Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Circolare Ministeriale 6 maggio
2003, n. 45
Prot. n. 244/N/2003
Oggetto: Procedimenti amministrativi e
procedure connesse di competenza delle Direzioni Scolastiche Regionali
in materia di riconoscimento di infermità e concessione dell'equo
indennizzo, nonché di concessione della pensione privilegiata al
personale dirigente, docente, educativo ed ATA
Con circolare n. 12, prot. D.G.P.S.A./12 Segr., del
12 febbraio 2002 sono state indicate le attività di carattere gestionale
nei confronti del personale dirigente, docente, educativo ed ATA già di
competenza dell'Amministrazione Centrale che, in forza del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, e del Decreto
Ministeriale del 30 gennaio 2001, sono state attribuite alle Direzioni
Scolastiche Regionali.
Nella medesima circolare si è fatta riserva di successive specifiche
disposizioni per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie del
personale scolastico e gli equi indennizzi dei dirigenti scolastici.
Tale materia, già di competenza delle Direzioni Generali Scolastiche
dell'Amministrazione centrale, è confluita, come è noto, in un unico
Ufficio della Direzione Generale del Personale della Scuola e
dell'Amministrazione che, in attesa del completamento della riforma
degli Uffici Centrali e Periferici di questo Ministero, ha provveduto e
tuttora provvede a garantire, per quanto possibile, continuità della
gestione amministrativa.
In sede di definizione delle disposizioni di cui sopra, devono, allo
stato, trovare applicazione anche i contenuti del D.P.R. 29 ottobre
2001, n.461, "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per
il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio,
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato
per le pensioni ordinarie", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n.
5 del 7 gennaio 2002, regolamento che, in virtù del principio di
snellimento e di semplificazione dell'azione amministrativa, ha
profondamente mutato, soprattutto nei confronti dell'utenza, alcuni
aspetti della previgente normativa sui quali si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione delle SS.LL., anche alla luce di quanto disposto
dall'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici -
Ufficio I° Normativa - con l'informativa n. 19 del 2 aprile 2003,
relativamente alla concessione delle pensioni privilegiate.
Detta normativa, infatti, prevedeva due distinte fasi procedurali: la
prima finalizzata al riconoscimento dell'infermità per causa di servizio
e la seconda all'attribuzione dell'equo indennizzo e/o della pensione
privilegiata.
Al termine della prima delle due predette fasi procedurali
l'Amministrazione, sulla base del solo parere favorevole espresso dalle
Commissioni Medico-legali degli Ospedali Militari, emetteva il
provvedimento formale di riconoscimento di infermità per causa di
servizio la cui valenza era da ritenersi definitiva e di carattere
generale, salvo che per la corresponsione dell'equo indennizzo e della
pensione privilegiata, benefici per la cui attribuzione era richiesto il
parere favorevole del Comitato per le pensioni privilegiate ordinare
(art. 5 bis legge 20.11.1987 n. 472).
In tale sistema poteva, pertanto, avvenire che, in funzione del parere
favorevole delle Commissioni Medico Ospedaliere, agli interessati
venisse riconosciuta la dipendenza di infermità da causa di servizio ed
attribuito, ad esempio, il beneficio di cui all'art. 44 del R.D.
30/9/1922 n. 1290, per come esteso agli invalidi civili dalla legge
15/7/1950n. 539 (vedasi, al riguardo, il parere del Consiglio di Stato
n. 742/92 emesso nell'Adunanza Generale del 17.5.1993), ma venisse, poi,
negata la corresponsione dell'equo indennizzo a causa del parere
contrario alla dipendenza da causa di servizio espresso dal menzionato
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Il D.P.R. 29.10.2001 n. 461 ha inteso superare tale dicotomia di
giudizio ed ha attribuito alle Commissioni Medico Legali degli Ospedali
Militari (Art. 6 - 1°comma) la competenza alla formulazione della
diagnosi dell'infermità o lesione, alla individuazione del momento della
conoscibilità della patologia e delle conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale, nonché sulla idoneità o meno al servizio, ma non
in merito al nesso causale tra il servizio e l'evento dannoso, nesso
sulla cui sussistenza è, invece, chiamato a pronunciarsi in forma
esclusiva (art. 11 - 1° comma) il Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie trasformato, dal Decreto Presidenziale in esame, in "Comitato
di verifica per le cause di servizio" (art. 10 - 1° comma).
L'esposto mutamento avvenuto nel quadro normativo ha portato, come
conseguenza diretta che, al presente, la procedura non si articola più
in due fasi distinte, bensì in una sola fase al cui termine (e solo in
quel momento) è possibile, per l'Amministrazione, emettere un
provvedimento da ritenersi definitivo a tutti gli effetti (art. 12),
superando, così, il disposto del sopra citato art. 5 bis legge 472/87,
nel senso che l'avvenuto riconoscimento della dipendenza di infermità da
causa di servizio e, cioè, della sussistenza del nesso causale tra il
servizio e l'evento dannoso assume la caratteristica della definitività.
