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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione

Circolare Ministeriale 11 aprile 2003, n. 37

Prot. n. 6857

Oggetto: Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia

Come è noto, nella G.U. n. 77 del 2 aprile u.s. è stata pubblicata la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
La citata legge, innovando la preesistente normativa, all'articolo 2, comma 1, tra l'altro, prevede:

  - alla lettera e) che ".... alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.";

  - alla lettera f) che ".... alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento".

Il successivo articolo 7, al comma 4 dispone:

"Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004".

Dalle disposizioni di cui al menzionato comma 4 emerge che l'applicazione degli anticipi, secondo i tempi e con le modalità sopra riportate, deve intendersi operante già dal prossimo anno scolastico per la scuola elementare e, per la scuola dell'infanzia, sempre dal prossimo anno scolastico, ma subordinatamente all' esistenza delle condizioni indicate nel paragrafo che segue. Pertanto, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare ministeriale prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002, avente ad oggetto le iscrizioni per l'anno scolastico 2003-2004, si forniscono con la presente istruzioni e indicazioni in ordine alla attivazione degli adempimenti finalizzati alla tempestiva e corretta applicazione della normativa in questione.

Scuola dell'infanzia

Tenuto conto di quanto stabilito dal citato comma 4, è consentito, per l'anno scolastico 2003-2004, di iscrivere alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004. Ciò nel rispetto della libera scelta delle famiglie e in presenza delle condizioni di fattibilità richiamate dallo stesso comma 4 (secondo criteri di gradualità, in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni).
Tanto premesso e precisato, lo scrivente, in relazione alle situazioni dei diversi contesti e realtà territoriali, sta individuando le iniziative e gli interventi utilmente praticabili al fine di poter corrispondere alla richiesta e alle attese delle famiglie nella maniera più idonea.

A tal fine, sono in corso contatti e interlocuzioni con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) per una ricognizione congiunta dello stato delle cose e per una prima messa a punto degli interventi e delle azioni da porre in essere.

Nell'ottica della sperimentata collaborazione, lo scrivente assegna fondamentale importanza al contributo di iniziative, di idee e di suggerimenti che le SS.LL., quali più diretti e qualificati interpreti delle differenziate e molteplici esigenze ed attese dell'utenza dei rispettivi ambiti territoriali, vorranno far tenere a questo Ministero, con l'apporto dei dipendenti Uffici e delle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. Contributo da formalizzare in apposita relazione col supporto di dati e di elementi significativi riferiti sia agli aspetti quantitativi del fenomeno degli anticipi (e ai connessi riflessi sulle attuali consistenze delle sezioni e dei posti, definite nell'ambito delle dotazioni a suo tempo assegnate) che alle concrete condizioni di ammissione alla frequenza (disponibilità delle occorrenti strutture e dotazioni, possibilità di fruizione dei servizi di trasporto e di mensa, ecc.).

A tale ultimo riguardo, anche le SS.LL. vorranno, direttamente o attraverso i propri Uffici e con la collaborazione dei dirigenti scolastici interessati, stabilire opportuni contatti e intese con gli Enti locali delle rispettive realtà territoriali, al fine di esaminare, approfondire e valutare i diversi aspetti e profili della complessa fattispecie e rimuovere eventuali carenze, difficoltà e impedimenti.

Una volta acquisito, sulla base dei dati e degli elementi occorrenti, il quadro completo delle diverse situazioni legate alle varie realtà territoriali e valutate con l'ANCI e gli Enti locali competenti l'esistenza delle reali condizioni di praticabilità della sperimentazione degli anticipi, verrà fissato dallo scrivente il termine entro cui sarà possibile, da parte delle famiglie delle bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2004, produrre domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia nelle istituzioni all'uopo individuate.

Nelle more dell'espletamento di tali procedure di accertamento saranno promossi ed effettuati con le SS.LL. incontri e approfondimenti sulla delicata materia per considerare tutte le possibili e più idonee soluzioni.

Resta inteso che il concreto avvio della sperimentazione degli anticipi potrà avvenire solo a seguito di formali autorizzazioni che le SS.LL. concederanno a seguito delle determinazioni dello scrivente.

Scuola primaria

La richiesta da parte delle famiglie di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria dei bambini che compiranno i sei anni di età dopo il 31 agosto 2003 ed entro il 28 febbraio 2004 ha natura facoltativa.

