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Dipartimento
per l’istruzione Circolare Ministeriale 8 marzo 2005, n. 36 Prot. N. 473 /DIP/U04 Oggetto: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2005/2006 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale Come è noto alle SS.LL., la definizione e l’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente costituisce adempimento preliminare di fondamentale importanza rispetto alla gestione delle operazioni e delle fasi relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico e, più in generale, rispetto al puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico. Ciò premesso e con riferimento all’anno 2005/06, codesti Uffici e i dipendenti CSA procederanno, con la massima sollecitudine, alla suddetta incombenza sulla base delle istruzioni ed indicazioni della presente circolare e tenendo conto, in particolare, delle innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 contenente norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, nonché di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311(finanziaria 2005). Le SS.LL. potranno rilevare i dati e gli elementi occorrenti per dare avvio alle procedure di determinazione degli organici relativi ai vari gradi di istruzione dall’allegato schema di Decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante disposizioni in ordine ai criteri di rilevazione e quantificazione delle dotazioni organiche, alla consistenza delle stesse a livello nazionale e regionale, alla loro ripartizione in ambito provinciale e per fasce di scolarità. Resta inteso, ovviamente, che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni del testo, che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte del citato Dicastero dell’Economia. Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto il “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”, della C.M. n. 37 del 24 marzo 2004 concernente la trasmissione del D.I. relativo agli organici dell’a.s. 2004/2005 e della C.M. n. 90 del 30 dicembre 2004 in materia di iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2005/2006. In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base degli assetti delle scuole, della consistenza delle rispettive platee scolastiche, nonché dei criteri fissati dalle norme vigenti, alle quali si è fatto richiamo nel suddetto schema di Decreto interministeriale. Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in caso di necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità. Le dotazioni organiche per l’anno scolastico 2005/2006 sono state determinate in attuazione di quanto previsto dalla surrichiamato legge 30 dicembre 2004, n.311 (finanziaria 2005), che all’art. 1, comma 127, così recita: “ per l’anno scolastico 2005/2006 la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005“. In effetti la citata legge finanziaria, a di là del limite sopra menzionato, non fissa altre misure di contenimento. In dipendenza di ciò e fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, si è proceduto alla quantificazione e alla ripartizione delle dotazioni tra i vari gradi di istruzione tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’ a.s. 2004/2005, dell’entità previsionale della popolazione scolastica riferita all’anno 2005/06, dell’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell’art.1, comma 1, della suddetta bozza di decreto. Tanto anche col puntuale riscontro degli elementi e dei dati forniti in via definitiva dalle SS.LL. Con specifico riferimento alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l’incidenza del previsto decremento della popolazione scolastica. Le dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo del richiamato schema di Decreto, facenti parte integrante dello stesso. Giova precisare che nessuna modifica è stata apportata alla specifica normativa che presiede alla determinazione delle classi e dei posti ( D.M. 331/98, avente ad oggetto “ la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e D.M. 141/99 riguardante le classi che accolgono alunni disabili). In tale ottica continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai decreti interministeriali relativi agli organici del personale docente n. 131/2002 e n.57/2004 e, in particolare, quelle relative alla costituzione delle prime classi delle sezioni staccate, scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso con un numero di alunni non inferiore a 20, nonché alla possibilità di formare classi iniziali articolate e accorpare, col concorso di alcune condizioni, le classi di passaggio e quelle terminali. Per l’istruzione secondaria, ai sensi dall’art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre previste con un orario di insegnamento inferiore; precisazioni e indicazioni più puntuali al riguardo sono fornite nel paragrafo relativo all’istruzione secondaria di I e II grado. Per i posti di sostegno, stante la prescrizione della citata legge finanziaria n. 311/2004, rimane, altresì, confermata la dotazione fissata nel decorso anno scolastico, sia in termini di organico di diritto, che di quota di organico aggiuntiva. Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla tabella B1, allegata al testo del richiamato schema di decreto, relativa al numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria. L’assegnazione dei posti è stata effettuata anche tenendo a riferimento i dati comunicati da codesti Uffici. Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici Le SS.LL. cureranno personalmente, con la diretta collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, l’organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all’importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche e della necessaria esperienza. Premesso che le istituzioni scolastiche, sulla base delle attuali procedure, provvedono a trasmettere al Sistema informativo i dati necessari per la determinazione degli organici in termini di alunni e classi, si ribadisce l’esigenza che tali dati siano opportunamente esaminati, verificati e validati dalle SS.LL.. Le SS.LL. medesime, pertanto, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei CSA, una volta effettuati i necessari controlli, anche attraverso incontri con i dirigenti scolastici, sulla base delle serie storiche relative all’andamento della scolarità degli ultimi anni, nonché del decremento delle classi determinatosi in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, provvederanno ad apportare le eventuali variazioni e a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. Analoga procedura dovrà essere seguita nel caso di variazioni successive, con particolare riguardo alle modifiche del numero delle sezioni e delle classi. Circa i criteri di definizione degli organici, nel far presente che rimangono sostanzialmente confermati quelli utilizzati per la formazione delle classi e dei posti del corrente anno scolastico, si richiama quanto stabilito: • dal Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002; • dal Decreto interministeriale n. 57/2004 concernente le dotazioni organiche dell’anno