Ciò posto, giova, tuttavia sottolineare alcuni aspetti connessi al
suddetto avvenuto riconoscimento e, primo fra tutti, la concessione
dell'equo indennizzo che, se richiesto unitamente al riconoscimento di
infermità o, in ogni caso, prima della formulazione del parere del
"Comitato di verifica per le cause di servizio", può essere attribuito,
con un unico provvedimento formale, contestualmente al riconoscimento
della dipendenza mentre, ove richiesto successivamente, l'attribuzione è
subordinata alla verifica dei termini procedurali (art. 14- comma 3).
Diversa deve, viceversa, considerarsi la situazione per ciò che concerne
l'attribuzione di pensioni privilegiate.
Ferma, infatti, la unicità della pronuncia del più volte menzionato
"Comitato per la verifica delle cause di servizio" in ordine alla
dipendenza della infermità, l'avvenuto riconoscimento non comporta
automaticamente l'attribuzione della pensione privilegiata, come spesso
ritenuto.
Perché ciò avvenga, invece, è necessario che le Commissioni
Medico-Ospedaliere, in sede di giudizio di loro competenza, dichiarino
la o le infermità richieste a riconoscimento invalidanti al punto da
rendere i richiedenti inabili al servizio (art. 64 - 1°comma DPR
29.12.1973 n. 1092 per come richiamato dall'art. 17 - 1° comma del
D.P.R. 29.10.2001 n. 461).
Ne deriva, quindi, che ove tale pronuncia sia già contenuta nel parere
fornito dalla Commissione Medico-Ospedaliera, l'avviso positivo sulla
dipendenza espressa dal Comitato di verifica per la causa di servizio
dovrà ritenersi sufficiente per l'attribuzione della pensione
privilegiata mentre, ove ciò non sussista, sarà necessario interpellare,
al riguardo, nuovamente le Commissioni Ospedaliere perché, sul punto
della inabilità al servizio, facciano conoscere il loro giudizio.
Il D.P.R. 20.10.2001 n. 461, peraltro, oltre a quanto fin qui
evidenziato, all'art. 14 - comma 5, indica che organo
dell'Amministrazione da ritenersi competente all'emanazione dei
provvedimenti finali, è il "Responsabile dell'ufficio di livello
dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del
dipendente".
Nella presente fattispecie, per la quasi concomitante entrata in vigore
del D.P.R. 6.11.2000 n. 347, tale organo è il Direttore Generale posto a
capo della singola Direzione Scolastica Regionale, salvo che il medesimo
deleghi tale sua competenza ad altro dirigente dello stesso ufficio o
della stessa Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, questa Amministrazione, con nota prot. 492/N
del 17 luglio 2002, ha intrapreso un confronto con i Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali ai quali la materia è transitata, con
particolare riguardo alla questione inerente alla necessità di
uniformità e di efficacia di eventuali forme di delega sia a livello
provinciale che scolastico.
La proposta di decentramento ai Centri Servizi Amministrativi, oltre a
riscuotere unanime consenso, ha evidenziato l'assoluta necessità che
l'intera questione sia regolamentata in modo inequivocabilmente omogeneo
su tutto il territorio nazionale, anche al fine di rendere uniforme la
qualità del rapporto con le altre Amministrazioni, sanitaria, militare
ed amministrativa, coinvolte e, conseguentemente, ed esclusivamente a
tale scopo, si ritiene utile riportare alcune linee, di indirizzo
generale, in riferimento sia a quanto indicato nel D.P.R. 461/2001, sia
al contenuto della precitata informativa I.N.P.D.A.P. n. 19/2003, con la
quale il suddetto Istituto Previdenziale, in attesa della emanazione
dell'apposito regolamento previsto dall'art. 3 - comma 5 del D.L.vo
479/94, ha disciplinato il nuovo iter procedurale, a decorrere dal
22.1.2002, per la concessione della pensione privilegiata.
Al fine, pertanto, di coordinare l'azione amministrativa di codesti
uffici con quelli dell'I.N.P.D.AP., si ritiene opportuno fornire i
seguenti ulteriori chiarimenti.
