|
|
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI NEL TERRITORIO Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31 Prot. n. 861 Oggetto: Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica
Premessa La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, che ha introdotto nell’ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell’istruzione, è stata finora applicata mediante l’emanazione di un cospicuo numero di note e di circolari che possono ora essere organicamente collegate tra loro. Si avverte quindi l’esigenza di ricondurre ad unità le indicazioni fin qui fornite per l’applicazione della legge in questione, organizzandole in modo sistematico in una sorta di testo coordinato, che consenta una più agevole consultazione da parte degli operatori del settore. In tale prospettiva, le precisazioni e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati. La legge definisce "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima. Nel sistema nazionale dell’istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema nazionale di istruzione.
1. Le "scuole paritarie" Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle degli enti locali) e i complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti a gradi, ordini o tipi diversi (sempreché operino in un’unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o l’aggregazione dei corsi) che, a partire dalla scuola dell'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e del territorio e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati. Fino alla piena attuazione dell’art. 1, c. 7 della legge 62/2000, rimangono in vigore le norme e le istruzioni per le scuole non statali materne autorizzate, elementari parificate, secondarie pareggiate e legalmente riconosciute. I1 riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti dell’Amministrazione e degli utenti. Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell’ente deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
2. Il procedimento di riconoscimento della parità 2.1 L’istanza per il riconoscimento della parità La parità è riconosciuta alla scuola previa istanza prodotta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. In materia di parità le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione. L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale, dotato dei requisiti previsti dal quarto capoverso del paragrafo 1. La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento. L’istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
Con l’istanza di riconoscimento - da inoltrare entro il 30 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità - il titolare o il rappresentante legale della gestione deve: I. per le scuole di cui alla lettera a): · comunicare i dati relativi al proprio status giuridico;· trasmettere il progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;· trasmettere le linee essenziali del piano dell’offerta formativa elaborata in conformità con gli ordinamenti vigenti;· dichiarare l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse;· dichiarare l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;· dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare;· dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;· dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dal par. 4.1;· dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dell'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.II. per le scuole di cui alla lettera b): · comunicare/trasmettere quanto specificato sopra, al punto I,· trasmettere la documentazione necessaria ad attestare la disponibilità e l’idoneità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici destinati allo specifico tipo di scuola.III. per le scuole di cui alla lettera c): · comunicare l’inizio dell’attività scolastica, che deve aver luogo non oltre il 1° settembre immediatamente successivo,· comunicare/trasmettere quanto indicato al precedente punto II.In sede di prima applicazione il termine per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della parità è fissato per il 30 Aprile 2003.
2.2 Il riconoscimento della parità L'Ufficio scolastico regionale dispone l'accertamento del possesso dei requisiti e conclude il procedimento con provvedimento espresso, adottato dal dirigente generale preposto all'ufficio, entro il 30 novembre dell’anno scolastico successivo a quello della presentazione dell'istanza. Gli oneri riferiti all’attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità sono a carico dell’Ufficio scolastico regionale. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico in cui è adottato il provvedimento. Il riconoscimento della parità alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, a eccezione della scuola dell’infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato. Per le scuole già paritarie, in caso di soppressione di corsi ovvero di istituzione di corsi di indirizzi diversi, il dirigente generale emana apposito decreto sostitutivo del precedente, secondo le modalità di cui al primo capoverso del presente paragrafo. Fino all’emanazione di tale nuovo decreto resta efficace l’originario decreto di riconoscimento della parità, che si intende esteso ai corsi di nuova istituzione.
2.3 Permanenza dei requisiti Gli Uffici scolastici regionali accertano, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti, mediante apposite verifiche da disporre con periodicità non superiore a tre anni. Nel caso di accertamento negativo di uno o più dei requisiti prescritti, il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale indica gli interventi idonei al tempestivo ripristino dei requisiti mancanti, assegnando un congruo termine. Ove persista la mancanza dei requisiti il predetto dirigente dispone, previa contestazione, la sospensione o la revoca del riconoscimento, contestualmente adottando i provvedimenti intesi a tutelare i diritti, per l’anno scolastico in corso, degli alunni frequentanti e del personale in servizio.
