DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Circolare Ministeriale 14 febbraio
2005, n. 29
Prot. n. 303/Dip/Segr.
Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e
comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno
scolastico 2005/2006
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto
legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto
sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in
compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale
docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500
unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare
all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento
di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due
ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente,
compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unità
ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
-
agli enti e alle associazioni che svolgono attività
di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
-
alle associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse
promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo del personale interessato. Ai sensi del comma
10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti
cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni
nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con
oneri interamente a loro carico, possono richiedere, in
aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti,
compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici. Lo stesso
comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia
di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti di
istruzione superiore, con oneri interamente a carico
dell'Istituzione richiedente. Il personale da collocare fuori
ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in
posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai
docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte
le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta
la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto
legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27
ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a
partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della
cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando,
sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del
provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei
vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i
periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in
posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26 della legge 23
dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione
di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o
alla cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi
disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità. Gli enti, le
associazioni e le università presso cui il personale presta servizio
avranno cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico
dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti
scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione
unitaria dei contingenti, le richieste di assegnazione per l'anno
scolastico 2005/2006 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno
essere indirizzate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il
personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A - 00153 Roma
- e prodotte entro il 10 marzo 2005.
A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la
documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività svolte,
sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno scolastico 2003/04 e
nell'anno scolastico in corso (2004/05).
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata
all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di
titolarità del personale richiesto. I provvedimenti di collocamento
fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti
scolastici, per l'anno scolastico 2005/2006, sono adottati dal Direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione
rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale
interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le
istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno
presentare alla sopracitata Direzione Generale - Ufficio IV ed al
competente Ufficio scolastico regionale una relazione nella quale
dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o
comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA,
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA
8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione
e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a
condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di
cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità. E' necessario
che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo
degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo
definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione
presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli
altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da
parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni,
possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato
i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si riserva la
facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di
prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso
istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per
operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la
disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia,
promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e
periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza
dell'assegnazione (1° settembre 2005) ovvero non oltre, comunque, il 30
settembre 2005. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata
con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione
dell'interessato presentata ai sensi della normativa
sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione
all'attività svolta, richiedono più unità di personale, devono indicarne
lo stretto ordine di priorità.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste
pervenute dai diretti interessati. Le assegnazioni di cui al presente
paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA'
ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite
massimo di cento unità. Le richieste di assegnazione, da
effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti
e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
-
il soggetto richiedente, con la specificazione
della denominazione completa dell'istituzione;
-
il tipo di programma o di iniziativa che si intende
attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;
-
il personale scolastico di cui si chiede
l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato
alla struttura ipotizzata per la ricerca;
-
l'ordine di priorità del personale richiesto;
-
la particolare qualificazione professionale in
possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di
iniziativa attivata o da attivare;
-
gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione
del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici,
attrezzature già disponibili) e il modello organizzativo studiato per
la relativa attuazione;
-
il periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la
dichiarazione di assenso dell'interessato. In caso di associazioni
professionali, alla richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto
dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile anche il
documento attestante la regolare costituzione e il certificato di
iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto
previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio
1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno
prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste
pervenute dai diretti interessati. Le assegnazioni disposte a norma del
presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento
fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI
PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO
FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE. ARTICOLO 26
- COMMA 9.
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100
del 31 marzo 2000. Con il predetto decreto vengono individuati modalità
e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato
articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale
della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di
spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per
l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola -
Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma- entro il 10 marzo
2005.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI,
NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER
LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN
CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le
università degli Studi, gli altri istituti di istruzione superiore, le
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le
istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio
carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e
del personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2005
esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale
individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale
richiesto. I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore
Generale dell'Ufficio scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le università e gli altri istituti
di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di
dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare
della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato,
controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del
dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad
assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata
alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti,
istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e
artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi
deve risultare chiaramente dalla richiesta. Le assegnazioni disposte a
norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il
collocamento in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente
circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può
essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e
nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
Il Capo Dipartimento
F.to Pasquale Capo
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