Circolare Ministeriale 10 febbraio 1998, n. 48

Oggetto: Mobilità volontaria del personale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica

La presente circolare, concernente i criteri, le modalità e i termini della procedura di mobilità volontaria del personale appartenente alle qualifiche funzionali e a quelle dell’ex ruolo a esaurimento in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica del ministero della pubblica istruzione, dà attuazione all’art. 35, comma 8, del dl n. 29/93, all’art. 5, comma 4 lett. c) del CCNL e all’art. 5 del contratto di amministrazione n. 1/97, riguardante la globalità delle materie rimesse a tale livello di contrattazione dal medesimo art. 5 del CCNL del comparto del personale dipendente dai "ministeri". La procedura in questione trova il suo presupposto nel dpcm 30/7/96, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale appartenente alle citate qualifiche funzionali.

Il quadro di riferimento normativo e ordinamentale sopra richiamato e la realtà amministrativa e istituzionale nell’ambito dei quali dovranno produrre i loro effetti le operazioni e i conseguenti provvedimenti previsti dalla presente circolare presentano caratteristiche decisamente innovative rispetto al passato.

Infatti, la generalizzata carenza di personale, particolarmente accentuata in alcuni uffici scolastici e in taluni specifici profili professionali, induce, per far fronte all’organizzazione dei servizi, a una concreta utilizzazione del personale che, in molti casi, prescinde dallo status formalmente ricoperto e comporta un’elastica distribuzione dei compiti fra le risorse umane disponibili.

Nella situazione descritta l’articolazione delle "regole" della mobilità volontaria interna si fonda sull’individuazione di momenti di riferimento diversi da quelli tradizionali e tali da realizzare un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative dei dipendenti in ordine alla mobilità e le esigenze di funzionalità dei servizi già fortemente incise dagli squilibri distributivi e da un ordinamento delle professionalità inadeguato sia per ragioni di ordine generale che per motivi specifici legati all’evoluzione di un’amministrazione scolastica, sempre più orientata verso modifiche qualitative delle prestazioni richieste in rapporto ai processi di mutamento in atto nel mondo scolastico. Tale contemperamento tiene, altresì, conto del fatto che la tendenza dei trasferimenti a domanda è tradizionalmente quella di un movimento di personale degli uffici del Nord a quelli del Centrosud, con la necessità conseguente di operare in un quadro di regole suscettibili di evitare il più possibile l’accentuazione di situazioni di squilibrio distributivo delle risorse umane già oggi esistente. In base alle considerazioni sopra delineate si dà quindi, corso, per il corrente anno, alla mobilità interna all’amministrazione, tenendo altresì presente, come in passato, delle disposizioni contenute nell’art. 9 del dpr 14/5/1985, n. 246 e nell’art. 5 della legge 19/10/1986, n. 699.

Si rammenta, in particolare, che il dpr 14/5/1985, n. 246, all’art. 9, ha demandato all’amministrazione regionale della Sicilia la competenza a disporre i trasferimenti, nell’ambito regionale, del personale che presta servizio presso i provveditorati agli studi e la sovraintendenza scolastica siti in tale regione. La legge 11/10/1986, n. 699, più in generale, nel disciplinare all’art. 5 il movimento di tutto il personale, con la sola esclusione di quello dirigenziale, fa obbligo all’amministrazione di disporre trasferimenti di personale da una sede all’altra, solo se nella pianta organica della sede richiesta, quale è determinata dal citato dpcm 30/7/96, risulti una reale vacanza di posto.

In ordine a tali ultime disposizioni si allega il prospetto dal quale è desumibile il numero dei posti relativi alle potenziali entrate e uscite di personale riferiti all’organico complessivo di ogni ufficio (allegato A), nonché quello recante l’indicazione del numero dei posti relativo alle possibili uscite riferite ai singoli profili professionali (allegato B), con l’avvertenza che saranno conferite per trasferimento anche le eventuali sedi che si renderanno disponibili per effetto del movimento stesso. Tali prospetti costituiscono l’esito dei criteri contrattati con le organizzazioni sindacali che saranno esposti nel successivo paragrafo.

È necessario precisare che, se la presentazione della domanda di trasferimento rappresenta l’esercizio di una legittima aspirazione dell’impiegato all’assegnazione di una diversa sede, la soddisfazione di tale aspirazione è tuttavia subordinata all’accertamento comparativo delle esigenze di servizio della sede di partenza con quelle dell’ufficio richiesto.

