Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uffici 4 e 5
Circolare Ministeriale 9 giugno 2006, n. 45
Prot. n. 686 /DIP/U04 Oggetto: Anno scolastico
2006/2007 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di
fatto In vista dell'imminente inizio delle operazioni di
sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA
relative al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente
circolare istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un
adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di
funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le
variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano
eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di
elaborazione dell'organico di diritto. 1. Formazione delle classi Ai
fini di una stabile e ordinata costituzione delle cattedre e dei posti,
che garantisca il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e
risponda alle attese e alle esigenze dell'utenza, si rivelano
indispensabili, in questa fase di adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto, la collaborazione ed il contributo attivo e
partecipato dei diversi soggetti, organismi e livelli istituzionali a
vario titolo competenti e coinvolti.
Fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei
posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati
per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa
articolazione si è già provveduto all'atto della predisposizione degli
organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle
situazioni di fatto debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e
dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici
possono attivare nuove classi per normalizzare eventuali situazioni
eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi e/o per
far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di
determinazione degli organici di diritto. Ovviamente l'adempimento in
questione dovrà essere formalizzato con provvedimento debitamente
motivato, da comunicare tempestivamente ai CSA ed alle SS.LL., per
quanto di rispettiva competenza.
Si ricorda che l'autorizzazione al funzionamento di nuove classi dovrà
essere sempre preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna
scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni
iscritti e quello degli alunni frequentanti: ciò al fine di evitare che,
con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli stessi
risulti inferiore alla quella che sarebbe richiesta dalle disposizioni
vigenti. A tale riguardo si richiama l'attenzione sulla disposizione
dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura
l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase
di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di
disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni
accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto
risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte
le classi autorizzate.
Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello
schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli
organici per l'anno scolastico 2006/2007, le prime classi di sezioni
staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e
specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso,
possono essere mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero
accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli
istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le
condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da
verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e
dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali
dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un
numero di alunni corrispondente a 20 unità o tendenzialmente vicino alle
20 unità. Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale
trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni
particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non
potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL.
vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza.
Ai fini suddetti, le SS.LL. attiveranno ogni utile iniziativa
(interlocuzioni e incontri con i rappresentanti delle istituzioni
scolastiche interessate, puntuali e mirate verifiche, ecc…) finalizzata
ad un accurato esame e riscontro delle situazioni e ad un rigoroso
aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo. I dirigenti
scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai
competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n.
333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei
posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con
personale a disposizione all'interno della stessa istituzione
scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la
predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi
eccezionale.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono
consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle
serali, successivamente al 31 agosto.
Le SS.LL. vorranno invitare gli Uffici competenti e le istituzioni
scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto
p.v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in
aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli
accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002. Tali dati debbono
essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, che,
debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito via e-mail a
questo Dipartimento - gildo.deangelis@istruzione.it.
Il modello in questione va di volta in volta aggiornato in relazione
alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema
informativo. Si rammenta che l'adempimento succitato si rivela
necessario per poter disporre di elementi e di dati attendibili all'atto
dei ricorrenti riscontri da effettuare da parte degli organi competenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le
variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche
nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra
costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di
titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità
di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari
previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole
di servizio dello stesso. La modifica della composizione della cattedra
non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato
nella scuola lasciata dal docente. Le ore di insegnamento che conseguono
ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente
agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto,
alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle
disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto
collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni. 2. Scuola
dell'infanzia Si premette che la scuola dell'infanzia non ha carattere
obbligatorio e che, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di
cui all'art. 3, comma 1, della legge n.333/01.
Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero non
comportano l'automatico accoglimento delle stesse e, pertanto, non
determinano necessariamente variazioni in aumento del numero sezioni e
dei posti. Al fine, comunque, di venire incontro alle richieste delle
famiglie e ridurre le liste di attesa, le SS.LL. potranno sottoporre
all'esame di questo Ministero richieste di attivazione di nuove sezioni
e di ulteriori posti, debitamente motivate, che saranno valutate
compatibilmente con le risorse disponibili. Per poter disporre dei
necessari elementi conoscenza finalizzati alla programmazione di detti
interventi, le SS.LL. faranno conoscere il numero dei bambini compresi
nelle liste di attesa e le ragioni che hanno eventualmente impedito
l'assegnazione a scuole viciniori aventi disponibilità di posti. Per
agevolare l'adempimento è stata predisposta la scheda All. B che dovrà
essere restituita allo scrivente entro il 30 giugno p.v. .
La possibilità di iscrizioni anticipate, riguardante i bambini che
compiono tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2007, resta
subordinata all'esistenza di tutte le condizioni previste dalla C.M. n.
93 del 23 dicembre 2005, avente ad oggetto le iscrizioni per l'a.s.
