Circolare Ministeriale 17 febbraio 2000, n. 45

Prot. GAB/III n. 47523/BL

Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola

L’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 ha disciplinato - come è noto - la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale del personale della scuola a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998.

Con successiva O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, emanata in attuazione del decreto n. 331 del 29 luglio 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sono state emanate ulteriori disposizioni per il personale della scuola che, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per l’accesso al pensionamento, chieda la trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.

L’istituto del part-time, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è stato guardato con favore sempre crescente dal legislatore che ha individuato in esso un valido strumento per una più flessibile organizzazione del lavoro ed un incentivo all’assunzione di nuovo personale. Disposizioni in materia di misure di potenziamento e di incentivazione del part-time finalizzate ad incrementare il ricorso a tale istituto, sono contenute infatti nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, ivi compresa la legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Premesso quanto sopra, viene tuttavia da varie sedi segnalato a questa amministrazione che l’effettuazione del part-time presso le dipendenti istituzioni scolastiche da parte del personale della scuola, non viene nei fatti agevolata; anzi spesso le modalità di prestazione richieste, ne rendono difficoltoso lo svolgimento, scoraggiando di conseguenza il dipendente a ricorrere a tale istituto.

Tale ultimo effetto acquista particolare rilievo negativo riguardo il personale che, in possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico di anzianità contestualmente con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non si avvale tuttavia di questa facoltà, ma preferisce la via del pensionamento, per il timore - spesso fondato - che le modalità di svolgimento del servizio risultino eccessivamente gravose, tali da rendere non più utile e rispondenti alle necessità personali il ricorso al part-time. Ciò non appare peraltro in linea con gli indirizzi seguiti da questa amministrazione, tesi a favorire la permanenza in servizio del personale della scuola, anche per non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che possono ancora rendere un utile servizio al mondo della scuola.

Considerato quanto sopra, si desidera attirare l’attenzione sulla necessità che:

- nella individuazione delle possibili articolazioni della prestazione lavorativa sia favorita, nella salvaguardia della esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della unicità del docente per ciascun insegnamento, quella segnalata dall’interessato (ad esempio prestazione su tre giorni settimanali invece che su quattro al fine di rendere meno oneroso l’impegno lavorativo, come già raccomandato nella C.M. n. 62 del 19 febbraio 1998, con la quale è stata trasmessa l’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998);

- la partecipazione del personale part-time alle eventuali iniziative complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti che, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156, sono considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, avvenga su base volontaria, specie se le attività in questione si svolgano in orario pomeridiano;

- possibilità che la prestazione lavorativa a tempo parziale, come già previsto dall’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, richiamata dell’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, sia concentrata su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell’attività didattica.

Si rammenta che l’art. 9 dell’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 ha previsto che con contrattazione collettiva decentrata, può essere disposto, a favore del personale part-time, il trattamento accessorio collegato alla realizzazione di attività di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995, anche in misura non direttamente proporzionale all’orario di servizio prestato, qualora i risultati conseguiti non siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.

Si ritiene inoltre utile ricordare che - ai sensi dell’art. 5 dell’ O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998 - al personale che fruisca del regime della cumulabilità (part-time e contestuale pensionamento) e che venga a trovarsi in posizione di soprannumerarietà si applicano, ai fini della mobilità, le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno, secondo la vigente normativa. Ciò significa che nella eventuale graduatoria formulata dai Capi di istituto per l’individuazione dei perdenti posto (v. contratto integrativo nazionale n. 2/2000 e O.M. n. 26 del 2 febbraio 2000 sulla mobilità del personale della scuola), la posizione del personale in questione, sarà determinata in base agli stessi criteri di valutazione stabiliti nella relativa Tabella per i trasferimenti d’ufficio previsti per il personale a tempo pieno, non potendo in nessun modo la posizione in part-time costituire un elemento penalizzante al fine della collocazione nella graduatoria stessa.

La casistica sopra riportata ha - ovviamente - semplice valore esemplificativo. Quello che preme sottolineare è la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.

Gli interessati sono cortesemente pregati di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche.



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