In altri termini, la possibilità di accoglimento delle istanze di trasferimento è condizionata dalla verifica non solo della disponibilità del posto presso la sede richiesta, ma anche della situazione di organico della sede di partenza, per la necessità di evitare che, a seguito dei movimenti, si comprometta, come già ricordato, la funzionalità degli uffici, in ragione della carenza di personale.

Per fornire maggiore chiarezza e trasparenza alle operazioni di mobilità e per evitare alterazioni ai criteri concordati legate al decorso del tempo, i trasferimenti saranno disposti con riferimento alla situazione degli organici rilevata alla data del 31/10/97, giorno immediatamente successivo alla sigla dell’accordo contrattuale.

 

Criteri generali

In concreto, il punto di equilibrio, di cui in premessa, tra le aspettative dei dipendenti e le esigenze di funzionalità dei servizi, è realizzato mediante una strutturazione dei punti di riferimento nelle piante organiche basata sui seguenti principi:

- determinazione di meccanismi diversificati per l’individuazione del numero massimo dei potenziali trasferimenti disponibili da ciascun ufficio e del numero massimo delle possibili entrate negli uffici stessi;

- in uscita viene preso in considerazione, come parametro di riferimento ai fini della mobilità, l’organico complessivo delle qualifiche funzionali previsto per ciascun ufficio dal dpcm 30/7/96, determinando nella misura del 65% la soglia di copertura al di sotto della quale non potrà scendersi in ciascuna struttura. Il personale che produce istanza di mobilità viene graduato sulla base del punteggio da ciascuno conseguito in base alla tabella di valutazione dei titoli al fine di individuare i potenziali destinatari di un provvedimento di mobilità nell’ambito del numero massimo di uscite possibili.

Peraltro, l’effettiva possibilità di uscita dall’ufficio di titolarità potrà avvenire solo qualora il profilo professionale di appartenenza non scenda al di sotto di una percentuale di copertura determinata in modo diversificato per ciascun profilo e calibrata per il profilo stesso sul livello medio di copertura degli uffici ubicati nell’area geografica più sguarnita, come indicata nell’allegato B.

Il trasferimento, sarà poi disposto soltanto ove ricorrano le condizioni per l’accesso alla sede richiesta, risultanti dalle regole di seguito esposte:

- in entrata è assunto come parametro di riferimento l’organico complessivo dell’ufficio richiesto. Ove questo sia già saturo il trasferimento non potrà essere disposto. Ove sussistano vacanze, queste saranno coperte nella misura percentuale massima del 20% e il personale potrà accedervi indipendentemente dalla qualifica e dal profilo rivestito tenendo ovviamente conto del punteggio posseduto per il caso che si renda necessaria una comparazione fra più aspiranti. Nel trasferimento viene data priorità alla copertura dei posti insistenti sui profili nei quali risultano vacanze di organico. Le vacanze esistenti presso l’amministrazione centrale saranno utilizzate, in vista dei processi in atto di riordino delle competenze, nella misura massima del 10%;

- ai fini dell’individuazione dei livelli di copertura delle dotazioni organiche per il numero dei posti in uscita, le presenze di personale appartenente a profili non più previsti nelle piante organiche vigenti sono considerate unitariamente al profilo generalista di pari qualifica funzionale indicato nell’allegato B;

- ai fini dell’individuazione dei livelli di copertura o di vacanza delle dotazioni organiche complessive o per singoli profili professionali, non si terrà conto delle unità di personale che, pur appartenente all’organico della struttura interessata, si trovi comunque, al 31/10/97, in posizione di comando o di fuori ruolo;

- le procedure di mobilità, effettuate secondo le regole sopra descritte, sono disposte con riferimento alle vacanze di organico rilevate alla data del 31/10/97.

Al termine delle operazioni potranno essere disposti movimenti per scambio di sede.

 

Situazioni specifiche

Nei casi in cui l’organico del profilo professionale sia costituito da un unico posto nell’ufficio in cui l’interessato presta servizio, il trasferimento del dipendente è, comunque, consentito ferma restando la condizione della copertura del 65% della dotazione organica complessiva dell’ufficio di appartenenza e l’osservanza delle modalità previste per l’entrata nell’ufficio richiesto (allegato A).