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Con l'informativa di cui sopra, l'I.N.P.D.AP. ha
inteso disciplinare esclusivamente il procedimento relativo alla
concessione della pensione privilegiata, di cui ha la competenza a
decorrere dal 2 settembre 2000 e, conseguentemente, devono ritenersi
di competenza di detto istituto le domande esplicitamente finalizzate
al conseguimento della pensione di privilegio, mentre restano di
pertinenza degli uffici dell'Amministrazione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tutte le altre
istanze e, più precisamente, quelle finalizzate genericamente al
riconoscimento di infermità per causa di servizio nonché quelle
contenenti la richiesta di concessione di equo indennizzo o altri
benefici di natura economica collegati al suddetto riconoscimento.
In applicazione di quanto sopra, pertanto, la competenza procedurale
deve essere attribuita all'I.N.P.D.A.P. ed ad esso devono essere
inoltrate le relative domande, secondo la informativa 19/2003, ove gli
interessati chiaramente dichiarino la volontà di conseguire la
pensione privilegiata, mentre la competenza deve ricondursi
all'Amministrazione ove il "petitum" sia finalizzato ad altro.
Può, tuttavia, avvenire che gli interessati chiedano, contestualmente
al riconoscimento di infermità per causa di servizio, anche la
concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
In tal caso gli uffici destinatari delle suddette istanze dovranno far
presente agli interessati la intervenuta diversità degli organi
competenti alla trattazione e la conseguente necessità di presentare
due distinte domande, la prima delle quali , stanti i termini di
decadenza, dovrebbe essere quella finalizzata al conseguimento
dell'equo indennizzo mentre, solo dopo la cessazione dal servizio,
l'interessato potrà presentare alla competente sede periferica
I.N.P.D.A.P. la relativa istanza di concessione alla pensione
privilegiata.
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Per la menzionata circostanza che l'I.N.P.D.A.P. ha
assunto la competenza alla concessione delle pensioni privilegiate per
le cessazione dal servizio intervenute a decorrere dal 2.9.2000, può
essere facilmente accaduto che codesti Uffici, avendo ricevute, da
quella data, richieste di pensioni privilegiate, ne abbiano iniziato
l'istruttoria, ancorché di competenza del predetto Istituto.
Ove ciò sia avvenuto, si è concordato con gli organi centrali dell'I.N.P.D.A.P.
che, in presenza di pratiche per le quali sia già iniziata
l'istruttoria, nel senso che risulti essere stato richiesto un
qualsivoglia parere tra quelli previsti dalla procedura di cui al
D.P.R. 461/2003, l'ufficio che ha inoltrato la richiesta in argomento,
pur se il "petitum" è da individuarsi nella richiesta di attribuzione
di una pensione di privilegio, continuerà a curarsi della pratica fino
alla sua conclusione, salvo l'atto finale e, cioè, la concessione o la
negazione della pensione privilegiata per la quale la documentazione
dovrà essere inviata all'I.N.P.D.A.P. che, per sua parte, ne curerà la
definizione.
Devono, viceversa, essere trasmesse alla competente sede periferica
I.N.P.D.A.P., che ne curerà la relativa istruttoria, le domande di
pensione privilegiata presentate da soggetti, cessati dal servizio a
decorrere dal 2 settembre 2000, direttamente all'Ufficio Scolastico,
per le quali lo stesso Ufficio non ha avviato alcuna richiesta di
parere.
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Nella ipotesi di istanze nelle quali non venga
esplicitamente richiesta la concessione di pensione di privilegio:
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la presentazione delle domande di riconoscimento
di infermità per causa di servizio, scritte e debitamente
documentate, da parte del personale docente, educativo ed ATA,
ovvero degli aventi diritto in caso di morte, deve avvenire presso
le Scuole o Ufficio di servizio, mentre il personale dirigente
provvederà ad inoltrarle direttamente al Centro Servizi
Amministrativi della provincia di incarico.
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L'istruttoria delle pratiche di riconoscimento di
infermità per causa di servizio e/o di attribuzione di equo
indennizzo deve essere effettuata, nei tempi e nei modi stabiliti
dalla normativa vigente, non già dalle scuole, bensì da un apposito
Ufficio, istituito allo scopo se già non esistente, presso il Centro
Servizi Amministrativi di ogni Provincia, mentre, per quanto
riguarda le domande finalizzate al solo trattamento pensionistico
privilegiato, esse, in conformità a quanto previsto dalla già citata
informativa 19/2003, dovranno essere inviate, il più celermente
possibile, alle sedi I.N.P.D.A.P. di residenza dei richiedenti.
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L'adozione degli atti finali, (con esclusione di
quelli concessivi di pensione privilegiata di competenza dell'I.N.P.D.A.P.),
istituzionalmente di competenza dei Direttori Generali Regionali, è
attribuita per loro delega ai responsabili dei Centri Servizi
Amministrativi, purchè rivestano qualifica dirigenziale.
