Dipartimento per
lo sviluppo dell’istruzione
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
Circolare Ministeriale 13
gennaio 2004, n. 2
Prot. n. 257
OGGETTO: Iscrizioni nelle scuole dell’infanzia e alle
classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2004/2005 – Domande di ammissione agli esami per l’anno scolastico
2003/2004.
Si è avuto più volte modo di evidenziare che le
iscrizioni alle sezionidella scuola dell’infanzia ed alle classi
delle scuole dei diversi ordini e gradi costituiscono un adempimento
di fondamentale importanza sia sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo
e gestionale, sia e soprattutto per il diretto coinvolgimento degli
alunni e delle famiglie chiamati ad operare scelte significative
non solo ai fini dell’accesso ai percorsi formativi e nell’ambito
deglistessi, ma anche in funzione di ulteriori scelte e dell’inserimento
nel mondo del lavoro.In effetti tale adempimento assume carattere
preliminare rispetto a tutta una serie di operazioni, di fasi e
di procedure finalizzate a definire le platee scolastiche, a dare
assetto e stabilità al sistema educativo e formativo e a
garantire il regolare inizio dell’anno scolastico. Né può
sfuggire che il ripetuto adempimento, che impegna in via principale
le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue espressioni
centrali e locali, chiama in causa, in maniera sempre più
ampia e partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a
vario titolo competenti e interessati. Si pensi agli Enti locali
cui spettano una molteplicità di interventi, quali la messa
a disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici, l’erogazione
di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione
del diritto allo studio, ecc..
A titolo di esempio valga, poi, il riferimento agli accresciuti
compiti dei Comuni, connessi all’attivazione degli anticipi nelle
scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, ai sensi della legge
n. 53 del 28 marzo 2003. Nel quadro delle iniziative relative alle
iscrizioni e all’accesso a taluni percorsi formativi, meritano,
altresì, menzione le recenti attribuzioni delle Regioni,
individuate e definite con l’Accordo del 19 giugno 2003 e con i
Protocolli di intesa aventi ad oggetto ”La realizzazione dall’anno
scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione
e formazione professionale”; attribuzioni sulle quali si tornerà
più diffusamente nel paragrafo dal titolo “Scuola secondaria
di secondo grado, Corsi di formazione professionale”. Nell’attuale
periodo di transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato
da scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti
e profili consolidati, con processi di riforma in via di elaborazione
o di definizione, si rende più che mai necessario svolgere
un’accorta, puntuale emirata opera di informazione, sensibilizzazione
e orientamento nei confronti delle famiglie, degli allievi e di
quanti, a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità,
sono interessati e concorrono all’annuale, delicata incombenza delle
iscrizioni. Incombenza che, per l’anno scolastico 2004/2005, con
specifico riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
di istruzione, assume ulteriori valenze, in relazione alla circostanza
che il Decreto legislativo, concernente la definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di
istruzione, sta completando il suo iter presso gli organi competenti
e, prevedibilmente, entrerà in vigore nel primo scorcio dell’anno
2004 e produrrà i suoi effetti a partire dall’anno scolastico
2004/2005. Stando alle previsioni del citato decreto legislativo,
i nuovi modelli e assetti educativi e didattici riguarderanno, per
l’anno scolastico 2004/2005, la scuola dell’infanzia, l’intero corso
della scuola primaria e la prima classe della scuola secondaria
di I grado.In ordine agli aspetti innovativi che potranno scaturire
dall’applicazione del decreto suddetto e delle connesse norme attuative,
si fa riserva di fornire specifiche istruzioni ed indicazioni non
appena il quadro normativo di riferimento avrà trovato completa
definizione. Ferma restando l’esigenza sopra richiamata di rendere
edotte le componenti scolastiche e le famiglie interessate in tempo
utile circa il nuovo assetto ordinamentale, strutturale e organizzativo
riguardante le fasce discolarità suddette, si ritiene che
esistano, sin da ora, tutte le condizioni e gli elementi atti ad
assicurare che l’adempimento delle iscrizioni si realizzi in un
quadro esaustivo di consapevolezza e sulla base di criteri certi
e trasparenti, sì da consentire scelte meditate e valide.
