Circolare Ministeriale 26 febbraio 2001, n. 43
Prot. n.283
Oggetto: Protocollo di intesa "Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati" e protocollo di intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio"
Il 27 settembre 2000 i Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e
della Solidarietà Sociale hanno siglato congiuntamente il protocollo di intesa
sulla scuola in ospedale e, limitatamente ai Ministri della Pubblica Istruzione
e della Solidarietà Sociale, è stato siglato in pari data l'ulteriore
protocollo relativo alle scuole in strada, alle scuole a rischio di dispersione
e devianza minorile e alle scuole connotate dall'inserimento di un significativo
numero di alunni immigrati.
E' di tutta evidenza la forte valenza sociale dei due protocolli riferiti ad
ambiti di attività che da tempo vedono il dispiegarsi fattivo e altamente
professionale del nostro sistema scolastico. Con la presente nota, oltre alla
comunicazione ufficiale del testo dei due protocolli in oggetto, si intende
offrire alcune indicazioni operative per gli Uffici scolastici e le scuole
direttamente interessate.
Protocollo di intesa sulle scuole in ospedale
Il protocollo in oggetto interviene in una realtà da tempo operativa (si
pensi alle esperienze pluriennali della scuola dell'infanzia, elementare e
media) nella quale sono già in atto proficuamente numerose convenzioni a
carattere locale tra uffici scolastici, scuole, aziende ospedaliere ed enti
locali che garantiscono il servizio per i minori ricoverati.
Le novità introdotte dal testo del protocollo, per ciò che concerne il sistema
scolastico, riguardano essenzialmente l'estensione dell'attivazione del diritto
allo studio per le scuole di ogni ordine e grado e, pertanto, anche per le
scuole secondarie di II grado, anche alla luce della legge n. 9 del 2 gennaio
1999 che ha elevato l'obbligo di istruzione, nonché l'attivazione di forme di
istruzione domiciliare qualora la grave patologia in atto non preveda il
ricovero ma impedisca, nel contempo, la frequenza della scuola per lungo lasso
di tempo (almeno 30 giorni) come nel caso, per esempio, di minori che sono
sottoposti a terapie immunodepressive. In questi casi, infatti, i pazienti
ricevono brevi cure in day-hospital ma non possono essere esposti alle
intemperie e frequentare luoghi affollati come un'aula scolastica.
Altro principio importante introdotto nel protocollo è quello che considera,
ferma restando la priorità dell'intervento medico sanitario, le attività
didattiche come parte integrante del processo curativo e riconduce ad unità,
nei limiti del possibile, le necessità curative, scolastiche e di relazione
degli alunni malati.
Il servizio didattico, pertanto, non sarà più un qualcosa che si aggiunge
pedissequamente nei giorni di ricovero ad una attività medica a se stante, ma
diviene, con la dovuta flessibilità, parte integrante del processo curativo,
che non risponde solo freddamente ad un diritto costituzionalmente garantito ma
contribuisce al mantenimento o al recupero dell'equilibrio psicofisico degli
alunni ricoverati tenendo il più possibile vivo il tessuto di relazioni
dell'alunno con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed
amicali da esso derivante.
Si richiama altresì l'attenzione sugli impegni assunti dal Ministero della
Sanità che definirà con le Regioni un programma di specifici interventi volti,
per esempio, alla collaborazione del personale medico, alla formazione e
aggiornamento dei docenti in ordine alle conoscenze mediche e ospedaliere,
all'estensione della copertura assicurativa, alla messa in opera di supporti
logistici per strumenti telematici e tecnologici eventualmente utili per
l'istruzione a distanza, ecc..
Di rilievo appare inoltre l'impegno assunto dal Ministro per la Solidarietà
Sociale a proporre alle Regioni e agli Enti Locali di riservare una particolare
attenzione, nell'allocazione dei fondi di cui alla legge n. 285/97, per
attività mirate alla tutela dei cittadini di minore età ospedalizzati o
costretti a lunghi periodi di degenza. La C.M. n. 353 prot. 11718 del 7 agosto
1998, avente ad oggetto il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere e che
ad ogni buon fine si allega, è ancora per molti versi operativa ed attuale per
quanto riguarda la formazione dei docenti, la flessibilità organizzativa,
l'iscrizione degli alunni ed i rapporti con la scuola di provenienza.
Per quanto riguarda il rapporto tra scuola ospedaliera e scuola di provenienza
appare necessario ribadire la pariteticità di tale rapporto e la necessità di
scambio di informazioni e dati.
Qualora l'alunno abbia frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola
in ospedale, questa trasmette alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza
in ordine al percorso formativo individualizzato che è stato attuato, nonché
in merito alla valutazione periodica e/o finale. Nel caso in cui la frequenza
della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, questa effettua lo
scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli
elementi di valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di classe;
analogamente si procede quando l'alunno ricoverato nel periodo di svolgimento
degli esami finali, debba sostenere in ospedale le relative prove. La
pariteticità impone comunque alla scuola di appartenenza di tenere conto delle
valutazioni effettuate dalla scuola ospedaliera.