Tuttavia, fino a quanto analoghe deleghe non verranno rilasciate
dagli Organi cui è demandato il controllo sugli atti in argomento, è
necessario che i provvedimenti emanati in forza di delega siano
inoltrati, per il controllo, agli uffici competenti al controllo
sugli atti delle Direzioni Scolastiche Regionali e, cioè, nello
specifico, alla Ragioneria Provinciale dello Stato del capoluogo di
Regione.
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Per quanto, infine, concerne il contenzioso, si
ritiene di rammentare che:
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Avverso i provvedimenti di concessione o
negazione di pensioni privilegiate
è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza dell'I.N.P.D.A.P.sito in
via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - Roma - entro il 30° giorno dalla
notifica del provvedimento da parte dell'I.N.P.D.A.P. e alla Sezione
Giurisdizionale della Delegazione Regionale della Corte dei Conti
competente per territorio, senza limiti di tempo (vedasi sentenza
8/76 della Corte Costituzionale).
In proposito, si richiama la circolare prot. 5/94, prot. 27713/94 -
514, del 3.3.1994, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ha indicato i
criteri di massima per l'applicazione dell'art. 6, comma 4, della
legge 14.11.1994, n. 19 recante disposizioni urgenti in materia
giurisdizionale e controllo della Corte dei Conti.
-
Avverso i restanti provvedimenti è esperibile
impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del decreto legislativo
30.3.2001, n. 165.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, provvedere
all'organizzazione, a livello provinciale, degli uffici preposti
all'istruttoria delle pratiche in questione, nonché a conferire le
deleghe ai dirigenti competenti all'adozione degli atti finali.
Nel contempo, vorranno provvedere ad assicurarsi che i Dirigenti
scolastici nonché il personale docente, educativo ed ATA, di ruolo e non
di ruolo, ancora in attività di servizio o già collocato a riposo, sia
messo a conoscenza delle innovazioni apportate all'iter procedurale
inerente alle domande di riconoscimento di causa di servizio prodotte a
qualunque titolo.
Quanto fin qui precisato, questa Amministrazione, nel ravvisare che sono
venuti a mancare i presupposti per continuare la gestione amministrativa
a livello centrale delle pratiche di riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, sia per la concessione della
pensione privilegiata ordinaria, nei termini sopra esposti, che per
l'equo indennizzo nei confronti del personale scolastico, provvederà a
trasmettere ai Centri Servizi Amministrativi (ed alle competenti sedi
I.N.P.D.AP., per le cessazioni intervenute dal 2.9.2000) le istanze
pervenute al Ministero e per le quali, in attesa delle determinazioni di
cui sopra, l'iter procedurale non ha ancora avuto inizio.
Ritiene, inoltre, opportuno trasmettere, ai predetti Centri Servizi
Amministrativi, anche le istanze per le quali si è tuttora in attesa del
parere dell'ex Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie o del
nuovo Comitato di verifica per le cause di servizio, nonché quelle per
le quali, pur complete sia di parere che di documentazione, non si è al
momento ancora provveduto ad adottare il conseguente provvedimento
finale.
Nei casi, peraltro, in cui detto provvedimento abbia ad oggetto la
concessione della pensione privilegiata, i pareri, corredati dalla
prescritta documentazione, verranno inoltrati alle competenti sedi
I.N.P.D.A.P. qualora la cessazione dell'interessato sia avvenuta in
epoca successiva al 1° settembre 2000.
Si assicura, comunque, la massima sollecitudine nel rimettere agli
Uffici competenti i predetti pareri, non appena perverranno a questa
Amministrazione.
Si assicura, inoltre, che i carteggi sopra indicati, corredati da
appositi elenchi, ove possibile ripartiti per ordine di scuola e
tipologia di personale interessato, saranno trasmessi al più presto.
Sarà cura del Ministero notificare, nel contempo, agli interessati
l'Ufficio periferico destinatario della pratica.
Di conseguenza, si pregano codesti Uffici di non far pervenire nuove
istanze eventualmente presentate dagli interessati.
L'Ufficio preposto alla continuità della gestione amministrativa che ha,
fino ad ora, curato la materia, garantirà ogni possibile forma di
assistenza, nonché di coordinamento, in fase di avvio del decentramento
in questione e continuerà a curare tutti gli aspetti relativi allo
studio delle problematiche inerenti la materia, nonché ad assicurare la
massima e sollecita divulgazione di eventuali ulteriori nuovi aspetti
normativi.
Si confida nel puntuale adempimento e nella massima collaborazione da
parte delle SS.LL. e si informa che, al fine di assicurarne la massima
diffusione, la presente viene diramata anche attraverso la rete INTRANET
del Ministero.
La presente circolare, per la parte concernente le pensioni
privilegiate, viene diramata di intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro
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