Ciò in quanto, come è stato più volte precisato,
per l’anno scolastico 2004/2005 le quantità orarie proprie
degli istituti del tempo pieno e del tempo prolungato nonché
del servizio di mensa rimangono pienamente confermate e trovano
puntuale previsione anche nel nuovo assetto ordinamentale. Si richiamano
al riguardo, tra l’altro, le note di commento di questo Ministero
al testo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 12 settembre 2003, nonché gli emendamenti e le
integrazioni al ripetuto testo assunte dalla Conferenza Unificata
con il parere del 10 dicembre2003. Premesso quanto sopra e nel precisare
che la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione
è fissata in via ordinaria al 31gennaio 2004, si impartiscono,
per ciascun segmento di istruzione, le disposizioni e le indicazioni
che seguono.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n.53
ha previsto per le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento
la facoltà di iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia.
Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla previgente
normativa che fissava al 31 dicembre il compimento dell’età
di ammissione alla frequenza. Peraltro l’esercizio di tale facoltà
da parte dei genitori è stato assoggettato, per gli anni
scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, a criteri di gradualità
e a soluzioni di carattere sperimentale. L’articolo 7, comma 4,
della legge succitata pone tale gradualità in relazione “alla
disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni
secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.
”Per l’anno scolastico in corso non è stato possibile dare
concreta attuazione alla citata disposizione concernente l’iscrizione
anticipata, sia per i limitati margini temporali a disposizione,
sia perché non ricorrevano tutte le condizioni atte a far
fronte alle accresciute esigenze di personale, di strutture, di
dotazioni e di servizi. L’anno scolastico 2004/2005 è quello
intermedio dell’arco temporale di gradualità previsto dalla
legge, sicché, per dare effettiva gradualità all’istituto
dell’anticipo, evitando impatti concentrati al termine della fase
transitoria, si ritiene opportuno, pur all’insegna della doverosa
cautela, consentire, col concorso delle circostanze che di seguito
vengono esplicitate, la presentazione di istanze diammissione anticipata
alla scuola dell’infanzia. D’altra parte, l’avvio degli anticipi
nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni logiche e di
praticabilità sia nelle esperienze maturate in via sperimentale
nell’anno scolastico 2002/2003, sia nella possibilità offerta
nel corrente anno scolastico alle famiglie di anticipare l’accesso
dei propri figli alla scuola primaria. Ai fini della concreta attivazione
della frequenza anticipata sono stati previsti e avviati con l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani incontri e consultazioni (che troveranno
prosieguo e implementazione nell’ambito di stabili sedi di confronto)
nell’ottica di una valutazione approfondita e congiunta di tutti
gli aspetti della specifica materia, ivi compresi quelli relativi
all’adozione degli interventi e delle soluzioni utili già
dal prossimo anno scolastico. Pertanto, dopo una attenta e ponderata
analisi delle varie e diversificate situazioni esistenti nei vari
contesti territoriali, questo Ministero, d’intesa con l’A.N.C.I.,
è pervenuto alla determinazione di consentire, dopo la data
di scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all’iscrizione delle bambine
e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31
dicembre 2004) l’iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico, anche
a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio2005,
subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a
livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale,
secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e
dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla
previgente normativa;
- disponibilità dei posti nella scuola interessata sia
sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei
docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite
con lo specifico provvedimento annuale;
- assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione
scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con
riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi:
trasporti, mense, attrezzature, ecc..