scolastico 2003/2004; • dal Decreto interministeriale relativo all’anno scolastico 2004/2005; • dall’allegato schema di Decreto interministeriale; • dalla citata legge n. 311/2004 (finanziaria 2005). Scuola dell’infanzia Tenuto conto che gli orari annuali di funzionamento, previsti dal D.L.vo n.59/04, sono compresi tra un minimo di 875 e un massimo 1.700 ore, e corrispondono alle quantità orarie previste dalla previgente normativa, le sezioni e i posti continueranno ad essere costituiti secondo i criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’anno scolastico 2004/2005. Questa Amministrazione, al fine di soddisfare le aspettative delle famiglie e ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nonché di consentire l’attivazione degli anticipi, sta da tempo operando in funzione della generalizzazione del servizio prevista dalla legge 53/03. In tale ottica sono stati recepiti nell’organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico, compresi i 408 posti istituiti con nota del 3 novembre 2004 anche ai fini della sperimentazione degli anticipi e, pertanto, finanziati dalla legge n.53/03 (tab. A1). Nella considerazione che la legge n. 311/2004 ( finanziaria 2005 ) all’art. 1, comma 130, ha previsto un apposito stanziamento destinato, tra l’altro, “ all’anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia”, questo Ufficio ha riservato una parte delle citate risorse all’incremento di 410 posti ripartiti in ambito regionale come da suddetta tabella A1 allegata al citato Decreto interministeriale. Per quanto riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30 dicembre 2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha confermato, anche per l’a.s. 2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006. Resta inteso che la frequenza sarà consentita qualora ricorrano le condizioni previste dalla medesima circolare. Quanto alla sperimentazione di nuove figure professionali e modalità organizzative la stessa resta subordinata agli esiti della fase negoziale attivata presso l’ARAN e tuttora in corso. Scuola primaria Come è noto, il decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue. Fermo restando che le famiglie all’atto della iscrizione hanno avuto la possibilità di optare tra le varie opportunità offerte dalla riforma (le 27 ore obbligatorie; le 27 ore intergrate da 3 ore opzionali facoltative, nonché dal tempo eventualmente dedicato alla mensa), si conferma, anche per il prossimo anno scolastico, che le consistenze di organico rimangono definite, in maniera generalizzata, sulla base di 30 ore settimanali per classe, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e tre ore opzionali facoltative. Ne consegue che, per il prossimo anno scolastico, trova ancora applicazione la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria (in particolare il D.M. n.331/98 e il D.M. 141/99). Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali. Per quel che concerne il “tempo pieno”, comprensivo della mensa, fermo restando il limite posto dalla legge finanziaria 2005, vale a dire che le dotazioni organiche dell’anno 2005/2006 non possono superare quelle dell’anno 2004/2005, eventuali incrementi di posti per le stesse finalità, rispetto alle consistenze attuali, possono essere consentiti, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n.59/04, solo nell’ambito delle complessive consistenze di organico del personale docente assegnate a livello regionale. E’ appena il caso di evidenziare che è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato. Il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato della lingua straniera, quantificato in organico di diritto, è riportato nei complessivi posti indicati nella tabella B) allegata allo schema di decreto interministeriale. Anche per l’insegnamento della lingua straniera, con specifico riguardo all’individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l’anno scolastico in corso indicati nelle C.M. N.37/04. Premesso che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, nelle classi successive si proseguirà nello studio della lingua praticata nell’anno scolastico 2004/2005 (anche diversa dall’inglese). Si rammenta che l’art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che l’insegnamento della lingua straniera deve essere effettuato dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti, o da altro docente facente parte dell’organico di istituto, sempre in possesso dei requisiti richiesti. In mancanza di detti insegnanti, continueranno ad essere istituiti posti da destinare ai docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l’esigenza che ciascun docente effettui almeno 18 ore di insegnamento. Con riferimento, poi, alla previsione del citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria 2005, relativo all’assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, si precisa che tale adempimento si renderà possibile solo allorché saranno stati espletati i corsi di formazione linguistica previsti dalla medesima legge finanziaria. Istruzione secondaria di I grado Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n.53/03 e al decreto legislativo n.59/04, l’attuazione della riforma nella scuola secondaria di I grado deve avvenire in maniera graduale. Nel prossimo anno scolastico saranno, pertanto, coinvolte oltre alle prime classi, che già nell’anno in corso stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le terze classi, invece, continueranno a funzionare in base al previgente ordinamento. Le famiglie degli alunni delle prime due classi potranno, pertanto, optare tra le varie articolazioni orarie settimanali desumibili dal decreto legislativo n. 59/04 (orario obbligatorio 27 ore; orario opzionale facoltativo 6 ore; tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa mediamente sino a 7 ore) . Anche per l’anno 2005-2006, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto legislativo in questione, restano confermati, per le tre classi del corso, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Per quel che riguarda il “tempo prolungato”, di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 59/04, valgono le precisazioni fornite per la scuola primaria, nel senso che saranno possibili incrementi di posti solo nel limite delle risorse di organico complessivamente assegnate ad ogni ufficio regionale. In coerenza con le suesposte precisazioni, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria, è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni, a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato. Nell’attuale regime transitorio le Indicazioni nazionali allegate al più volte citato decreto legislativo n.59/04 trovano attuazione, per talune discipline, entro i limiti e le soluzioni di seguito indicate: a) Lingue comunitarie È opportuno premettere che l’insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime due classi del corso e non anche le terze alle quali si applicherà l’ordinamento previgente. In sede di determinazione dell’organico di diritto, e fino all’entrata a regime della riforma, prevista per