2.4 Mutamento di elementi soggettivi ed oggettivi Il gestore o il rappresentante legale è tenuto, entro 60 giorni dal perfezionamento dei relativi atti o comunque entro il 31 agosto, a comunicare all'Ufficio scolastico regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della sede scolastica, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore. L'ufficio scolastico regionale adotta i provvedimenti conseguenti entro 60 giorni, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante. Con riguardo ai procedimenti di passaggio di gestione, devono essere osservati i seguenti adempimenti: 1. l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;2. l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;3. la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante;4. lo status di legale rappresentante dell’Ente gestore originario e dell’Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione;5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, della rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza e igieniche e didattiche, nonché della disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici, in misura adeguata al tipo di scuola, come previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studi. Non necessitano di autorizzazione limitate modificazioni interne che non alterano la situazione funzionale, nonché le condizioni statiche e igienico-sanitarie dell'edificio. Il trasferimento della sede scolastica può essere autorizzato nell'ambito dello stesso Comune, oppure nell'ambito del bacino di utenza scolastica se, a operare il trasferimento, sia un’istituzione scolastica paritaria la cui tipologia rappresenti l'unica esistente nel predetto bacino di utenza.In caso di chiusura della scuola tutta la documentazione relativa al curricolo degli alunni e al servizio del personale è depositata e conservata presso l’Ufficio scolastico regionale competente per territorio. 3. Funzionamento amministrativo e didattico 3.1 Servizi di segreteria Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola paritaria organizza i servizi di segreteria secondo criteri di legittimità, efficienza ed efficacia, in modo anche da assicurare l'osservanza delle norme concernenti la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.
3.2 Sistema informativo Le scuole paritarie, in quanto inserite nel sistema nazionale dell’istruzione, utilizzano i servizi del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e partecipano ai programmi del Sistema statistico nazionale.
3.3 Bilancio Il gestore dell'istituzione scolastica redige annualmente il bilancio della scuola con criteri di coerenza e competenza. Al bilancio, formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale, va aggiunta una relazione o nota integrativa redatta dagli amministratori nella quale sono indicati i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale della scuola. Il bilancio, redatto secondo le specifiche normative fiscali cui il gestore è soggetto, è messo a disposizione delle diverse componenti della comunità scolastica secondo modalità indicate nel Regolamento d'istituto. Per le istituzioni comprensive di più gradi e ordini di scuole dipendenti da un unico gestore può essere redatto un solo bilancio o, in alternativa, bilanci distinti per ciascun tipo di scuola. Nel primo caso la relazione degli amministratori dovrà evidenziare i criteri per l'indicazione dei costi promiscui.
3.4 Coordinamento didattico Il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona. Il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Il nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato devono essere segnalati all'Ufficio scolastico regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento. Nelle scuole medie, nelle scuole secondarie superiori e nei complessi scolastici costituiti con le suddette istituzioni, il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente. Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.
3.5 Iscrizione a classi di scuola paritaria. Trasferimento in corso d’anno L’iscrizione alla prima classe ovvero alle classi successive dell’allievo in possesso del titolo di studio richiesto si effettua a domanda, sottoscritta da uno dei genitori o dall’esercente la potestà o dall’allievo stesso se maggiorenne e presentata alla sola scuola prescelta. L’alunno di scuola paritaria o statale che intende trasferirsi in corso d’anno ad altra istituzione scolastica (paritaria, parificata, statale, legalmente riconosciuta, pareggiata) presenta a quest’ultima istanza corredata della pagella e delle altre certificazioni utili agli effetti scolastici, del nulla osta, della dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta e della copia del piano dell’offerta formativa sottoscritta all’atto dell’iscrizione alla scuola paritaria. La documentazione scolastica indicata al paragrafo precedente, rilasciata dal coordinatore didattico, è consegnata allo studente se maggiorenne, ovvero a uno dei genitori o all’esercente la potestà richiedente, mentre il fascicolo personale dell’alunno è rimesso direttamente alla nuova scuola che ne avrà fatto richiesta. La consegna della documentazione, stante la natura pubblicistica della stessa, in quanto strumentale allo svolgimento del servizio pubblico previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 62/2000, non può essere sottoposto ad alcuna condizione, né rifiutata. Eventuali rivendicazioni economiche, riferite a quanto dovuto alla scuola per specifiche prestazioni effettuate o da effettuare, potranno solamente costituire l’oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica, la cui competenza è del giudice civile. Le classi debbono constare di un numero di alunni adeguato, tale da rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. La scuola ha facoltà di accogliere domande motivate di iscrizione anche presentate fuori termine ma nei limiti della capienza della classe richiesta.