I Direttori Regionali, coadiuvati dai competenti Uffici scolastici
provinciali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali
interessate, attraverso appositi tavoli di confronto, volte a definire
sia l’accoglimento delle iscrizioni anticipate sia l’accertamento
delle suindicate, tassative condizioni, da effettuare secondo tempi
e modalità legati alle specificità e alle condizioni
di fattibilità dei diversi contesti territoriali. Nei comuni
ove le intese raggiunte abbiano evidenziato l’esistenza delle condizioni
stabilite, i genitori che intendano avvalersi della facoltà
loro concessa potranno presentare, entro il 15 febbraio 2004, istanza
relativa alla iscrizione alla scuola dell’infanzia anche delle bambine
e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28
febbraio 2005. Rimane fermo, comunque, il termine del 31 gennaio
per l’iscrizione delle bambine e dei bambini che compiono i tre
anni di età entro il 31 dicembre2004. La concreta realizzazione
delle aspettative di frequenza è subordinata alla quantità
delle risorse umane disponibili quale risulterà in sede di
determinazione degli organici. In ogni caso sarà cura dei
Direttori Generali Regionali acquisire tutti i dati inerenti le
richieste eventualmente non soddisfatte che potranno consentire
all’Amministrazione di impostare una consapevole e programmata azione
per i prossimi anni. Per le bambine e i bambini nei cui confronti
non potrà essere fornito concreto esito all’istanza di frequenza,
saranno compilate le liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati
in ciascun contesto locale. Per quanto concerne gli assetti organizzativi
del servizio si richiama l’attenzione sul fatto che il decreto legislativo
in corso di approvazione prevede carichi orario annuali compresi
tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. Tali carichi
orario sono pienamente corrispondenti a quelli vigenti, i quali,
come è noto, sono articolati in un arco temporale compreso
tra l’ “orario ridotto” di 875 ore annue e l’ ”orario normale” strutturato
su 1.400 e 1.750 ore annue. Tenuto conto della succitata corrispondenza,
già all’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno, come
per il passato, la loro opzione per i citati carichi orario. Di
tali opzioni, infatti, bisognerà tener conto per la quantificazione
delle risorse umane occorrenti per la determinazione delle consistenze
di organico dell’anno 2004/2005. Resta fermo che, in via ordinaria
e prioritaria, saranno iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine
e i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 31dicembre
2004.
SCUOLA PRIMARIA
L’articolo 2 comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n.53
ha profondamente innovato il regime delle iscrizioni al primo anno
della scuola primaria stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 agosto di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta
alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente anche
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 30 aprile dell’anno scolastico diriferimento. Tale anticipazione
rimane assoggettata, fino all’anno scolastico2005/2006, ad un regime
di gradualità. Infatti, per l’anno scolastico in corso, hanno
potuto esercitare la facoltà di iscrizione anticipata le
famiglie delle bambine e dei bambini che hanno compiuto i sei anni
di età entro il 28 febbraio, considerato che la progressiva
estensione fino alla data del 30 aprile, prevista a regime, è
modulata in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie
(articolo 7, comma 5). Anche per il prossimo anno scolastico si
ritiene di dover confermare la data del 28 febbraio quale termine
ultimo per il compimento dell’età di ammissione anticipata,
in quanto la normativa relativa al primo ciclo, in via di approvazione,
reca con sé tutta una serie di altre innovazioni che rendono
consigliabile, allo stato, il consolidamento della data succitata.
Pertanto, per l’anno scolastico 2004/2005 dovranno essere iscritti
al primo anno della scuola primaria tutte le bambine e i bambini
nati entro il 28 febbraio 1999, le cui famiglie intendano avvalersi
della facoltà di anticiparne la scolarizzazione. E’ evidente,
infatti, che l’esercizio della cennata facoltà da parte dei
genitori produce un obbligo di accoglimento delle istanze da parte
delle autorità scolastiche. Si richiama l’attenzione sui
nuovi assetti strutturali previsti dalla riforma, imperniati su
una quota oraria annuale, obbligatoria, delle lezioni di 891 ore
e su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per
gli alunni, destinate ad attività e insegnamenti coerenti
con il profilo educativo, da organizzare nell’ambito dell’offerta
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale impianto (nella cui quota obbligatoria vanno collocate le
già avviate attività di alfabetizzazione informatica
e di studio della lingua inglese) va aggiunto il tempo eventualmente
riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue) costituente
a tutti gli effetti organico di istituto; tempo durante il quale
è assicurata l’assistenza del personale docente. Come già
precisato con riguardo alla scuola dell’infanzia, l’opzione delle
famiglie, tra orario obbligatorio e orario comprensivo di quello
aggiuntivo di tipo facoltativo e opzionale nonché del tempo
eventualmente dedicato alla mensa, va formulata all’atto dell’iscrizione,
concorrendo la stessa alla determinazione del fabbisogno di risorse
umane necessarie per la elaborazione delle consistenze di organico.
