|
|
Circolare 25 marzo 2002, n. 39 Prot. 259 Oggetto: Assegni premi e sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole dell'infanzia non statali (art. 339 e seguenti del D.L.vo 16.4.1994, n. 297) - Anno scolastico 2001/2002 - Anno finanziario 2002, periodo gennaio-agosto 2002 Si fa seguito alla lettera circolare prot. n. 831 del 21 dicembre 2001 con la quale questa Direzione generale, nel trasmettere il piano generale di ripartizione dello stanziamento di bilancio dell'esercizio finanziario 2001 destinato ai sussidi di gestione alle scuole materne non statali per l'anno scolastico 2000/2001, si è riservata di fornire in merito istruzioni per l'anno scolastico 2001/2002. Come è noto, l'art. 138 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 prevede il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di contributi alle scuole non statali a decorrere dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347); pertanto, considerato che il predetto regolamento è entrato in vigore nell'anno scolastico 2000/2001, il trasferimento alle Regioni della materia di cui trattasi è previsto a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, cioè dal 1° settembre p.v.. Al fine di assicurare la necessaria continuità delle funzioni amministrative in materia nell'attuale fase di transizione, si forniscono le seguenti istruzioni, che tengono conto del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione scolastica risultante dal citato D.P.R. n. 347/2000. Ciò posto, considerato che gli Uffici scolastici regionali sono ormai operativi, il piano dei sussidi di gestione in oggetto, destinati alle scuole dell'infanzia non statali che accolgono gratuitamente tutti o parte dei bambini alla frequenza e/o alla refezione, sarà definito a cura degli Uffici scolastici regionali su base regionale ed articolato per province; il piano regionale dei sussidi terrà conto delle risorse finanziarie disponibili per tale finalità sia, ovviamente, a livello regionale che provinciale. Per quanto riguarda le risorse finanziarie il Ministero invierà successive comunicazioni. Le domande dei gestori delle scuole dell'infanzia non statali aventi titolo (autorizzate e paritarie), dovranno essere indirizzate ai rispettivi Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti. Analogamente procederanno ai sensi dell'art. 3, punto 5, del D.M. n. 210/1991 anche i seguenti Enti:
Per quanto concerne il modello di domanda, posto che l'articolazione organizzativa degli Uffici Scolastici Regionali potrebbe risultare diversa da regione a regione, le SS. LL., avendo riguardo alle varie esigenze da considerare, vorranno procedere alla elaborazione di un apposito facsimile. Al fine di creare omogeneità su tutto il territorio potrà costituire utile base di riferimento, per quanto riguarda le scuole autorizzate, l'allegato modello di domanda di cui alla C.M. n. 28 del 13.02.2001, opportunamente adeguato in considerazione dei sopraggiunti mutamenti intervenuti nel quadro organizzativo dell'amministrazione scolastica, nonché il modello A/bis, allegato alla presente, relativamente alle scuole paritarie. Analogamente, codesti Uffici Scolastici Regionali valuteranno anche l'opportunità di elaborare apposite schede, apportando gli opportuni adattamenti ai modelli di scheda, allegati, di cui alla menzionata C.M. n. 28/2001 per le scuole autorizzate; per le scuole paritarie si allegano i modelli di scheda B/bis e C/bis. Il termine di presentazione delle domande dei sussidi è fissato al 15 maggio 2002. I Direttori generali regionali, nell'ambito della propria competenza, stabiliranno le modalità ritenute più adeguate per la presentazione delle domande stesse e, al riguardo, forniranno specifiche istruzioni operative alle proprie articolazioni organizzative, dandone contestualmente la massima diffusione anche alle istituzioni scolastiche non statali interessate e alle relative organizzazioni. L'istruttoria delle domande potrà essere curata dalle articolazioni organizzative individuate dai rispettivi Direttori generali regionali, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 210 del 10.7.1991, che si richiama per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare ed in quanto applicabile. Nel fare vivo affidamento sul puntuale svolgimento degli adempimenti previsti, si ringrazia per la cortese collaborazione. La presente viene diffusa via INTERNET e tramite la rete INTRANET di questo Ministero. |
La pagina
- Educazione&Scuola©