Particolari problemi sono connessi invece alla prevista estensione delle scuole
ospedaliere anche all'istruzione secondaria di II grado. Per quanto riguarda la
scuola di base, infatti, la relativa semplicità della struttura ordinamentale
ha consentito, prima per la scuola elementare e poi per la scuola media, la
possibilità di prevedere i posti necessari già in organico di diritto. La
complessità della attuale scuola secondaria di II grado e la molteplicità di
indirizzi inducono a cercare una soluzione che superi la fase per così dire
"volontaristica" e che renda disponibili risorse professionali certe
senza però dover prevedere in organico di diritto tutte le risorse
professionali necessarie per sopperire alle esigenze di tutti gli indirizzi ad
oggi esistenti.
Le esperienze positive già in atto a Bologna ed a Roma, l'una facente capo
all'Istituto Professionale Alberghiero di Castel S. Pietro Terme e l'altra ad
una attività in rete tra scuole superiori di Roma e provincia, inducono a
ritenere percorribile, anche per le scuole ospedaliere di II grado, la
possibilità di una stabilizzazione in organico di diritto almeno per le
discipline dell'area comune: italiano - storia - matematica - lingue straniere -
diritto ed economia - scienza della terra e biologia.
Per le ulteriori aree di indirizzo, data l'eterogeneità della potenziale
utenza, si continuerebbe a sopperire alle varie esigenze con docenti volontari
parzialmente o totalmente in esubero, con docenti titolari disponibili,
retribuiti con specifiche risorse compresi i fondi della legge relativa
all'ampliamento dell'offerta formativa o con altri fondi eventualmente
disponibili, e con docenti volontari a riposo.
Per valutare la percorribilità dell'ipotesi di stabilizzare almeno in parte in
organico di diritto l'attività delle scuole ospedaliere di II grado è
indispensabile quantificare le ore di insegnamento necessarie.
A tal fine gli uffici competenti vorranno, con cortese sollecitudine,
individuare sul territorio, ove la presenza di presìdi ospedalieri faccia
presumere una significativa degenza di alunni, alcune scuole secondarie di II
grado che possiedano le seguenti caratteristiche:
che abbiano già operato in presìdi ospedalieri, come nel caso di Bologna e
Roma;
che abbiano deliberato nel POF un progetto di scuola in ospedale o siano quanto
meno disponibili ad inserirlo, prevedendo di destinare a tale progetto
consistenti risorse professionali, finanziarie e telematiche;
che siano dotate di strumentazioni informatiche e telematiche, indispensabili
per l'eventuale necessità di insegnamento a distanza.
Una volta individuate, la scuola o le scuole di riferimento dovranno prendere
immediati contatti con le strutture ospedaliere presenti sul territorio al fine
di verificare, preferibilmente per l'ultimo triennio, la media storica di alunni
ricoverati ovvero in day-hospital frequentanti la scuola secondaria di II grado.
Tale rilevazione dovrebbe consentire la quantificazione, seppure di massima,
delle ore annualmente necessarie per sopperire alle varie esigenze e prevedere
il fabbisogno di organico.
Resta inteso che un eventuale rapporto organico tra scuole e strutture
ospedaliere, ove se ne rappresenti una significativa necessità, dovrà essere
preceduto da un protocollo d'intesa tra i soggetti istituzionali coinvolti,
sulla falsariga del protocollo generale in oggetto.
Appare opportuno che la fase dell'eventuale previsione di organico sia
effettuata sentite anche le Organizzazioni sindacali.
Per un intervento il più possibile coordinato e proficuo della scuola nei
presìdi ospedalieri presenti sul territorio occorre pertanto mettere in atto
quanto segue:
individuare, per la scuola dell'infanzia e per quella di base, un'unica
scuola-polo (o più di una nelle grandi aree metropolitane) cui farà capo tutta
la gestione didattica, amministrativa e finanziaria;
costituire, per le scuole medie di secondo grado, una rete di più scuole che
veda presenti, ove possibile, anche più indirizzi (le scuole devono essere
scelte secondo i criteri già espressi) individuando una scuola capofila che
coordini la rete;
individuare, sia per la scuola di base che per la scuola secondaria, un docente
coordinatore per ogni sezione ospedaliera per tenere i rapporti: con i docenti,
con la struttura sanitaria, con la sede centrale, con le scuole di provenienza
degli alunni; assegnare inoltre ai dirigenti scolastici della scuola polo e
della scuola capofila compiti di coordinamento dei docenti delle diverse sezioni
ospedaliere e dei rapporti tra ospedali, uffici scolastici periferici, Enti
Locali;
stilare, una volta individuate le scuole e i presìdi ospedalieri che vedono una
significativa presenza di minori ricoverati, un protocollo di intesa, sulla
falsariga di quello in oggetto, cercando di coinvolgere anche l'Ente locale alla
luce dei principi del diritto allo studio e della legge 285/97.