In effetti la struttura oraria articolata sugli orari aggiuntivi
trova piena corrispondenza con le quantità orarie proprie
all’attuale istituto del tempo pieno ed è, pertanto, compatibile
con i modelli di erogazione del servizio scolastico ormai consolidati
nei vari contesti territoriali in un quadro di continuità.
Si fa riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni ed
indicazioni riferite alle possibili opzioni entro l’area delle attività
e degli insegnamenti rientranti nella quota delle 99 ore annue non
appena risulterà definito il quadro normativo recante la
disciplina della scuola dell’infanzia e del primo ciclo; ciò
fermo restando il riferimento, in via orientativa, agli assetti
didattico-organizzativi attualmente vigenti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il decreto legislativo in corso di approvazione prevede che dal
1°settembre 2004 la riforma venga introdotta anche nella prima
classe dell’istruzione secondaria di I grado. L’innovazione si fonda
su un impianto obbligatorio annuale di 891 ore, cui si aggiungono
198 ore di attività opzionali, facoltative e gratuite, nonché
il tempo eventualmente dedicato alla mensa corrispondente ad un
massimo di 231 ore annue. Le discipline della quota nazionale, che
comprendono anche lo studio obbligatorio di una seconda lingua comunitaria,
sono quelle riportate nelle “Indicazioni nazionali per i piani di
studio personalizzati nell’istruzione secondaria diI grado”, che,
secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in via transitoria,
i Regolamenti previsti dall’art. 7 della legge 28 marzo 2003, n.53
e vengono impartite, ciascuna, per il monte ore annuo flessibile
previsto dalle “Indicazioni”stesse. Ciò lascia prevedere
che l’assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado attraverserà
una fase transitoria nella quale, prima della messa a regime dell’innovazione
per tutti e tre gli anni di corso, andranno a coesistere, in parallelo,
modelli diversi di percorsi formativi. In tale contesto e al fine
di rendere compatibili il “vecchio” ed il “nuovo” saranno individuate
soluzioni transitorie che consentiranno di gestire il sistema in
maniera fisiologica, senza traumi o mutamenti radicali. Le famiglie
degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di 1°grado,
pertanto, potranno all’atto dell’iscrizione, esprimere le loro scelte
tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato
sul tempo aggiuntivo di ulteriori198 ore annue, nonché sul
tempo eventualmente dedicato alla mensa. Si fa riserva di ulteriori,
più dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili
opzioni entro l’area delle attività e degli insegnamenti
rientranti nella quota delle ulteriori 198 ore annue non appena
risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, fermo restando il
riferimento, in via orientativa, agli assetti didattico-organizzativi
attualmente vigenti. Specifica menzione merita l’insegnamento dello
strumento musicale non rientrante, secondo la previsione del più
volte richiamato decreto legislativo, tra le discipline della quota
oraria obbligatoria e, pertanto, da collocare, ove siano presenti
richieste delle famiglie in tal senso, nelle attività opzionali
e facoltative. Trattasi di una situazione che per un verso presenta
il vantaggio di una possibile maggiore diffusione territoriale della
cennata esperienza al di fuori dei vincoli e delle rigidità
che attualmente accompagnano l’esperienza stessa, per altro verso
va gestita con particolare attenzione in sede di elaborazione dell’organico,
specialmente per quanto concerne la conservazione delle attuali
consistenze. Ciò premesso, si conferma che nell’ambito degli
istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla
prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie
degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta
classe della scuola primaria. L’obbligo di presentare formale domanda
di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendano far
frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello
comprensivo nel quale hanno conseguito la licenza elementare. In
tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione
alla prima classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere
indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate
per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che
provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi
alla scadenza del termine del 31 gennaio 2004, alla istituzione
scolastica interessata.
