Circolare Ministeriale 8 febbraio 2000, n. 34

Prot. n. 47098/ BL/Gab.IV

Oggetto : Art. 8 - Legge 3.5.1999 n. 124. Trasferimento, nei ruoli statali, del personale ATA, nonché degli insegnanti tecnico pratici e degli assistenti di cattedra degli Enti locali in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado

In applicazione della legge indicata in oggetto, questo Ministero ha adottato il D.I. 23.7.1999, n. 184, registrato dalla Corte dei Conti il 13 dicembre 1999, Reg 2, Fg. 346, nel quale è disposto che il personale ATA, nonché il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico - pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli Enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, è trasferito nei ruoli statali a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Ciò premesso, in considerazione della brevità del tempo a disposizione, per definire i vari adempimenti connessi al trasferimento in questione, si ritiene opportuno dettare le seguenti norme finalizzate a regolare le cessazioni dal servizio.

Al personale che, in seguito a quanto sopra precisato è transitato nei ruoli dei dipendenti statali, qualora destinatario, nella gestione degli Enti di provenienza, di un provvedimento di cessazione dal servizio sia di vecchiaia sia di anzianità, con effetto da data successiva al 1° gennaio 2000, in sede di prima applicazione è data facoltà, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della presente circolare presso la scuola di servizio, di di optare per quanto segue:

a) Mantenere la validità degli effetti correlati agli atti emessi dagli Enti di provenienza;

b) Procrastinare gli effetti degli atti di cui al punto precedente al 31.8.2000, purché detti effetti cadano nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2000;

c) Rinunciare agli atti ed agli effetti di quanto statuito dagli Enti di provenienza.

Le istanze finalizzate a quanto sopra dovranno essere presentate, in carta semplice, alle scuole o istituti ove ciascun interessato presta servizio, entro il termine di 10 giorni sopra indicato.

Ciascun Istituto o scuola avrà, poi, cura di trasmetterle al Provveditorato agli Studi competente con un unico elenco in cui, per ciascun optante, dovrà essere specificata, oltre alle consuete generalità anagrafiche, anche la qualifica rivestita. Copia di ciascuna istanza, peraltro, dovrà essere rimessa all'ente di provenienza del richiedente.

Tanto premesso e non senza aver precisato che la mancanza di qualsivoglia opzione nel termine sopra indicato, da ritenersi perentorio, verrà intesa come opzione per la fattispecie sub lettera a), si chiarisce ancora, per ciascuna delle tre possibilità:

Ipotesi sub a /

Il personale interessato verrà collocato in quiescenza, sia per vecchiaia che per anzianità, con le causali e alle scadenze programmate e definite nella gestione di provenienza, pur se queste ultime, e cioè le scadenze, dovessero cadere in data diversa e/o successiva al 1° settembre 2000.

La presentazione di istanza per l'ipotesi in esame o la mancanza di qualsivoglia opzione esclude, per gli interessati, la possibilità di presentare, dopo il termine di 10 giorni sopra indicato, ulteriori istanze finalizzate a conseguire la modifica, revoca, rinvio della cessazione dal servizio.

Le Amministrazioni di provenienza, per parte loro, entro il 22 febbraio 2000 avranno cura di trasmettere ai Provveditorati agli Studi, individuati secondo le competenze territoriali, l'elenco di coloro che, nel corso dell'anno 2000, dovranno cessare dal servizio per limiti di età, di coloro che hanno chiesto ed ottenuto di essere collocati in quiescenza per anzianità, nonché dei dipendenti, ancora in servizio, inclusi negli elenchi di cui all 'art. 59 - comma 55 della legge 27.12.1997 n. 449.

L'inserimento di qualsiasi condizione nell'istanza di opzione renderà nulla la medesima.

Per le modalità di liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, si rinvia a quanto verrà di seguito specificato.

Ipotesi sub b /

Il personale che opterà per questa soluzione verrà collocato in quiescenza, con le causali programmate e definite nella gestione di provenienza, ma a decorrere dal 1° settembre 2000 senza obbligo di ulteriori manifestazioni di volontà da parte dei richiedenti, in quanto l'opzione verrà considerata elemento sufficiente per procrastinare la cessazione alla suddetta data del 1 settembre 2000.

Si chiarisce, peraltro, che la suddetta possibilità è consentita, senza alcuna penalizzazione, anche a coloro che, nelle Amministrazioni di provenienza, risultassero eventualmente inclusi nei contingenti di cui all'art. 59 - comma 55 della legge 27.12.1997 n.449.

Il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio inizialmente prevista nella gestione di provenienza ed il 31.8.2000 verrà considerato utile a tutti gli effetti come servizio statale.

Per le modalità di liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, si rinvia a quanto verrà di seguito specificato.

Parimenti a quanto previsto per l'ipotesi sub a/ , la presentazione di istanza per l'ipotesi in esame esclude, per gli interessati, la possibilità di presentare, dopo il termine di 10 giorni sopra indicato, ulteriori istanze finalizzate a conseguire la modifica, revoca o rinvio della cessazione dal servizio.

L'inserimento di qualsiasi condizione nell'istanza di opzione renderà nulla la medesima.