In conclusione, nel ribadire ancora che gli insegnamenti di aree comuni saranno
acquisiti in organico di diritto, si precisa che, limitatamente al prossimo anno
scolastico 2001/2002, la determinazione delle risorse necessarie dovrà essere
effettuata nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di
fatto.
Protocollo di intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio"
Appare superfluo sottolineare la valenza politico-sociale del protocollo
d'intesa stipulato tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero per la
Solidarietà Sociale alla luce dei cospicui fondi previsti dalla legge n.
285/97, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza.
Con la predetta intesa due soggetti istituzionali si impegnano a sostenere,
ognuno per la propria parte, tutte le attività poste in essere dal sistema
scolastico nelle zone a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile,
nelle zone connotate da un forte afflusso di minori stranieri o appartenenti a
gruppi svantaggiati e in tutte le esperienze di c.d. "scuola itinerante o
scuola in strada".
L'intento dichiarato è quello di inserire a pieno titolo tutte le scuole
interessate ai predetti fenomeni nel circuito virtuoso degli interventi
programmati a livello locale e finanziati con i fondi della citata legge n.
285/97.
E' opportuno ricordare che su questo fronte il Ministero della Pubblica
Istruzione, oltre al dispiegarsi del notevole sforzo professionale del personale
scolastico, impegna annualmente, d'intesa con le Organizzazioni sindacali di
comparto, notevoli risorse finanziarie (93 miliardi annui per le scuole situate
in zone a rischio di dispersione scolastica e devianza minorile e 10 miliardi
annui per le scuole con più del 10% di alunni stranieri frequentanti) cui
dovranno essere aggiunti gli ulteriori interventi finanziari dell'Unione
Europea.
Anche per quanto riguarda le situazioni a rischio, in molte parti del territorio
sono stati già effettuati proficui interventi integrati tra sistema scolastico
e sistema delle autonomie locali alla luce della legge n. 285 (per es. Torino,
Napoli, Roma, ecc.) Si tratta, anche in questo caso, della necessità che tutto
il sistema scolastico nazionale sia consapevole delle notevoli potenzialità
offerte dalla legge n. 285 e di riuscire ad inserirsi a pieno titolo nelle
attività programmatorie di intervento sul territorio.
Le risorse finanziarie esistono, si tratta però di riuscire a far emergere e
presentare in modo credibile e circostanziato le esigenze locali del sistema
scolastico e di presentarsi nei vari "tavoli" di programmazione come
soggetto attivo potenzialmente destinatario delle risorse riservate dalla legge
n. 285/97 all'infanzia e all'adolescenza.
Appare opportuno, in questa sede, riassumere le fasi procedurali previste dalla
citata norma:
Il Ministro per la solidarietà sociale provvede alla ripartizione
delle quote del Fondo tra le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano
della quota pari al 30% riservata ai Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria,
Catania, Palermo, Cagliari
1. Le Regioni
definiscono, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento
procedono, ogni anno, al riparto economico delle risorse per ogni ambito
territoriale di intervento
Gli Enti locali, compresi negli ambiti territoriali di intervento (Comuni,
Comuni associati, Comunità montane, Province) con Accordo di programma, con la
partecipazione di Provveditorati agli Studi, ASL, Centri di giustizia minorile e
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
a) approvano i Piani territoriali di intervento - durata massima tre anni -
articolati in progetti immediatamente esecutivi - con piano economico e
copertura finanziaria
b) li inviano alle Regioni
Le Regioni entro 60 giorni dalla presentazione
a) approvano i piani territoriali di intervento
b) emanano il decreto di finanziamento
2. I Comuni riservatari della quota pari al 30% del Fondo
(Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo, Cagliari) rispondono
direttamente al Dipartimento degli Affari Sociali
a) predispongono i Piani territoriali di intervento, con l'ausilio degli accordi
di programma e la partecipazione di Provveditorati agli Studi, ASL, Centri di
giustizia minorile e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
b) li inviano alle Regioni, per opportuna conoscenza, per la valutazione delle
sinergie con le iniziative riguardanti l'intero territorio regionale e per la
redazione della relazione annuale
E' evidente che uno sforzo ed una attenzione particolari devono essere posti
dagli uffici competenti ai particolari percorsi di formazione cui dovranno
partecipare i docenti impegnati sia nelle scuole ospedaliere che nelle scuole
situate in zone a rischio o a forte processo immigratorio.
Si prega di tenere informato lo scrivente Ufficio dei progetti già in atto alla
luce della legge n. 285/97 nonché di quelli presentati o in via di
presentazione. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere reperiti sul
sito del Centro Nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e
l'adolescenza www.minori.it e sul sito di questo Ministero
www.istruzione.it
I Provveditori agli Studi vorranno dare la massima diffusione alla presente circolare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Protocollo d'Intesa - Tutela Diritti Minori Malati
Protocollo d'Intesa - Scuola in Strada
Protocollo d'Intesa - Scuola in Ospedale