MODULISTICA DA FORNIRE ALLE FAMIGLIE
La modulistica da fornire alle famiglie per gli adempimenti connessi
alle iscrizioni è quella allegata alla circolare di pari
oggetto diramata negli anni decorsi. Peraltro, tenuto conto della
riserva di ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni
da impartire non appena entrerà in vigore il decreto legislativo
più volte menzionato, al momento dell’iscrizione dovrà
essere compilata soltanto la parte di modulistica riferita alle
scelte da esprimere con immediatezza.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
L’istruzione secondaria di II grado non è, allo stato, immediatamente
interessata da provvedimenti attuativi della legge 28 marzo 2003,
n. 53. Conseguentemente gli alunni frequentanti la terza media negli
istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, per la prosecuzione
del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione, presenteranno
le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente
scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto, al Dirigente
scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale,
entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2004,
provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione. I
Dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare
evidenza le domande di iscrizione, come sopra pervenute, al fine
di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte
degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione
che dovessero essere necessari. Si conferma che la domanda di iscrizione
deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria
superiore, anche via Internet, secondo le medesime procedure già
sperimentate nell’anno decorso. Premesso e precisato quanto sopra
e per le sue evidenti connessioni con l’adempimento delle iscrizioni,
si reputa necessario richiamare alcuni aspetti e profili innovativi
scaturenti dalla stessa legge n. 53/2003 per effetto dell’abrogazione
della legge 20 gennaio 1999, n. 9. Com’è noto tale abrogazione
è stata disposta nell’ottica di un progressivo ampliamento
del diritto–dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici
anni o sino al conseguimento di una qualifica professionale; in
sostanza l’esercizio di tale diritto-dovere ridefinisce ed amplia
l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68 della legge n. 144/99.
In attesa della emanazione del relativo decreto legislativo e della
strutturazione del nuovo assetto ordinamentale articolato sui due
percorsi, quello dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione
professionale, gli studenti che conseguono la licenza media sono
tenuti comunque a proseguire il proprio percorso formativo in un
quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle previsioni
della citata legge n. 9/99. Al riguardo si richiama l’attenzione
sul disposto dell’articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 secondo cui “gli alunni iscritti alla prima
classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere
esentati dal pagamento delle tasse scolastiche “; disposto
che indirettamente conferma le indicazioni sopra menzionate. In
tale prospettiva in data 19 giugno 2003 è stato stilato un
Accordo quadro tra questo Ministero, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al
quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati
tra gli stessi soggetti al fine di poter consentire agli alunni
di terza media, una volta conseguito il diploma, oltre la prosecuzione
degli studi nella scuola secondaria superiore anche l’accesso a
corsi dell’istruzione e della formazione professionale. E’opportuno
ricordare che le intese sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi
formativi della durata triennale, differenziati nei diversi contesti
territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente
le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte
emergenti dalle intese sottoscritte a livello regionale. I titoli
e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del triennio
saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in
quanto rispondenti agli standard minimi formativi in corso di definizione.
