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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uffici 4 e 5

Circolare Ministeriale 9 giugno 2006, n. 45

Prot. n. 686 /DIP/U04

Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

In vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente circolare istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

1. Formazione delle classi

Ai fini di una stabile e ordinata costituzione delle cattedre e dei posti, che garantisca il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e risponda alle attese e alle esigenze dell'utenza, si rivelano indispensabili, in questa fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, la collaborazione ed il contributo attivo e partecipato dei diversi soggetti, organismi e livelli istituzionali a vario titolo competenti e coinvolti.
Fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici possono attivare nuove classi per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto. Ovviamente l'adempimento in questione dovrà essere formalizzato con provvedimento debitamente motivato, da comunicare tempestivamente ai CSA ed alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza.
Si ricorda che l'autorizzazione al funzionamento di nuove classi dovrà essere sempre preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni frequentanti: ciò al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli stessi risulti inferiore alla quella che sarebbe richiesta dalle disposizioni vigenti. A tale riguardo si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2006/2007, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un numero di alunni corrispondente a 20 unità o tendenzialmente vicino alle 20 unità. Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
Ai fini suddetti, le SS.LL. attiveranno ogni utile iniziativa (interlocuzioni e incontri con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche interessate, puntuali e mirate verifiche, ecc…) finalizzata ad un accurato esame e riscontro delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo. I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi eccezionale.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.
Le SS.LL. vorranno invitare gli Uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p.v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002. Tali dati debbono essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, che, debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito via e-mail a questo Dipartimento - gildo.deangelis@istruzione.it.
Il modello in questione va di volta in volta aggiornato in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema informativo. Si rammenta che l'adempimento succitato si rivela necessario per poter disporre di elementi e di dati attendibili all'atto dei ricorrenti riscontri da effettuare da parte degli organi competenti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente. Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

2. Scuola dell'infanzia

Si premette che la scuola dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e che, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.333/01.
Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero non comportano l'automatico accoglimento delle stesse e, pertanto, non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero sezioni e dei posti. Al fine, comunque, di venire incontro alle richieste delle famiglie e ridurre le liste di attesa, le SS.LL. potranno sottoporre all'esame di questo Ministero richieste di attivazione di nuove sezioni e di ulteriori posti, debitamente motivate, che saranno valutate compatibilmente con le risorse disponibili. Per poter disporre dei necessari elementi conoscenza finalizzati alla programmazione di detti interventi, le SS.LL. faranno conoscere il numero dei bambini compresi nelle liste di attesa e le ragioni che hanno eventualmente impedito l'assegnazione a scuole viciniori aventi disponibilità di posti. Per agevolare l'adempimento è stata predisposta la scheda All. B che dovrà essere restituita allo scrivente entro il 30 giugno p.v. .
La possibilità di iscrizioni anticipate, riguardante i bambini che compiono tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2007, resta subordinata all'esistenza di tutte le condizioni previste dalla C.M. n. 93 del 23 dicembre 2005, avente ad oggetto le iscrizioni per l'a.s. 2006/2007, alla definizione di accordi tra le SS.LL. e i competenti Enti locali, nonché, stante il carattere sperimentale di tale istituto, all'avviso del collegio dei docenti.

3. Scuola primaria

Com'è noto, a norma delle vigenti disposizioni l'insegnamento della lingua inglese deve rispondere alle seguenti articolazioni orarie: un'ora settimanale nella prima classe (33 ore annuali), due ore e mezza settimanali nelle classi del primo biennio (165 ore annuali) da distribuire in maniera flessibile, tre ore settimanali nelle classi del secondo biennio (198 ore annuali), per un totale di 12 ore settimanali per le classi dell'intero corso.
Il predetto insegnamento deve essere impartito obbligatoriamente in tutte le classi prime, seconde e terze, mentre nelle classi successive (quarte e quinte) in cui nell'anno scolastico 2005/06 sia stato praticato l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese, si proseguirà nell'insegnamento di tale lingua. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 debbono provvedere all'insegnamento della lingua straniera i docenti della classe, o altro docente facente parte dell'organico di istituto, semprechè in possesso dei requisiti richiesti.
Solo in via residuale potranno, pertanto, essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 7 o 8 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Per evidenti ragioni di efficacia dell'offerta formativa si sottolinea, comunque, l'esigenza di aggregare le classi in maniera che le stesse non superino il numero sopra indicato. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomina; tali ore dovranno essere comunicate al Sistema Informativo utilizzando l'apposita funzione attivata sin dal decorso anno scolastico.

