Circolare Ministeriale 16 febbraio 2001, n. 32
Prot. n. 8563/DM
Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da essi promossi; università e altri istituti di istruzione superiore - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2001/2002
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere
l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione
dei commi 12, 13 e 14 ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali
modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con
la scuola dei dirigenti scolastici e del personale docente.
La sopracitata legge n. 448/98 prevede all'articolo 26, comma 8 - in aggiunta al
contingente di 500 docenti, compreso il personale educativo, e i dirigenti
scolastici da collocare in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione
scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica - che un contingente di docenti, compreso il personale
educativo, e i dirigenti scolastici, nel limite massimo di cento unità, può
essere assegnato presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti.
Un ulteriore contingente di cento unità di docenti, compreso il personale
educativo, e di dirigenti scolastici, può essere assegnato - ai sensi del
predetto comma 8 - alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e
del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli
enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni
nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Dette
assegnazioni disposte ai sensi del comma 8 citato, comportano il collocamento in
posizione di fuori ruolo del personale interessato.
A norma del comma 10 dell'articolo 26 citato, le predette associazioni, gli enti
cooperativi da esse promossi nonché gli enti, le istituzioni e le
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con
oneri interamente a loro carico, possono richiedere in aggiunta al contingente
di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e
di dirigenti scolastici.
Sono previsti, altresì, dal medesimo comma 10, comandi di durata annuale del
personale di cui al comma 8 presso le Università degli Studi e altri Istituti
di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione
richiedente.
Il personale da collocare in posizione di fuori ruolo o di comando deve aver
superato il periodo di prova.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando abbiano avuto durata non
superiore a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto della
cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono
assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano avuto complessivamente durata
superiore a un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8
e in posizione di comando ai sensi del comma 10, si sommano se tra gli stessi
non vi sia soluzione di continuità. I dirigenti scolastici e i docenti che
perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o alla cessazione del
comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità
definite in sede di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di comando dai
dirigenti scolatici e dal personale docente è valido come servizio di istituto
per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle
quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il personale presta
servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico
dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai
Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nell'attesa che, a completamento del processo di riorganizzazione
dell'Amministrazione scolastica, previsto dal regolamento adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, siano del tutto
operativi gli Uffici scolastici regionali, con le loro articolazioni
periferiche, per l'anno scolastico 2001/2002 i provvedimenti di collocamento
fuori ruolo e di comando saranno adottati dal Direttore generale della Direzione
del personale della scuola e dell'amministrazione del Dipartimento per i servizi
nel territorio.
Alla suddetta Direzione generale - Ufficio VII - dovranno essere indirizzate,
entro il 15 marzo 2001, le richieste di assegnazione di cui ai successivi
paragrafi 3), 4) e 5).
Nell'acquisire le domande potrà essere valutata l'opportunità di integrarle
con le osservazioni dell'Ufficio competente in relazione alle tematiche delle
iniziative da attivare.
Copia della richiesta sarà inviata, per conoscenza, all'Ufficio scolastico
provinciale individuato in base alla sede di titolarità del docente richiesto,
e al Gabinetto del Ministro.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni, le istituzioni
e le Amministrazioni, nonché le Università e gli Istituti d'istruzione
superiore presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla
sopracitata Direzione generale una relazione nella quale dovranno essere
illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati
conseguiti.
3) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI. ARTICOLO 26 - COMMA 8.
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di
tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le
associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento
unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione
all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo
è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che
l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti
dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione possono essere inoltrate nei confronti di coloro
che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si
riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti,
di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso
istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di
comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare
corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione
scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni
professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima,
anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2001). La
frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione
dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai
sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso
dell'interessato.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese
in esame.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano
il collocamento fuori ruolo.
4) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E
DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI
E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO
DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA.
ARTICOLO 26 - COMMA 8.
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso
enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere
concessi nel limite massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa
dell'istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi
che si intendono conseguire;
c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle
unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;
d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale
richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da
attivare;
f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura
amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello
organizzativo studiato per la relativa attuazione;
g) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso
dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato
inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile
anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di
iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto
dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese
in esame.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e
comportano il collocamento fuori ruolo.
5) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL
PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI,
ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE,
IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.
ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le
Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e
gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le
amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel
campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere
comandi di durata annuale del personale, di cui al comma 8 del predetto articolo
26, con oneri interamente a loro carico.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di
istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento
con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la
quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della
facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente
l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera
deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni
professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti
cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che
svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e
in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri
relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e
comportano il collocamento in posizione di comando.
6) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA
PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE
DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E
AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL
CAMPO DELLA FORMAZIONE.
ARTICOLO 26 - COMMA 9.
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo
2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le
associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione
delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite
massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle
assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore Generale del
Servizio per gli Affari economico-finanziari, entro il 15 marzo 2001. Copia di
tali richieste dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, al
Gabinetto del Ministro.