Circolare 19 marzo 2002, n. 36
Prot. n.DGPSA/7/1363
Oggetto: Collocamenti fuori ruolo e comandi dei
dirigenti scolastici e del personale docente presso:
- enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti;
- associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
- università e altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno
scolastico 2002/2003
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel
prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n.
297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali
modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti
connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale
docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500
unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare
all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo
svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e
personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo
di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:
- agli enti e alle associazioni che svolgono attività di prevenzione
del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e
reinserimento di tossicodipendenti;
- alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del
personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché
agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca
educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori
ruolo del personale interessato. Ai sensi del comma 10 del medesimo
articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che
svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della
formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a
loro carico, possono richiedere in aggiunta al contingente di cento
unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e
di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della
stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e
altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico
dell'Istituzione richiedente. Il personale da collocare in posizione
di fuori ruolo o di comando deve aver superato il periodo di prova.
A partire dall'anno scolastico 2000/2001, qualora il collocamento
fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000,
n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n.
306, abbia durata non superiore a un quinquennio, i dirigenti
scolastici e i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di
collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella
quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente
durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico
2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità. A tal
fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del
comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10, si sommano se
tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I dirigenti
scolastici e i docenti che perdono la titolarità, all'atto del
rientro in ruolo o alla cessazione del comando, hanno priorità di
scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede
di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di
comando dai dirigenti scolastici e dal personale docente è valido
come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni
di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la
prestazione del servizio medesimo. Gli enti, le associazioni e le
Università presso le quali il personale presta servizio avranno cura
di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima sede di
titolarità del docente e, per i dirigenti scolastici, ai Direttori
generali degli Uffici scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei
contingenti, per l'anno scolastico 2002/2003 i provvedimenti di
collocamento fuori ruolo di cui al comma 8, II e III periodo,
dell'articolo 26 della legge 448/98, saranno adottati dal Direttore
generale della Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione del Dipartimento per i servizi nel territorio.
Alla suddetta Direzione generale - Ufficio VII (v.le Trastevere, 76/A
00153 Roma) dovranno essere indirizzate, entro il 18 aprile 2002, le
richieste di assegnazione di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B).
Copia della richiesta sarà inviata, per conoscenza, all'Ufficio
scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del
personale richiesto.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le
istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno
presentare alla sopracitata Direzione generale - Ufficio VII una
relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal
personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA,
RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 -
COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da
effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere
disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino
iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento
unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di
iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento
sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora
istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo
provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia
in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto
articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte
degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, devono
riguardare esclusivamente coloro che abbiano frequentato i corsi di
studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si riserva
la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di
posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza,
presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale
per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la
disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa
materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale
e periferico o da enti e associazioni professionali, previa
autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla
decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2002). La frequenza dei
corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione
dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato
presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione
all'attività svolta, richiedono più unità di personale, devono
indicarne lo stretto ordine di priorità. Le richieste incomplete nei
contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti
non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti
interessati. Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento fuori ruolo. In considerazione
della particolare attività e delle specifiche competenze
professionali richieste al personale utilizzato, l'Amministrazione
potrà, su espressa richiesta dell'ente o dell'associazione, valutare
l'opportunità di disporre il collocamento fuori ruolo anche per una
durata superiore all'anno, e comunque non oltre il triennio.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE
PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO
FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA
RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite
massimo di cento unità. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi
esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle
associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:
a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione
completa dell'istituzione;
b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli
obiettivi che si intendono conseguire;
c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero
delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata
per la ricerca;
d) l'ordine di priorità del personale richiesto;
e) la particolare qualificazione professionale in possesso del
personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa
attivata o da attivare;
f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto
(struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già
disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa
attuazione;
g) periodo di durata del progetto.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato. In caso di associazioni professionali, alla
richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione;
per gli enti cooperativi è indispensabile anche il documento
attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione
presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto
dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non
saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le
richieste pervenute dai diretti interessati. Le assegnazioni disposte
a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il
collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI
PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE
PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE
SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA
FORMAZIONE ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto
ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000. Con il predetto decreto vengono
individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui
al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle
assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite
massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione
delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore
Generale del Servizio per gli affari economico-finanziari (v.le
Trastevere, 76/A 00153 Roma) entro il 18 aprile 2002. Copia di tali
richieste dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari
data, alla Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione - Ufficio VII.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE
PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE
SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA
FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98
le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione
superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e
del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché
gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo
culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a
proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e
del personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2002
esclusivamente al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale interessato. Per quanto concerne i
comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione
superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con
la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra
presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal
Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà
contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli
oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda. Per
quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale
docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti,
istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale
e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi
deve risultare chiaramente dalla richiesta.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata
annuale e comportano il collocamento in posizione di comando. Si
pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente
circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa può
essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e
nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
|