Il personale in posizione di comando presso altre amministrazioni, istituzioni o enti, può essere destinatario di provvedimento di mobilità solo qualora cessi da tale posizione. La relativa istanza di trasferimento dovrà pertanto riportare esplicita dichiarazione di rinuncia al comando in atto qualora l’istanza di trasferimento trovi accoglimento. La mancata apposizione della predetta dichiarazione comporterà l’impossibilità di dar corso alla domanda di trasferimento.

I soggetti portatori di handicap, individuati nell’art. 3 della legge 5/2/1992, n. 104 hanno, in sede di trasferimento a domanda, precedenza assoluta nell’ambito del movimento generale rispetto al restante personale, così come previsto dall’art. 21 della succitata legge n. 104/92, ferma restando l’osservanza delle regole stabilite dalla presente circolare in ordine alla sussistenza delle condizioni che consentono, in entrata e in uscita, l’effettiva possibilità di trasferimento degli interessati. Pertanto tale personale produrrà la richiesta di trasferimento allegandovi soltanto la certificazione medica di cui alle disposizioni contenute nell’art. 4 della predetta legge n. 104/92. La precedenza riconosciuta ai dipendenti in tale situazione prevale sulla priorità, già evidenziata, riconosciuta ai soggetti appartenenti a profili professionali per i quali esistano effettive disponibilità. Il personale che aspira a ottenere il trasferimento presso altri uffici della stessa città (per esempio, da ministero a provveditorato o sovrintendenza di Roma e viceversa) potrà presentare domanda nei termini e con le modalità dettate dalla presente circolare, fermo restando che la comparazione delle singole posizioni sarà effettuata sulla base dei soli punteggi spettanti per i titoli III e IV della tabella di valutazione.

Rispetto a tali richieste nell’ambito della medesima sede, sarà data, comunque, precedenza a eventuali domande di trasferimento da altre sedi.

- Nell’ipotesi in cui il trasferimento sia richiesto dall’ufficio scolastico provinciale alla locale sovrintendenza o, specificatamente, dal provveditorato agli studi di Roma alla locale sovrintendenza o all’amministrazione centrale, le aspirazioni degli interessati, oltre che condizionate all’esistenza di tutti i presupposti e modalità previsti dalla presente circolare, sono subordinate all’ulteriore circostanza di una compensazione contestuale e di eguale consistenza numerica che si determini a seguito di trasferimenti di personale provenienti da altre sedi.

- Le domande di trasferimento debbono indicare prioritariamente la sede del richiesto trasferimento (città). Nell’ipotesi in cui sia indicato soltanto o esclusivamente un determinato ufficio, il trasferimento si intende richiesto, indifferentemente, per tutti gli uffici ubicati in tale medesima sede.

Nelle domande di trasferimento potrà essere indicato un numero massimo di cinque sedi.

 

A) Personale interessato

Destinatario delle procedure di mobilità volontaria è il personale indicato nelle premesse della presente ordinanza, anche se comandato a vario titolo presso altre amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione le richieste di coloro che, nominati a seguito di vincita di concorso circoscrizionale oppure assunti a seguito di norme speciali, devono osservare il vincolo di permanenza nell’ambito territoriale per il numero di anni previsto, prima di poter partecipare ai processi di mobilità esterna a detto ambito. Saranno, tuttavia, esaminate e valutate, le domande del personale il cui vincolo di permanenza verrà a scadere entro il 31/12/98. Nel caso di accoglimento di tali istanze, i relativi trasferimenti avranno, comunque, effetto dall’1/1/99.

 

B) Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice e compilate in conformità al modello di cui all’allegato C, dovranno essere presentate al capo dell’ufficio di appartenenza entro il termine perentorio del 16/3/1998 (farà fede esclusivamente il timbro di acquisizione del protocollo) e dovranno essere trasmesse da quest’ultimo in tempi e con mezzi rapidi alla direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione III, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza.

Parimenti dovrà essere trasmessa per conoscenza alla regione siciliana, assessorato ai beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, copia delle istanze e della scheda di valutazione dei titoli formulata dal personale che, in servizio in Sicilia, aspira a essere trasferito nel rimanente territorio nazionale, o viceversa.