Si ricorda infine che, per coloro che abbiano compiuto i quindici
anni di età, resta ferma comunque la possibilità di
proseguire i percorsi formativi in apprendistato sino al compimento
del diciottesimo anno di età o almeno fino al conseguimento
di una qualifica professionale. Il quadro delle opportunità
sopra richiamate evidenzia la necessità di effettuare una
attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine
del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione
da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti
di istruzione secondaria di I grado dai quali provengono gli studenti
stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere
tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell’istruzione
o nella formazione professionale, o nel sistema integrato tra istruzione
e formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età
o fino al conseguimento di una qualifica professionale. Pertanto,
entro 15 giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni
scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte
effettuate da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico,
nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato
alcuna scelta. Tale incombenza dovrà essere assolta anche
da coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere
gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora
rientranti nei limiti di età previsti per l’esercizio del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. La rilevazione
sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l’uso
di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a
disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici
del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già
adottate negli ultimi due anni. Al riguardo saranno impartite specifiche
istruzioni. Gli Uffici Scolastici regionali prenderanno opportuni
accordi con le Regioni per procedere all’implementazione e all’adeguamento
delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione
fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento
di una qualifica professionale. Le situazioni sopra evidenziate
e la complessità della materia delle iscrizioni impongono
che i Direttori Generali regionali ed i Dirigenti scolastici coinvolti
seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si
effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei
confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti,a vario titolo,
sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
ISTRUZIONE PATERNA
I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendano
provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato,
secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo
n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola
interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno. Tale
dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle
scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti
finalizzati all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria
di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti
di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi
ad oggetto l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati
a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è
fissato al 31 maggio 2004. Tale termine non è ovviamente
applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare
rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle
istituzioni scolastiche. La fissazione del succitato termine ordinario
mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei termini previsti,
delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico.
Tuttavia in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive
riferite a singoli interessati è possibile, attraverso l’adozione
di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data
del 31 maggio 2004 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004.
In ogni caso le iscrizioni tardive non potranno comportare incrementi
delle dotazioni organiche. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
regionali sono invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine
di fornire la massima pubblicità ai termini come sopra indicati.
ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO
2003-2004
Per i candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria di II grado, con Circolare ministeriale
n. 80 del 29 ottobre 2003, è già stato fissato il
termine per la presentazione della relativa domanda, che è
scaduto il 30 novembre 2003; termine che, coincidendo con un giorno
festivo, è stato, di diritto, prorogato al giorno seguente.In
relazione a quanto previsto dal Regolamento di attuazione della
legge n. 425 del 10 dicembre 1997, approvato con D.P.R. n.323 del
23 luglio 1998, icandidati esterni, dopo la presentazione della
domanda di ammissione agli esami, sono assegnati a una delle classi
terminali, davanti al cui Consiglio di classe sosterranno, nei casi
previsti, gli esami preliminari. Ciò richiede che i candidati
siano messi subito in grado di acquisire le informazioni necessarie
per conoscere il lavoro didattico della classe alla quale sono stati
assegnati. Eventuali domande tardive sono prese in considerazione
dai Direttori degli Uffici Scolastici regionali, limitatamente a
casi di gravi e documentati motivi,sempre che pervengano entro il
31 gennaio 2004; limitatamente a coloro che cessano la frequenza
dell’ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo,
il predetto termine è differito al 20 marzo.Gli alunni interni
dell’ultima classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo,
non devono presentare la domanda per sostenere l’esame conclusivo,
fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da soddisfare
prima del termine delle lezioni.
Devono, invece, produrre domanda di partecipazione agli esami:
- entro il 31 gennaio2004, gli alunni delle penultime classi che
intendano sostenere l’esame di Stato con abbreviazione del corso
di studi per merito o obblighi di leva;
- entro il 26 gennaio 2004, i candidati esterni agli esami di qualsiasi
tipo, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria di II grado;
- entro il 20 marzo 2004, gli alunni interni che, cessando la frequenza
delle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità
di candidati esterni.
Le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di II grado statali,
paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti sono autorizzati
ad accettare anticipatamente le domande, per sostenere esami di
idoneità all’ultimo e penultimo anno, da parte dei candidati
soggetti agli obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione
secondaria di II grado, che si svolgono in istituti privati con
presa d’atto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
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