I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola primaria debbono produrre domanda alle istituzioni scolastiche entro 30 aprile 2003, secondo i criteri e le modalità già individuati dalla richiamata circolare prot. n. 3462 del 20 dicembre 2002. Ovviamente non sono tenuti a rinnovare le richieste di iscrizione i genitori dei bambini e delle bambine nati nel periodo tra il 1°settembre e il 31 dicembre dell'anno 1997 che abbiano già prodotto domanda per effetto della citata circolare prot. n. 3462/2002.

Gli alunni nuovi iscritti sono inseriti nelle prime classi, già costituite a seguito delle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2003-2004, nel rispetto dei limiti numerici e dei criteri fissati dai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999. Qualora non risulti possibile il totale assorbimento dei citati alunni nelle classi già formate, si procede alla previsione di nuove classi, sempre sulla base dei limiti numerici e dei criteri di cui ai predetti decreti ministeriali e relative norme applicative. Ciò in quanto le scelte delle famiglie di anticipare la frequenza alla prima classe della scuola primaria impegnano l'Amministrazione a soddisfare le richieste.

In presenza di più plessi scolastici di uno stesso circolo, insistenti in un medesimo ambito territoriale e tra di loro facilmente raggiungibili, anche in relazione all'età dei bambini e delle bambine, si potrà procedere ad un'equa distribuzione dei nuovi iscritti, in maniera che, con il coinvolgimento delle famiglie, le classi prime interessate risultino, in linea di massima e per quanto possibile, costituite con un equilibrato numero di alunni.

I dirigenti scolastici, definita la previsione delle classi in relazione al numero complessivo dei nuovi alunni iscritti, provvederanno, secondo le procedure che saranno appositamente attivate e rese note dal Sistema informativo di questo Ministero, a darne immediata comunicazione a codesti Uffici e allo scrivente.

Le SS.LL., una volta acquisiti i dati relativi alle nuove iscrizioni e sulla base di un attento esame delle proposte di costituzione di nuove classi formulate dai dirigenti scolastici, provvederanno ad autorizzarne il funzionamento, utilizzando la dotazione aggiuntiva di posti assegnata ad integrazione del contingente a suo tempo attribuito alle SS.LL. medesime.

Tale dotazione aggiuntiva, la cui consistenza viene indicata nel prospetto che si allega, dovrà essere ripartita tra le diverse realtà provinciali e locali, sulla base dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni, secondo esigenze attentamente e puntualmente rilevate.
Eventuali, ulteriori necessità, che non dovessero trovare accoglimento per l'esiguità delle risorse di organico a disposizione di codesti Uffici, saranno esaminate e valutate dallo scrivente d'intesa con le SS.LL. per la ricerca e l'adozione delle soluzioni più idonee a garantire la fruizione del diritto dei bambini e della bambine alla frequenza anticipata.

Come è noto, la materia degli anticipi costituisce solo una delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 53 e non esaurisce la complessità dei temi e delle problematiche che si legano alla prima attuazione della riforma.

Seguiranno pertanto apposite istruzioni e indicazioni con riferimento all'impianto della riforma, agli aspetti contenutistici e organizzativi della stessa, all'introduzione di nuove professionalità, ecc..

Del pari gli interventi di formazione del personale costituiranno oggetto di apposite e separate riflessioni e interlocuzioni con le SS.LL..

In considerazione della novità dell'istituto della frequenza anticipata, nonché della brevità dei termini assegnati per la presentazione delle domande di iscrizione, le SS.LL., vorranno dare tempestiva comunicazione della presente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate e assicurarne, con tutti i mezzi a disposizione e nei modi ritenuti più idonei, la massima diffusione nei confronti delle famiglie.

La presente circolare è consultabile nei siti internet (www.istruzione.it) ed intranet di questo Ministero.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo


RIPARTIZIONE DEI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 7 - COMMA 5 – DELLA LEGGE 28/3/2003 N. 53

Anno scolastico 2003/2004

Regione

Numero dei posti

ABRUZZO

32

BASILICATA

15

CALABRIA

56

CAMPANIA

178

EMILIA ROMAGNA

97

FRIULI VENEZIA GIULIA

28

LAZIO

128

LIGURIA

32

LOMBARDIA

230

MARCHE

38

MOLISE

8

PIEMONTE

99

PUGLIA

119

SARDEGNA

38

SICILIA

150

TOSCANA

82

UMBRIA

21

VENETO

121

Totale complessivo

1.472


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