Ipotesi sub c /

La presente ipotesi richiede alcuni chiarimenti in relazione alle cause di interruzione del rapporto di lavoro e, cioè, a seconda che essa interruzione debba avvenire sulla base di quanto programmato nella gestione di provenienza, o per vecchiaia o per anzianità.

Cessazione per vecchiaia

Com'è noto, ai sensi di quanto previsto dalla tabella A annessa all'art. 11 comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fino al 31 dicembre 1999 per molte gestioni diverse da quelle statali l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1992 n. 503, si sostanzia in 64 anni per gli uomini ed in 59 per le donne; termini che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, saranno elevati a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Per il sistema previdenziale statale, viceversa, ferma la possibilità di chiedere ed ottenere, senza alcuna condizione, la proroga per un biennio di cui al precitato art. 16 del D.P.R. 503/92, il limite di età per il collocamento in quiescenza per vecchiaia è fissato, per quanto più specificamente attiene al personale del comparto scuola, al termine dell'anno scolastico in cui gli interessati compiono il 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne.

A queste ultime, peraltro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 21 della legge 8.8.1995 n. 335, è consentito chiedere ed ottenere di essere collocate in quiescenza al termine dell'anno scolastico in cui compiono il sessantesimo anno di età con le norme relative alla pensione di vecchiaia.

Tutto il personale del comparto scuola, inoltre, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi del beneficio previsto dall'art. 59 - comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e, cioè, può chiedere ed ottenere di essere collocato in quiescenza a decorrere dall'inizio e non già dal termine dell'anno scolastico in cui compie il sessantacinquesimo anno di età, qualora consegua il limite di età o di contribuzione, richiesto dalla normativa vigente, nel periodo 1° settembre - 31 dicembre.

Ciò precisato, il personale che, destinatario nelle gestioni di provenienza di un provvedimento di cessazione dal servizio per vecchiaia, intenda optare per la fattispecie in argomento, dopo la rinuncia agli effetti del suddetto atto, verrà considerato totalmente destinatario della normativa afferente al personale del comparto-scuola con esclusione, tuttavia, del disposto di cui all'art. 15 - comma 2 della legge 30 luglio 1973 n. 477 che, per essere originariamente destinato al personale della scuola che poteva vantare una legittima aspettativa ad essere collocato in quiescenza al compimento del 70° anno di età, ne esclude l'applicazione alla presente fattispecie.

Cessazioni per anzianità

Per il personale del comparto-scuola, ai sensi dell'art. 1 comma 31 - della legge 8.8.1995 n. 335 l'accesso al trattamento di quiescenza ed il conseguente trattamento pensionistico decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio o, in termini più espliciti ed alla luce della normativa in vigore, dal 1° settembre di ciascun anno.

Negli altri comparti del pubblico impiego, viceversa, l'accesso al trattamento di quiescenza è regolamentato secondo le scadenze previste dall'art. 1 - comma 29 della già citata legge 8.8.1995, n. 335.

Nel settore delle pensioni di anzianità possono, inoltre, ancora sussistere gli esodi programmati, già citati in premessa, previsti dal decreto 30 marzo 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nonché del Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali; decreto emanato in esecuzione dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

L'opzione, da parte degli interessati, per la fattispecie in esame comporta, per i medesimi, la cancellazione da qualsivoglia graduatoria o lista di pensionamenti programmati ed il completo assoggettamento al sistema previdenziale statale.

La presentazione della opzione in argomento, inoltre, esclude, per gli interessati, la possibilità di presentare, successivamente, richiesta di revoche o di annullamento finalizzato al ripristino della situazione " quo ante".

L'inserimento di qualsiasi condizione nell'istanza di opzione renderà nulla la medesima.

Liquidazione della pensione e della buonuscita

In sede di prima applicazione ed in attesa di puntualizzare le modalità di riferimento operativo, si ritiene necessario che, per il personale che è cessato o che cesserà dal servizio nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2000 in forza di un provvedimento di cessazione dal servizio già a suo tempo adottato dagli Enti di provenienza, il calcolo della liquidazione della pensione provvisoria e della buonuscita sia effettuata dai suddetti Enti di provenienza, i quali, per loro parte, al fine di evitare eventuali corresponsioni di maggiori somme, rispetto a quelle dovute, con conseguenti spiacevoli recuperi, avranno cura, di riferirsi alla situazione stipendiale conseguita da ciascun interessato alla data del 31.12.1999, mentre, per ciò che concerne l'anzianità pensionabile, faranno riferimento alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro prevista nel provvedimento formale di cessazione dal servizio da loro emanato.

Quanto sopra effettuato, gli Enti di provenienza provvederanno a rimettere i sopra citati documenti di calcolo in uno con i rispettivi fascicoli personali, ai competenti Provveditorati agli Studi i quali, avvalendosi degli elementi riportati nei documenti in argomento, provvederanno ad emettere gli atti formali sia di pensione provvisoria sia di buonuscita, avendo poi cura di allegare ad essi copia degli atti in funzione dei quali sono stati stilati affinché le sedi Inpdap, destinatarie del tutto, siano in grado di effettuare le verifiche di loro competenza.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, il Ministro per la Funzione Pubblica, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Unione delle Provincie d'Italia (UPI) e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM).



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