4. Scuola secondaria di I grado

Anche per l'a.s. 2006/2007 in base al vigente quadro normativo le articolazioni e le consistenze delle cattedre e delle ore continueranno ad essere determinate secondo le previsioni del DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni. Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite. Resta inteso che dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n. 59/04, come modificati per l'insegnamento della lingua inglese e della tecnologia dal decreto legislativo n. 226/05, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n. 59/04, assicureranno, pertanto, il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola e/o utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle utilizzazioni).
Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a. Lingue comunitarie
Com'è noto, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata determinata, anche per l'anno scolastico 2006/2007 con riferimento alla sola lingua insegnata in ciascun corso e sulla base delle consistenze orarie stabilite dal citato DPR n. 782/82. A tale dotazione è stata aggiunta quella relativa alla sperimentazione della seconda lingua straniera, ove già attivata.
Da quanto sopra deriva che anche per il 2006/2007 la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va definita in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte, non rientrante nelle consistenze organiche fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto.
L'insegnamento della lingua inglese, come prima precisato, deve essere impartito per tre ore settimanali, mentre due ore settimanali devono essere riservate all'insegnamento dell'altra lingua comunitaria. Per l'impiego del personale docente incaricato a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del CCNI, concernente le utilizzazioni per l'a.s. 2006/07.
Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi dati ed elementi conoscitivi, utilizzando la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto del decorso anno scolastico. Le SS.LL. vorranno vigilare attentamente sul puntuale espletamento di tale adempimento.
Con l'occasione si ricorda che lo studio "potenziato " della lingua inglese previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05, non troverà attuazione nel prossimo anno scolastico.

b. Tecnologia
Com'è noto, l'insegnamento della tecnologia è passato, ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo n. 226/05, da una a due ore settimanali. I docenti di educazione tecnica, in conformità di quanto avvenuto nei decorsi anni, saranno assegnati anche per l'anno 2006/2007 all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia". Considerato che il monte ore di insegnamento di tecnologia, è inferiore a quello relativo all'insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche, i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di insegnamento della stessa materia, comunque disponibili nell'ambito della scuola, sia con ore di attività facoltative opzionali (comprensive anche delle attività laboratoriali ed informatiche) di cui all'art. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004. Qualora i citati completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie. E' opportuno rammentare che i posti costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica, eventualmente disponibili nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali, sono utilizzabili per tutte le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.

c. Strumento Musicale
L'insegnamento dello strumento musicale entrato in ordinamento con la legge n. 124/99, deve essere assicurato "per una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale". Per la copertura dei posti e delle ore, eventualmente disponibili, deve essere seguita la normale procedura prevista per le restanti classi di concorso.
Considerato che per tale insegnamento si intendono confermati i criteri seguiti per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente normativa, non si segnalano innovazioni rispetto a quanto stabilito per il decorso anno scolastico.

5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grado

Come è noto, in applicazione dell'art. 35, comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne, secondo la normale procedura prevista dai decreti costitutivi delle cattedre stesse, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con estensione anche alle cattedre orario esterne.
Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati dai titolari al termine dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali.
Per il miglior funzionamento dei servizi scolastici anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari già costituiti, articolandone la composizione e aggiungendo quelle ore che consentano, sempre entro il limite delle 18, di rendere più funzionale la cattedra.

6. Attività di tempo pieno e di tempo prolungato

Si premette che il contingente di posti per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato è stato definito in organico di diritto sulla base delle esigenze concretamente verificate, ma sempre nell'ambito del contingente totale dei posti assegnato a ciascuna realtà regionale.
Nel caso si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL..

7. Posti di sostegno

Si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire all'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza che sia garantita l'assegnazione di tutte le ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze di posti in deroga.
Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.

8. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Com'è noto, l'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, stabilendo che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.

9. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, saranno consentiti limitati incrementi di posti qualora ricorrano e siano debitamente motivate, le condizioni previste dall'attuale normativa.

10. Progetti

Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2005/2006. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo saranno diramate ulteriori indicazioni.

11. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni. Si rammenta che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti.

12. Personale ATA

L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle situazioni di fatto si rende possibile non solo nei casi in cui vi sia un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione. Tuttavia, saranno consentite contenute deroghe nei casi, da motivare adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici (ad esempio scuole articolate su più plessi).
Nella fondata previsione che nell'a.s. 2006/2007, possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti dalla concentrazione di personale cessato dal collocamento fuori ruolo, si fa riserva di definire e comunicare, una volta effettuati i movimenti, il contingente di posti da utilizzare per compensare le ridotte erogazioni del servizio.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di sevizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 52 del CCNL.
Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto, vanno trasmessi a questo Dipartimento con cortese sollecitudine.

Al fine di consentire il monitoraggio per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

  • pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti
  • comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati.

Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti. Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
- Pasquale Capo -


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