2006/2007, alla definizione di accordi tra le SS.LL. e i competenti Enti
locali, nonché, stante il carattere sperimentale di tale istituto,
all'avviso del collegio dei docenti. 3. Scuola primaria Com'è noto,
a norma delle vigenti disposizioni l'insegnamento della lingua inglese
deve rispondere alle seguenti articolazioni orarie: un'ora settimanale
nella prima classe (33 ore annuali), due ore e mezza settimanali nelle
classi del primo biennio (165 ore annuali) da distribuire in maniera
flessibile, tre ore settimanali nelle classi del secondo biennio (198
ore annuali), per un totale di 12 ore settimanali per le classi
dell'intero corso.
Il predetto insegnamento deve essere impartito obbligatoriamente in
tutte le classi prime, seconde e terze, mentre nelle classi successive
(quarte e quinte) in cui nell'anno scolastico 2005/06 sia stato
praticato l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese, si
proseguirà nell'insegnamento di tale lingua. Ai sensi dell'art. 1, comma
128, della legge finanziaria 2005 debbono provvedere all'insegnamento
della lingua straniera i docenti della classe, o altro docente facente
parte dell'organico di istituto, semprechè in possesso dei requisiti
richiesti.
Solo in via residuale potranno, pertanto, essere istituiti posti da
destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per
ogni 7 o 8 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare a ciascun
docente almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia
dell'offerta formativa si sottolinea, comunque, l'esigenza di aggregare
le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra
indicato. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di
posti interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da
destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomina;
tali ore dovranno essere comunicate al Sistema Informativo utilizzando
l'apposita funzione attivata sin dal decorso anno scolastico. 4.
Scuola secondaria di I grado Anche per l'a.s. 2006/2007 in base al
vigente quadro normativo le articolazioni e le consistenze delle
cattedre e delle ore continueranno ad essere determinate secondo le
previsioni del DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed
integrazioni. Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere
ad assicurare gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il
servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse
e delle dotazioni a ciascuna attribuite. Resta inteso che
dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai piani di
studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 59/04, come
modificati per l'insegnamento della lingua inglese e della tecnologia
dal decreto legislativo n. 226/05, non potranno derivare situazioni di
soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il
cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi
assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n. 59/04,
assicureranno, pertanto, il completamento dell' orario, nel limite delle
18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella
scuola e/o utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota
opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse
possibile o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i
docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa in iniziative di
arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della
copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle
utilizzazioni).
Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque
presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative
opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative
all'avvio dell'anno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene opportuno precisare
quanto segue:
a. Lingue comunitarie
Com'è noto, la dotazione organica di diritto della lingua straniera
è stata determinata, anche per l'anno scolastico 2006/2007 con
riferimento alla sola lingua insegnata in ciascun corso e sulla base
delle consistenze orarie stabilite dal citato DPR n. 782/82. A tale
dotazione è stata aggiunta quella relativa alla sperimentazione
della seconda lingua straniera, ove già attivata.
Da quanto sopra deriva che anche per il 2006/2007 la dotazione
organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra
lingua comunitaria) va definita in sede di adeguamento degli
organici di diritto alle situazioni di fatto e costituisce un
contingente a parte, non rientrante nelle consistenze organiche
fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto.
L'insegnamento della lingua inglese, come prima precisato, deve
essere impartito per tre ore settimanali, mentre due ore settimanali
devono essere riservate all'insegnamento dell'altra lingua
comunitaria. Per l'impiego del personale docente incaricato a tempo
indeterminato, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del CCNI,
concernente le utilizzazioni per l'a.s. 2006/07.
Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde
lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi
dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le
istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi
dati ed elementi conoscitivi, utilizzando la funzione di rilevazione
già attivata in organico di fatto del decorso anno scolastico. Le
SS.LL. vorranno vigilare attentamente sul puntuale espletamento di
tale adempimento.
Con l'occasione si ricorda che lo studio "potenziato " della lingua
inglese previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n.
226/05, non troverà attuazione nel prossimo anno scolastico. b.
Tecnologia
Com'è noto, l'insegnamento della tecnologia è passato, ai sensi
dell'art. 25 del D.Lvo n. 226/05, da una a due ore settimanali. I
docenti di educazione tecnica, in conformità di quanto avvenuto nei
decorsi anni, saranno assegnati anche per l'anno 2006/2007
all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare
"matematica, scienze e tecnologia". Considerato che il monte ore di
insegnamento di tecnologia, è inferiore a quello relativo
all'insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe
dal DPR n. 782/82 e successive modifiche, i docenti di educazione
tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno l'orario di
cattedra sia con ore di insegnamento della stessa materia, comunque
disponibili nell'ambito della scuola, sia con ore di attività
facoltative opzionali (comprensive anche delle attività
laboratoriali ed informatiche) di cui all'art. 14 comma 5, del
D.L.vo 59/2004. Qualora i citati completamenti non risultassero
sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella
stessa scuola in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa,
fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e
saltuarie. E' opportuno rammentare che i posti costituiti con le ore
di insegnamento di educazione tecnica, eventualmente disponibili
nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività
facoltative opzionali, sono utilizzabili per tutte le operazioni
relative all'avvio dell'anno scolastico. c. Strumento Musicale
L'insegnamento dello strumento musicale entrato in ordinamento con
la legge n. 124/99, deve essere assicurato "per una quota oraria
obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad
indirizzo musicale". Per la copertura dei posti e delle ore,
eventualmente disponibili, deve essere seguita la normale procedura
prevista per le restanti classi di concorso.