Le domande del personale in servizio presso gli uffici scolastici aventi sede nella regione Sicilia intese a ottenere il trasferimento ad altri uffici nell’ambito della medesima regione, redatte con le modalità previste per il restante personale, dovranno essere presentate e trasmesse alla regione Sicilia, assessorato ai beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, Palermo, entro gli stessi termini sopra indicati. Copia di dette istanze dovrà essere trasmessa, per conoscenza, a questo ministero, direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione III, unitamente a copia della scheda di valutazione dei titoli formulata degli aspiranti. Le domande di trasferimento devono essere corredate dalla documentazione comprovante i titoli dichiarati e valutabili a norma dell’allegata tabella (allegato D), nonché di tante schede (allegato E), debitamente compilate, quante sono le sedi richieste.

Le anzianità di servizio devono essere soltanto dichiarate e non documentate.

La documentazione non presentata contestualmente alla domanda non sarà presa in considerazione.

Le domande prodotte anteriormente alla presente circolare devono essere rinnovate.

 

C) Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie

L’esame delle domande di trasferimento, la valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti, l’attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie per ogni singola sede richiesta, sono effettuate dal competente ufficio di amministrazione attiva della direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi del ministero della pubblica istruzione, divisione III, sulla base dei criteri e delle modalità di attuazione stabiliti in materia di mobilità del personale in sede di contrattazione decentrata a livello di amministrazione.

Ovviamente, per le richieste di trasferimento relativo a uffici aventi sede nell’ambito della regione Sicilia, le operazioni sopra descritte sono di competenza dell’amministrazione regionale.

Le graduatorie saranno compilate limitatamente alle sedi disponibili richieste dagli aspiranti al trasferimento, secondo i punteggi attribuiti a ogni singolo aspirante in base alla tabella di valutazione allegata alla presente circolare (allegato D); a parità di punteggio precede nella graduatoria l’aspirante più anziano di età.

 

D) Decorrenza dei trasferimenti

I trasferimenti avranno, di norma, effetto entro e non oltre il periodo di 60 giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

L’amministrazione si riserva di accogliere le richieste di proroga in ordine all’effettiva assunzione del servizio nella nuova sede, sempre che le medesime siano debitamente giustificate.

Analoga riserva l’amministrazione opera per quanto riguarda l’accoglimento delle richieste di revoca le quali dovranno pervenire debitamente motivate non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento.

 

E) Provvedimenti di trasferimento e gravami

Ai sensi degli artt. 3 e 16 del dl 3/2/1993, n. 29, i trasferimenti di sede del personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica sono disposti con provvedimento del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi, eccezione fatta per i trasferimenti per gli uffici scolastici aventi sede nella regione Sicilia che, a norma dell’art. 9 del dpr 14/5/1985, n. 246, sono di competenza dell’amministrazione regionale.

Al fine di assicurare i necessari raccordi fra i movimenti di competenza del ministero con quelli di competenza della regione è necessario che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle domande, la regione siciliana comunichi al ministero della pubblica istruzione i provvedimenti di trasferimento adottati, inviando relativamente a tali trasferimenti anche copia della documentazione presentata dagli aspiranti. Ovviamente gli originali delle domande e della relativa documentazione restano agli atti della regione.

Ove entro ulteriori 30 giorni non sia stato chiesto il riesame dei provvedimenti, questi ultimi diventano immediatamente esecutivi.

In materia di trasferimenti è ammesso ricorso gerarchico, entro 30 giorni dall’affissione degli elenchi dei trasferimenti agli albi degli uffici centrali e periferici del ministero, al consiglio di amministrazione del ministero della pubblica istruzione, a norma dell’ultimo comma dell’art. 32 del T.u. approvato con dpr 10/1/1997, n. 3. A tale gravame potrà fare eventualmente seguito, entro 120 giorni, ricorso straordinario al capo dello stato. È comunque consentito, anche a prescindere dall’instaurazione del suddetto contenzioso gerarchico, la presentazione, entro 60 giorni, del ricorso giurisdizionale ai competenti Tar.

Per quanto concerne i trasferimenti di competenza della regione siciliana, i relativi provvedimenti vengono emessi dall’assessore regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione che, per loro natura, sono definitivi.

Pertanto, avverso i predetti provvedimenti, possono essere esperiti ricorsi straordinari al presidente della regione, ovvero, in alternativa, ricorsi giurisdizionali al Tar.