3.6 Corsi e classi Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2.1, relativo all’istanza del riconoscimento della parità e dal secondo capoverso del paragrafo 2.2, relativo al procedimento di riconoscimento della parità, la scuola paritaria è costituita da uno o più corsi completi. In fase di istituzione di nuovi corsi completi ad iniziare dalla prima classe, il riconoscimento della parità ha efficacia anche nei confronti di singole classi. In presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell’offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe e ne rendono necessario lo sdoppiamento, il gestore comunica la situazione all'Ufficio scolastico regionale competente ai fini degli eventuali accertamenti e in vista della necessaria programmazione degli esami finali del corso. La sospensione per un anno del funzionamento di una classe del corso non fa venire meno lo status di scuola paritaria. Il gestore comunica la situazione all'Ufficio scolastico regionale.
3.7 Esami di idoneità Le scuole elementari le scuole medie e le scuole secondarie superiori paritarie, possono essere sede di esame di idoneità che consente agli allievi interessati di conseguire il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe richiesta. II numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità è determinato dal coordinatore didattico dell'istituzione scolastica paritaria in ragione della prevedibile frequenza della classe richiesta per promozione o per nuove iscrizioni. Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami di idoneità presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interesse. A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante) congiuntamente al coordinatore, rilascerà dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato) di inesistenza di candidati agli esami provenienti da scuole o corsi da lui dipendenti o da altri con cui ha comunanza di interessi. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Per effetto della notifica del predetto decreto la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto ufficio assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola. Gli esami di idoneità si svolgono secondo le norme generali vigenti in materia. Le commissioni sono nominate dal coordinatore didattico che designa, altresì, il presidente.
3.8 Esami finali Le scuole paritarie sono sede degli esami conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni. II numero massimo di candidati esterni accoglibili è determinato dal coordinatore didattico della scuola e, di regola, non può essere superiore alla metà degli alunni interni frequentanti la relativa classe terminale. Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante) e il coordinatore, rilasceranno dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato) prevista al terzo capoverso del paragrafo 3.7. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni che investono la funzionalità della scuola in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale può disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima non siano accettate le domande dì candidati esterni agli esami finali in attesa del definitivo provvedimento di merito. Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto ufficio assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola. Gli esami finali si svolgono secondo le norme vigenti in materia.
4. Organizzazione didattica 4.1 Personale docente Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Per l'insegnamento nelle scuole paritarie si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana; sono fatti salvi i requisiti professionali e una buona conoscenza della lingua italiana. I cittadini non appartenenti a paesi dell'Unione Europea devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione. Al fine di assicurare la realizzazione del piano dell'offerta formativa attraverso le necessarie competenze tecnico-didattiche, nella scuola elementare gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e dell'educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica. Per i soggetti gestori di scuole paritarie, che operano senza fini di lucro, la quota di riserva di cui alla legge 68/99 si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4.2 Organi collegiali Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione e collaborazione delle componenti della scuola. II Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento
4.3. Progetto educativo e piano dell'offerta formativa II progetto educativo è il documento fondamentale che esprime l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico delle istituzioni scolastiche paritarie. Ad esso si ispira nelle sue articolazioni operative il piano dell'offerta formativa. Il progetto educativo è predisposto dal soggetto gestore ed è improntato ai principi di libertà, ai diritti e ai doveri fondamentali della Costituzione, e risponde alla domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa. Il piano dell'offerta formativa, elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è il documento che, in coerenza con quanto disposto dal progetto educativo, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del progetto educativo. II progetto educativo ed il piano dell'offerta formativa sono resi pubblici e consegnati ai diretti interessati all'atto dell'iscrizione. Una copia del progetto educativo e del piano dell'offerta formativa, debitamente sottoscritta per presa visione all’atto dell’iscrizione dal genitore o dall’esercente la patria potestà o dagli alunni se maggiorenni, è conservata agli atti della scuola.
4.4 Reti di scuole Le istituzioni scolastiche paritarie, per il raggiungimento delle finalità contenute nel proprio progetto educativo, possono promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole dipendenti dallo stesso o da diverso gestore, appartenenti allo stesso o diverso ordine e grado di studi, anche nel caso in cui esse operino in Regioni diverse. L’accordo di rete può intervenire anche tra scuole paritarie e scuole statali o scuole di paesi dell’Unione Europea. L’accordo di rete tra scuole statali e scuole paritarie per l’attuazione di un progetto comune, estende il diritto ai relativi finanziamenti, qualora previsti, anche ad ogni scuola paritaria aderente alla rete. Le scuole secondarie superiori paritarie, come le analoghe scuole statali, possono elaborare appositi progetti di rete per attivare corsi di IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore), destinati all’ampliamento dell’offerta formativa a giovani e adulti ed essere incluse nei piani regionali per accedere ai relativi fondi. Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e si comunica che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito internet (www.istruzione.it) e nella rete intranet del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
|
La pagina
- Educazione&Scuola©