l’a.s. 2006/2007, si terrà conto, come nel decorso anno, della sola lingua straniera autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate ai sensi del DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera. Da quanto sopra deriva che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua), si rinvia a quanto precisato sullo specifico argomento dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004. Affinché questo Ministero possa disporre di un quadro certo delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi anche dell’ ora facoltativa, le SS.LL. inviteranno le istituzioni scolastiche a trasmettere i relativi dati al Sistema informativo, utilizzando la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto del corrente anno scolastico. Inoltre le SS.LL. seguiranno direttamente detta rilevazione accertandosi che la stessa venga effettuata con la dovuta precisione e puntualità. Nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, verranno diramate disposizioni in merito alla copertura delle ore legate allo studio della seconda lingua comunitaria. b)Educazione tecnica Come per il corrente anno scolastico e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell’art.14 comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”. Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l’insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all’informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute. Tanto anche in previsione della costituzione di un’area della tecnologia. c) Strumento musicale Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n.124/1999, ed attivato sulla base delle richieste formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle consistenze dell’organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio. Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, nel confermare per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti secondo la normativa previgente, si ravvisa l’opportunità che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi già attivati negli anni precedenti. Si precisa infine che lo schema di Decreto interministeriale, più volte citato, conferma, per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento. Tale riconduzione avverrà dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura, attraverso l’utilizzo degli spezzoni residui presenti nella scuola complessivamente intesa (sede centrale e sezioni staccate) e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne. Istruzione secondaria di II grado Anche per la scuola secondaria di II grado, ai fini della determinazione delle classi e dei posti si richiamano le disposizioni di cui al D.M. n.331/98 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. n.141/99 relativo alle classi con la presenza di alunni disabili. Per la definizione dell’organico si confermano, altresì, le previsioni introdotte dai Decreti Interministeriali n.131/2002 e n. 57/2004 e dal D.I. relativo alla determinazione degli organici dell’anno scolastico 2004/2005; norme che si riferiscono in particolare: • Alla riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione che va limitata alle sole classi di concorso individuate nell’anno scolastico 2003/2004 e confermate nell’anno scolastico 2004/2005. Si rammenta che la norma di cui all’art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento sino a 18 ore dell’orario delle cattedre interne. I posti acquisiti al Sistema informativo al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità. • Alla costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, in presenza di almeno 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell’ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. • All’accorpamento delle classi finali, qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo cura di non frazionare il gruppo classe. • Alla costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza consti di almeno 12 alunni. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la “sperimentazione” richiesti. Negli istituti d’arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio, prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni, deve essere effettuata tenendo conto dell’esigenza della piena utilizzazione del personale in servizio nella istituzione scolastica. Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di studenti tendenzialmente vicino a 20. Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni. Si ritiene infine di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati. Educazione degli adulti Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, si precisa che le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2004/2005. Eventuali ed eccezionali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali. Ciò anche in attesa di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze attuali, in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni. Verifiche e monitoraggio Al fine di poter disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nell’ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio sia delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto, sia delle attività di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità. Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste direzioni generali regionali, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848 – e-mail gildo.deangelis@istruzione.it ) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail luciano.chiappetta@istruzione.it ) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento. Tanto anche nell’intento di raccordare proficuamente l’attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento. Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Schema Decreto Interministeriale Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente per l’anno scolastico 2005/2006 Il Ministro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; VISTI l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna; VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 234 recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; VISTI l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l’articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 concernenti l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap; VISTA la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002; VISTA la legge 22 novembre 2002 n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale; VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/03; VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’ articolo 3, commi 88 – 90”; VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005); VISTO il D. P.R. dell’11 agosto 2003, n.319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; VISTI il decreto ministeriale 15 marzo 1997 n. 176 e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo; VISTA la circolare ministeriale n. 90 del 30 dicembre 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; VISTA la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – indicazioni e istruzioni”; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’ insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole; CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 127 della citata legge 30 dicembre 2004, n.311 “per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005”; INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; DECRETA