 

Ministero della pubblica istruzione

Direzione generale degli affari generali e amministrativi

Movimenti del personale - Numero di posti disponibili in entrata e delle possibili uscite per ciascun ufficio

Sede Entrate Uscite

Agrigento no 27

Alessandria 2 9

Amm.ne centrale 60 133

Ancona 4 8

Ancona (Usr) 2 no

Arezzo 3 5

Ascoli Piceno 2 13

Asti 2 4

Avellino no 32

Bari 4 50

Bari (Usr) 0 12

Belluno 3 no

Benevento no 31

Bergamo 8 no

Biella 8 no

Bologna 3 12

Bologna (Usr) 2 1

Brescia 9 no

Brindisi 2 17

Cagliari 3 28

Cagliari (Usr) no 10

Caltanissetta 2 12

Campobasso no 18

Campobasso (Usr) 1 2

Caserta no 48

Catania 2 38

Catanzaro no 69

Catanzaro (Usr) no 10

Chieti 4 7

Como 3 6

Cosenza no 44

Cremona 4 no

Crotone 8 no

Cuneo 4 6

Enna 4 1

Ferrara 4 no

Firenze 5 12

Firenze (Usr) 4 no

Foggia no 43

Forlì 1 15

Frosinone 3 15

Genova 1 27

Genova (Usr) no 9

Gorizia 3 no

Grosseto 3 4

Imperia 4 no

Isernia 1 8

L’Aquila 1 17

L’Aquila (Usr) no 10

La Spezia no 18

Latina 3 12

Lecce 1 35

Lecco 9 no

Livorno 4 2

Lodi 8 no

Lucca 1 16

Macerata 4 no

Mantova 3 10

Massa 2 5

Matera 2 11

Messina no 36

Milano 14 36

Milano (Usr) 7 no

Modena 7 no

Napoli 7 95

Napoli (Usr) no 24

Novara 3 7

Nuoro 1 17

Oristano no 22

Padova 4 15

Palermo 4 32

Palermo (Usr) no 20

Parma 4 1

Pavia 4 no

Perugia 1 27

Perugia (Usr) 1 2

Pesaro 5 no

Pescara no 25

Piacenza 2 9

Pisa 1 15

Pistoia 6 no

Pordenone 2 11

Potenza 2 19

Potenza (Usr) 1 2

Prato 8 no

Ragusa 3 5

Ravenna 4 no

Reggio Calabria no 35

Reggio Emilia 4 no

Rieti 2 5

Rimini 8 no

Roma 9 79

Roma (Usr) no 20

Rovigo 3 1

Salerno no 59

Sassari 3 15

Savona 4 no

Siena 4 no

Siracusa 2 16

Sondrio 2 6

Taranto 4 14

Teramo 2 11

Terni 3 4

Torino 4 51

Torino (Usr) 2 3

Trapani 3 15

Treviso 7 no

Trieste 2 5

Trieste (Usr) 1 2

Udine 4 6

Varese 5 4

Venezia 3 19

Venezia (Usr) 4 no

Verbano 9 no

Vercelli no 15

Verona 4 10

Vibo Valentia 7 no

Vicenza 6 3

Viterbo 2 8

 

Allegato C

Domanda di trasferimento

 

Protocollo n. Al (1)..................................

del..................................... ...........................................

Sezione A - Dati anagrafici

Cognome e nome (2).....................................................................................................

Comune e data nascita..................................................................................................

Comune residenza, via e n. civico.................................................................................

.......................................................................................................................................

Sezione B - Dati matricolari

Qualifica funzionale e profilo professionale...................................................................

.......................................................................................................................................

Decorrenza giuridica attuale sede di servizio................................................................

Decorrenza giuridica precedente servizio di ruolo.........................................................

Decorrenza giuridica precedente servizio non di ruolo..................................................

Sedi per le quali si richiede il trasferimento indicate in ordine di preferenza (sono esprimibili non più di 5 preferenze)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Documenti allegati:

1)....................................................................................................................................

2)....................................................................................................................................

3)....................................................................................................................................

4)....................................................................................................................................

5)....................................................................................................................................

Data

Firma.............................................

Note

1) Tutto il personale interessato indirizzerà la richiesta di trasferimento al: Ministero della pubblica istruzione, direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione III, Roma. Il personale in servizio presso uffici scolastici aventi sedi nella regione Sicilia che chieda di essere trasferito in uno degli uffici della predetta regione dovrà indirizzare la richiesta di trasferimento alla: Regione Sicilia - assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, via Notarbartolo 17, 90100 Palermo.

2) Le donne coniugate debbono indicare prima il cognome da nubile.