definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle
loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso
la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere
nell'orario facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del
provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase
transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno
rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni
scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro
assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e
interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le
richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta
delle seconde.
In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle
prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni
complessive ricavate dal Portfolio, saranno in condizione di
predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano
ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte
delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004,
sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle
famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione
che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario
obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa
opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo
orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo
riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in
vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di
studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni nazionali
allo stesso allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le
procedure e le modalità di seguito indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria
autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in
insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta
formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle
consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle
professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle
famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le
istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio
del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative
attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le
iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse.
Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di
rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari
condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli
articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel
prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi,
comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento,
le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente
con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e
15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle
scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14
maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il
numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le
attività di tempo prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di
organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno
la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione
delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti. Le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di
assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito
delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali
l'offerta obbligatoria dovesse comportare una contrazione di orario, ai
sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che
concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al
paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno
scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza
educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di
organico determinate a livello nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e
Allegato C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino
all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto
pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle Indicazioni
nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola
secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al
Profilo individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le consistenze
orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima,
media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa
all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto
delle 891 ore annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti
che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in
coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si
intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui
alle Indicazioni nazionali.
Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è
opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i
relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le
seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione
dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre
e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali
consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il
fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e si procederà alla
copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente,
anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già
consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la
possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per
entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a
conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi
competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei
docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della
revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6
del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento
di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area
disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore
previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in
questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali
(ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze
professionali possedute (articolo 14, comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori
dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da
effettuare nelle sedi competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso,
entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base
delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo
quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto
e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano
dell'offerta formativa.
Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle
scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni
aspiranti a tali indirizzi di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i
criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento
musicale, secondo la normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al
perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I grado,
da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di
studio, concorre prioritariamente il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni tutoriali analoghe a quelle già
descritte in occasione della trattazione della funzione per la scuola
primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla
funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri
docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal
decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire
nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a
soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da
ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché
all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione
tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione
riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori
approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di
confronti nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il
decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola secondaria
di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo
anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della
validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una
frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e
facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali,
possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi
agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi
opzionali scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli
alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione
motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla
classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso
al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione
professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di
apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del
definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via
transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo
ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria
di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di
coerenza con quelli della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le
discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua
comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese
tecnologia e informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e
articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono
indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a
trasformare in competenze personali di ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di
insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e
tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine,
musica e scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici
di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento
individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito
o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei
docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di
apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e
all'affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non
costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta
di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti
del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare,
vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti
gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e
delle istruzioni nella stessa contenute.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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