Articolo 1 1 Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l’anno scolastico 2005/2006 sono quelle riportate nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e ”E”, costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà. 2 Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché, per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, così come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200, e alla necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio. 3 Relativamente all’istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entità orarie dei piani di studio relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche. 4 Ai fini previsti dall’art. 2, comma 1, lettera f) e dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) e della scuola primaria (tabella B) sono incrementate, rispettivamente, del numero dei posti riportati nelle tabelle “A1” e “B1” costituenti parte integrante del presente decreto. 5 I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
Articolo 2 1 I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole. 2 I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3 Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta formulata dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali, nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a rigorosi criteri di razionalità e di contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni e degli elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze. 4 I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.
Articolo 3 1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004. 2 Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria. 3 L’insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell’anno scolastico 2004/2005. Nelle classi prime e seconde deve essere impartito l’insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell’anno scolastico 2004/2005 è stato impartito l’insegnamento di una lingua diversa dall’inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua. 4 Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
Articolo
4 1 Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese le eventuali sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali, nonché di quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap.
2
Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n.
289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore
settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina.
In sede di prima attuazione e fino all’entrata in vigore delle norme
di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui
al presente comma trova applicazione nel caso che nelle singole
istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra
più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la
titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di
completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai
soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili
per le operazioni di mobilità. 3 Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 4 Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 5 Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6 Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Articolo
5 1 L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 59/2004. 2 Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, per l’anno scolastico 2005/2006 e fino alla messa a regime, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, come definito dal citato art. 10 del Decreto legislativo n. 59/04, è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n.782 e successive modifiche ed integrazioni. 3 Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004 i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola secondaria di I grado. Articolo
6 1 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. 2 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni. 3 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 4 Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 5 Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali n. 331/98 e n. 141/99. Articolo
7 In attesa di una compiuta e aggiornata disciplina della materia, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2004/2005. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione. Articolo
8 1 Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata esclusivamente nella fase di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto. Articolo
9 1 La dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento. 2 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E. 3 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili. 4 Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Articolo
10 Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002. Articolo
11 1 Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i Dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n.57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto. 2 Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. 3 Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico. 4 Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e comunque non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e ai CSA di riferimento per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli. 5 Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche. 6 L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all’articolo 3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992. Articolo
12 1 Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive inderogabili necessità. 2 L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, dal canto loro, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni. Articolo
13 1 Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena nei limiti delle dotazioni regionali. Articolo
14 1 Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C” “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Gravano parimenti sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Tabella A - Scuola dell'infanzia Previsione organico per l'a.s. 2005/06
Tabella A1 - Scuola dell’infanzia Posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati: 1) dall’art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53; 2) dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n.311 ANNO SCOLASTICO 2005/2006
Tabella B - Scuola Primaria Previsione organico per l'a.s. 2005/06
Tabella B1 - Scuola Primaria Posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall’art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n.53 A.S. 2005/2006
Tabella C - Scuola Secondaria di I grado Previsione organico per l'a.s. 2005/2006
Tabella D - Scuola secondaria di II grado Previsione organico per l'a.s.2005/2006
Tabella E - Sostegno Previsione organico per l'a.s. 2005/2006
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