Considerato che per tale insegnamento si intendono confermati i
criteri seguiti per la determinazione delle dotazioni organiche
secondo la previgente normativa, non si segnalano innovazioni
rispetto a quanto stabilito per il decorso anno scolastico.
5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II
grado Come è noto, in applicazione dell'art. 35, comma 1 della legge
289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore
settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi
diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna
disciplina".
Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha
comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle
cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue
straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state
strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato
possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed
esterne, secondo la normale procedura prevista dai decreti costitutivi
delle cattedre stesse, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola
(sede centrale e sezioni staccate) e con estensione anche alle cattedre
orario esterne.
Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati dai titolari al
termine dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno alla
ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei
titolari, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali.
Per il miglior funzionamento dei servizi scolastici anche sotto il
profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità
di intervenire sugli assetti orari già costituiti, articolandone la
composizione e aggiungendo quelle ore che consentano, sempre entro il
limite delle 18, di rendere più funzionale la cattedra. 6. Attività di
tempo pieno e di tempo prolungato Si premette che il contingente di
posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato è stato
definito in organico di diritto sulla base delle esigenze concretamente
verificate, ma sempre nell'ambito del contingente totale dei posti
assegnato a ciascuna realtà regionale.
Nel caso si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori
posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili esigenze
delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti
ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente
motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. 7. Posti di
sostegno Si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per
quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di
handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto
conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto è
finalizzata a sopperire all'inadeguatezza del parametro fissato dalla
legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza che sia garantita
l'assegnazione di tutte le ore di sostegno per le quali ricorrono le
condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al
numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile,
si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di
cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL.
dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti
autorizzativi. Considerato che i predetti posti debbono essere
autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle
disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter
garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a., le
SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a
codesti Uffici le eventuali esigenze di posti in deroga.
Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni
variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori
di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata
sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine
di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare
nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.
8. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento Com'è noto, l'art. 3, comma
88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha
modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n.
297/94, stabilendo che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può
essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione
previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto
che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel
comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n.
350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e
II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi
principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri
o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità
riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, si rappresenta
la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti
scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate
operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA. 9. Centri
Territoriali Permanenti In relazione alla limitata disponibilità delle
risorse, saranno consentiti limitati incrementi di posti qualora
ricorrano e siano debitamente motivate, le condizioni previste
dall'attuale normativa. 10. Progetti Si conferma che le SS.LL.
potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione
dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale,
con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza
e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti
utilizzati nell'a.s. 2005/2006. La necessità di eventuali ulteriori
posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio
che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la
possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere
debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
A tale riguardo saranno diramate ulteriori indicazioni. 11.
Conferimento delle supplenze Per quanto riguarda le assunzioni a tempo
determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa
riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni. Si rammenta
che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo
di specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto a
quelle relative agli altri insegnamenti. 12. Personale ATA
L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle
situazioni di fatto si rende possibile non solo nei casi in cui vi sia
un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione.
Tuttavia, saranno consentite contenute deroghe nei casi, da motivare
adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche
non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi
scolastici (ad esempio scuole articolate su più plessi).
Nella fondata previsione che nell'a.s. 2006/2007, possano riproporsi in
numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti dalla concentrazione
di personale cessato dal collocamento fuori ruolo, si fa riserva di
definire e comunicare, una volta effettuati i movimenti, il contingente
di posti da utilizzare per compensare le ridotte erogazioni del
servizio.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque
"figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione
degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo
scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le
valutazioni e gli interventi consequenziali. Per quanto riguarda il
profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di
prestazione dell'orario di sevizio che, com'è noto, sono disciplinate
dalle prescrizioni di cui all'art. 52 del CCNL.
Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti
nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto
dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale
a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali
aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto, vanno trasmessi a questo
Dipartimento con cortese sollecitudine.
Al fine di consentire il monitoraggio per l'intero arco dell'anno
scolastico, delle consistenze degli alunni e degli organici, è
indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di
rispettiva competenza:
- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in
termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee
scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse
occorrenti
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di
organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle
classi e dei posti eventualmente attivati.
Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e
sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che
caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che
ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti. Al
riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità
di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici
amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di
eventuali modificazioni del quadro normativo attuale. Si ringrazia
per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -
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